• Testo DDL 2750

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2750 Disposizioni finalizzate a favorire l'accesso alla pensione dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati attraverso una indenità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2750
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori GUALDANI, AIELLO, CONTE, DALLA TOR, Luciano ROSSI, TORRISI, ALBERTINI, COLUCCI, MANCUSO, BIANCONI e VICECONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2017

Disposizioni finalizzate a favorire l'accesso alla pensione dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati attraverso una indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia

Onorevoli Senatori. -- Il 2017 segna uno spartiacque nelle modalità di gestione dei processi di riduzione del personale. Il venir meno dell'indennità di mobilità quale strumento di sostegno al reddito per i lavoratori in esubero comporta cambiamenti nell'approccio ai licenziamenti collettivi. In particolare, i cambiamenti incideranno non sono nei confronti delle imprese che intendono licenziare almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni, ma anche rispetto agli obblighi contributivi di tutti i datori di lavoro. Infatti, se da un lato scompaiono i costi di finanziamento dell'indennità di mobilità, dall'altro le imprese non potranno più beneficiare degli incentivi alla rioccupazione dei lavoratori.

L'abrogazione dell'indennità di mobilità, sostituita dalla NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) quale unico strumento universale di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati, comporta a decorrere dal 2017 l'eliminazione dei meccanismi di finanziamento di tale prestazione. Inoltre, cessano di esistere le liste di mobilità e gli sgravi contributivi ad esse correlate.

In particolare, la legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» con l'articolo 2, comma 71, dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1º gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l'indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l'iscrizione nelle liste decorre dal 1º gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell'indennità di disoccupazione (NASpI). Al fine di garantire un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito, l'articolo 2, comma 46, della legge di riforma n. 92 del 2012 -- come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 -- introduce un regime transitorio, prevedendo per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell'indennità.

Ben si comprende come oggi, all'esito del pieno dispiegamento degli effetti delle disposizioni di riordino degli ammortizzatori sociali, ma in carenza di un collaudato circuito di riqualificazione professionale dei soggetti disoccupati, siano gli ultracinquantenni che hanno perso l'impiego a rappresentare quei soggetti più penalizzati e la categoria più a rischio nel limbo tra la disoccupazione in tarda età lavorativa e il pensionamento anticipato. In questo senso, non sembrano risolutivi né gli incentivi contributivi all'assunzione degli over 50 disposti originariamente dalla legge n. 92 del 2012, né gli istituti che consentono modalità di pensionamento anticipato nella normativa vigente (pensione anticipata -- anche contributiva --, part-time agevolato, opzione donna, disciplina per lavori usuranti, isopensione etc.).

Per questi motivi, il presente disegno di legge riprende il modello del nuovo istituto dell'anticipo pensionistico sociale (cosiddetto APE sociale), introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ampliandone i confini e rafforzando le tutele per i disoccupati over 55.

Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'erogazione di una indennità economica per i disoccupati over 55 che abbiano già fruito della NASpI fino alla maturazione dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia. L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. È stabilito, inoltre, che il beneficiario decada dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato e che l'indennità non sia compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato o dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo. L'articolo 2 del disegno di legge reca disposizioni di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità economica di accompagnamento per il pensionamento di vecchiaia)

1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, al compimento del requisito anagrafico dei cinquantacinque anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Possono presentare richiesta per ottenere l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, in esito ad una situazione di crisi o ad un processo di riorganizzazione aziendale, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trent’anni.

3. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità non è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato né dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo.

4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

5. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 8, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;

b) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 1 a 6, con particolare riferimento:

1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 8 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;

3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 1 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;

6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 8;

7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

8. Il beneficio dell'indennità disciplinata dal presente articolo è riconosciuto a domanda nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui ai commi da 1 a 3, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.