• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03614 MICHELONI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze - Premesso che: si ritiene urgente e necessaria una conoscenza reale del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03614 presentata da CLAUDIO MICHELONI
giovedì 23 marzo 2017, seduta n.791

MICHELONI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

si ritiene urgente e necessaria una conoscenza reale del patrimonio immobiliare italiano nel mondo, nonché la sua migliore valorizzazione e adeguamento ai bisogni attuali delle comunità italiane all'estero;

già dal maggio 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale avviava un piano di razionalizzazione immobiliare, giustificando siffatto approccio in ragione del "generale indirizzo di spending review " e lasciando intendere la sottesa volontà di operare un risparmio intervenendo sulla gestione degli immobili e sedi facente parte del patrimonio degli immobili all'estero;

lo stesso Ministero dal 2014 avrebbe evidenziato l'opportunità di "effettuare un'analisi benefici-costi dell'operazione" al fine di "valutarne la fattibilità", e questa consisterebbe nella preliminare acquisizione di "perizie di valore reperite localmente secondo quanto previsto dalla legge 183/11";

considerato che:

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede il mantenimento all'entrata dello Stato, per ciascun anno del triennio 2017-2019, di una quota delle risorse derivanti dalla vendita di immobili all'estero;

il citato comma 426 modifica il comma 624 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015): la lettera a) dispone l'incremento di somme che rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato portandole all'ammontare di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed estendendone l'acquisizione anche al 2019, nella misura di 16 milioni;

il comma 624 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari operate dal Ministero, in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascun anno 2017 e 2018. A seguito della disapplicazione delle disposizioni del successivo comma 1314, tali somme non possono essere impiegate per rifinanziare la legge n. 477 del 1998 finalizzata a ristrutturazione e restauro degli immobili del demanio italiano all'estero;

si ricorda che il comma 1311 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 prevede che il Ministero si avvale dell'Agenzia del demanio per l'elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero. Il comma 1312 prevede che il Ministro, sulla base di tale piano, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio;

il comma 1314 (del quale il comma 624 prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018) stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata a ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all'estero;

la lettera b) del comma 426 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 novella il testo del richiamato comma 624 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2016 giungendovi la previsione che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate dalla lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri la somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio;

l'accantonamento è posto a valere sul finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero, previsto dall'art. 18, comma 2, lett. c), della legge n. 125 del 2014, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";

lo stanziamento annuale rappresenta uno dei 5 canali di finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Gli altri canali sono costituiti dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, dagli introiti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati, da donazioni, lasciti e liberalità e dal 20 per cento della quota di diretta gestione statale dell'otto per mille (art. 47, comma 2, della legge n. 222 del 1985);

il programma avviato dal Ministero degli affari esteri è stato accolto con preoccupazione dalle comunità italiane in loco: a tal riguardo si segnala il lancio di varie petizioni a favore del mantenimento e la valorizzazione delle sedi;

in alcuni casi, si è attivata una raccolta di fondi per far sì che le stesse comunità possano riacquistare gli immobili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in fase di elaborazione del piano di razionalizzazione, abbiano audito le associazioni e gli organi di rappresentanza degli Italiani all'estero al fine di evitare che il piano possa riscontrare forti opposizioni da parte delle comunità interessate;

se il piano di razionalizzazione preveda il giusto riconoscimento alle comunità italiane residenti all'estero che in alcuni casi hanno collaborato economicamente e con forza lavoro alla nascita del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero;

che cosa preveda il piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero elaborato dell'Agenzia del demanio;

che cosa preveda il decreto ministeriale sugli immobili da dismettere, e quali immobili siano stati individuati;

se sia il caso di utilizzare una quota di quel 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione, oltre ad essere utilizzata per il rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata a ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all'estero, per mantenere una presenza stabile per la comunità ed i servizi rivolti a questa;

se sia possibile stabilire un prezzo favorevole degli immobili, nel caso in cui siano gli stessi rappresentanti delle comunità ad acquistarli.

(3-03614)