• Testo DDL 1328

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Atto a cui si riferisce:
S.1328 [Semplificazione del settore agricolo] Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)
approvato con il nuovo titolo
"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1328
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (LETTA)
di concerto con il Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D’ALIA)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI)
con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)
con il Ministro degli affari esteri (BONINO)
con il Ministro dell’interno (ALFANO)
e con il Ministro della difesa (MAURO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

Onorevoli Senatori. --

Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 1. - (Semplificazioni in materia di controlli)

Il complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, pur necessario per garantire il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale del settore, si caratterizza per la presenza di una pluralità di organi di vigilanza nella maggior parte dei casi completamente autonomi uno dall'altro ed appartenenti ad amministrazioni diverse ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili. Questa situazione comporta di fatto che le aziende agricole siano sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza (Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, Direzione provinciale del lavoro - DPL, aziende sanitarie locali - ASL, Agenzia delle entrate, Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e altri organismi pagatori) che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi.

La disposizione di cui al comma 1 prevede, da un lato, che le attività degli organi di vigilanza debbano essere sottoposte ad una forma di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli relativi alle annualità sulle quali essi siano già stati effettuati con riferimento alle medesime annualità e tipologie di controllo e comunque in conformità al piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004. La misura descritta non comporta maggiori oneri per la casse dello Stato, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà comportare un risparmio di risorse.

Con il comma 2, si propone l'introduzione di modalità di interscambio telematico dei dati relativi alle ispezioni secondo le modalità che saranno stabilite con accordo da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 è volto a considerare assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria, previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nell'ipotesi in cui le imprese agricole siano già in possesso per l'esercizio dell'attività di autorizzazioni sanitarie ovvero siano registrate in pubblici registri o, ancora, abbiano assolto ad altri obblighi dichiarativi necessari per l'inizio dell'attività d'impresa. Tale soluzione, peraltro, è coerente con le Linee guida all'applicazione del citato regolamento adottate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da ultimo nel 2010.

Il comma 4 è volto a chiarire che per i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività agricole trova tuttora applicazione la disciplina di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990, espressamente richiamati dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, che prevedono semplificazioni amministrative qualora i suddetti depositi abbiano una capienza non superiore a 5 metri cubi, anche a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, risolvendo in tal modo un dubbio di carattere interpretativo ed evitando in tal modo che le aziende agricole siano costrette a sopportare ingiustificati aumenti dei costi per l'adeguamento dei depositi non proporzionati alla esigua capacità ed al valore economico degli stessi.

Il comma 5 reca una modifica all'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, volta ad esentare dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 200 kg all'anno.

Art. 2. - (Disposizioni in materia di servitù)

Il nostro ordinamento non prevede l'obbligo di dare passaggio, analogo a quanto dovuto alle condotte d'acqua, a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano. La servitù coattiva di metanodotto non è, infatti, prevista fra le figure del codice civile né in leggi speciali, pur essendo l'energia termica un bisogno fondamentale della vita al pari dell'acqua e pur mancando qualsivoglia componente di maggiore pericolosità nel trasporto, attesa l'elevata tecnologia e le specifiche disposizioni legislative di sicurezza per le condutture di metano e dei relativi impianti. Con la disposizione di cui al comma 1 si intende, pertanto, modificare la situazione descritta a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Con la presente proposta, anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica, che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza. Si propone, inoltre, al fine di evitare i lunghi tempi dovuti agli eventuali contenziosi, la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private, con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente: in tal modo, le legittime esigenze delle famiglie e delle aziende interessate trovano in questa tutela uno strumento che permette la pronta effettuazione dei lavori.

Art. 3. - (Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

La disposizione in questione interviene sull'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, introducendo una riduzione dei termini per la formazione del silenzio assenso relativo alle istanze funzionali all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività connesse come definite dall'articolo 2135 del codice civile, si tratta delle istanze relative alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), alla chiusura o modifica di sede o istanze di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Nello specifico, per effetto della modifica introdotta, il silenzio assenso si formerà non più in centottanta giorni bensì in sessanta giorni dalla presentazione delle istanze, in modo da realizzare una concreta semplificazione dell'attività burocratica a mezzo dello snellimento dei tempi ad essa connessi.

Art. 4. - (Disposizioni in materia di contratti agrari)

Il comma 1 al fine di riaffermare l'importanza di una efficace assistenza delle parti contraenti in ipotesi di sottoscrizione di accordi collettivi in materia di contratti agrari, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito.

Il comma 2 è finalizzato a limitare l'ambito soggettivo di applicazione degli istituti della prelazione e del riscatto agrari, introducendo quale requisito qualificante in capo ai coltivatori diretti che intendano far valere detti diritti potestativi l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio da almeno due anni dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 5. - (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)

Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione di quella in materia di controlli sanitari, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 detta i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. Si prevede in particolare la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; l'obbligo di organizzare le disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali. Si prevede inoltre la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale con l'obiettivo di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, al fine di agevolare in particolare l'avvio dell'attività di impresa. Per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali si prevede il ricorso a procedure pattizie per raggiungere analoghi obiettivi, anche attraverso il ricorso a meccanismi di tipo premiale; la revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni. Si prevede infine la semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 6. - (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)

Il settore del biologico è gravato da numerosi adempimenti burocratici che derivano in primo luogo dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Nel corso di questi anni sono intervenute numerose modifiche della normativa europea. Il quadro legislativo nazionale è rimasto immutato anche se numerosi decreti ministeriali, nei possibili ambiti di applicazione, hanno comunque cercato di trovare delle soluzioni che potessero allineare il quadro italiano di riferimento alla normativa europea.

Il comma 1 è quindi volto ad abrogare gli articoli 6, 7, 8 e 9 al fine di adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea.

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 sono volte a sviluppare il processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento dello status di operatore biologico e per la costituzione dell'elenco pubblico degli operatori previsto dall'articolo 92-ter del regolamento (CE) n. 889/2008. Attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli. Al fine di non vanificare la semplificazione, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono altresì garantire, attraverso la disposizione di cui al comma 5, la necessaria cooperazione tra il SIB (Sistema informativo per il biologico) e i sistemi informatici regionali.

Titolo II - Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

Art. 7. - (Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)

Il comma 1 reca la delega al Governo per l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi relativi al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non potranno essere più di tre.

Il comma 2 reca la fissazione dei princìpi e dei criteri direttivi per l'emanazione dei decreti. In particolare si stabilisce che l'obiettivo della riforma è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché garantire una maggiore efficacia all'azione svolta dagli enti strumentali del Ministero in sostegno dell'agricoltura.

Il comma 3 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 4 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 5 prevede in ogni caso l'adozione dei decreti trascorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Titolo III - Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

Art. 8. - (Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)

Il comma 1 dispone l'istituzione, in favore delle imprese che producono prodotti agricoli riportati nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in favore delle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari anche non rientranti nel richiamato Allegato I di un credito di imposta per un massimo del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro per impresa, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

Il comma 2 detta le modalità applicative relative all'introduzione del credito di imposta, precisando che esso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e che non concorrerà alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'introducendo credito di imposta non rileverà inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi rispettivamente agli interessi passivi inerenti l'esercizio dell'attività fiscale e agli altri oneri deducibili. Si rimette quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fissazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Il comma 3 dispone la clausola di copertura, precisando che il credito di imposta verrà erogato nei limiti di 5 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da ultimo rifinanziata per 35 milioni nel 2014 e 2015 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dalla legge di stabilità 2014 (Tabella E della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il comma 4 è volto ad ottemperare all'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, disponendo la sospensione dell'efficacia della disposizione in attesa della richiamata autorizzazione.

Art. 9. - (Marchio identificativo della produzione nazionale)

Il comma 1 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova, nel rispetto della normativa europea, l'apertura di un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola e agroalimentare nazionale, nonché a disporne il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Si precisa come tale marchio potrà consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola e agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

Art. 10. - (Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)

Il comma 1 estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e presiti ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete.

Il comma 2 è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa dell’Unione europea, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR (piani di sviluppo rurale).

Art. 11. - (Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

Il comma 1 è volto a porre rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai piani di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa dell’Unione europea, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR.

Art. 12. - (Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)

Il comma 1 è volto a conferire al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge al fine di adeguare l'attuale normativa rappresentata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, agli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi ex-ante sia gli interventi ex-post compensativi. Allo stesso tempo, si stabilisce che il Governo dovrà in particolare provvedere allo sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori e alla revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 13. - (Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

L'articolo reca la sostituzione del capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recate le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, cui la novella in commento aggiunge anche la finalità di ricambio generazionale. L'intervento normativo si pone quindi come l'ideale completamento delle misure già disposte con il piano «Destinazione Italia» di cui al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha modificato la disciplina degli altri tipi di incentivo alle imprese.

In particolare, con il comma 1, lettera a), si prevede la sostituzione degli attuali due articoli del citato capo III con sei nuovi articoli.

Il nuovo articolo 9 reca i princìpi generali, sottolineando come le disposizioni del capo in commento sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Il successivo articolo 10, al comma 1 prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, il limite di durata sale a quindici anni per le iniziative nel settore della produzione agricola.

Il comma 2 stabilisce che alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa dell’Unione europea, e precisa che le stesse sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 3 stabilisce che i mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Il nuovo articolo 10-bis precisa quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni. Si tratta in particolare delle imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e successive modificazioni ed integrazioni; esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale; in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40; in cui i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il comma 2 prevede che possano altresì beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, che rispettino i criteri dimensionali e l'esclusività dell'attività agricola e che, da almeno due anni, abbiano una compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40.

Il comma 3 stabilisce che le imprese che possono essere ammesse ai benefìci devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale, mentre il successivo comma 4 dispone che i giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

L'articolo 10-ter precisa quali siano i progetti finanziabili. In particolare la norma dispone che possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10-quater reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che la concessione delle agevolazioni disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002, assegni a Sviluppo Italia Spa ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento delle iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura. Si stabilisce inoltre che le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e dell’Unione europea.

La lettera b) dell’articolo 13 del presente disegno di legge reca una disposizione di coordinamento che si rende necessaria per collegare l'emanazione del regolamento per la concessione dei benefìci per le imprese agricole alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 14. - (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)

Il comma 1 dispone che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità. Inoltre, stabilisce che i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo siano fissati con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2 prevede che, in conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscano modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

Titolo IV - Disposizioni relative a singoli settori produttivi

Capo I - Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro

Art. 15. - (Ambito di applicazione)

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati in Italia come definititi dal successivo articolo 17.

Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate al successivo articolo 17 e rispettarne i relativi requisiti.

Art. 16. - (Definizione dei prodotti)

Il comma 1 definisce i derivati del pomodoro come prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi, conformi alle caratteristiche del frutto di Lycopersicon esculentum Mill., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori.

Essi si classificano in «conserve di pomodoro», «concentrato di pomodoro», «passata di pomodoro» e «pomodori disidratati».

Art. 17. - (Requisiti dei prodotti)

Il comma 1 stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti e gli ingredienti sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni ed esperita, con esito positivo, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 dispone che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati al fine di ottenere prodotti con le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere comunque autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 18. - (Etichettatura e confezionamento)

Il comma 1 sancisce che i prodotti sono soggetti alle disposizioni fissate dalla normativa europea e nazionale in tema di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Il comma 2 dispone che i prodotti siano confezionati in modo tale da assicurare la loro conservazione ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti idonei a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 19. - (Sanzioni)

Il comma 1 fissa l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge a seconda che la stessa sia riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi (sanzione da tremila euro a diciottomila euro) o superiori a 60.000 pezzi (sanzione da novemila euro a cinquantaquattromila euro).

Il comma 2 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

Il comma 3 definisce l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, individuata nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 20. - (Abrogazioni)

L'articolo 20 prevede l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. Si dispone quindi l'abrogazione di disposizioni su pomodori pelati e concentrati di pomodoro perché in conflitto con la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. È prevista infine anche l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005, in materia di sanzioni applicabili in relazione alla passata di pomodoro.

Art. 21. - (Clausola di mutuo riconoscimento)

L'articolo 21 prevede la clausola del mutuo riconoscimento secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi aderenti all'EFTA (European Free Trade Association) o all'Accordo sullo spazio economico europeo, di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

Art. 22 - (Disposizioni finali e transitorie)

Il comma 1 stabilisce che tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il comma 2 dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge.

Il comma 3 sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti dal presente capo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 richiama la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE alla quale la emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di «normativa tecnica».

Capo II - Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso

Art. 23. - (Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

L'articolo reca al comma 1 il conferimento di una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso». In proposito, il medesimo comma fissa i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b)valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, disciplina transitoria per i prodotti confezionati entro un anno dall'entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’ambito dell’Unione europea, e al prodotto destinato all'estero.

Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Semplificazioni in materia di controlli)

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento nei confronti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in apposi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti secondo le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.

5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di servitù)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

Art. 3.

(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di contratti agrari)

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;

f) introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;

g) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni;

h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

1) riorganizzazione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli spin-off tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e la previsione di un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati;

3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;

4) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, anche attraverso la loro confluenza nelle strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge.

3. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e tenendo conto della normativa comunitaria in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corredati da apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 4 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9.

(Marchio identificativo della produzione nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale, nonché di disporne il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

Art. 10.

(Contratti di rete nel settore agricolo,forestale e agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, possono prioritariamente accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

Art. 11.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

Art. 12.

(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

«Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9. - (Princìpi generali). – 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 10. - (Benefici). – 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

c) esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

d) costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;

e) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, ed amministrate da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta;

f) in cui i giovani imprenditori agricoli dai diciotto anni e fino al compimento del quarantesimo anno d'età che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), e da almeno due anni del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

4. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). – 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). – 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea»;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Art. 14.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con in Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

Art. 15.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 16, fabbricati in Italia.

2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 16 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 16 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 16.

Art. 16.

(Definizione dei prodotti)

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi in residuo rifratto metrico. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.

Art. 17.

(Requisiti dei prodotti)

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 18.

(Etichettatura e confezionamento)

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Art. 19.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 3.000 euro a 18.000 euro se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 euro a 54.000 euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

Art. 21.

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 22.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge.

3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 23.

(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.