• Testo DDL 1293

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Atto a cui si riferisce:
S.1293 Istituzione della figura professionale del musicoterapista


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1293
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice CHIAVAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2014

Istituzione della figura professionale del musicoterapeuta

Onorevoli Senatori. -- Sembra ormai superfluo discutere se la musica possa essere terapeutica o meno, viste le posizioni raggiunte con ampio riconoscimento dall'arteterapia in genere. In un'epoca che premia la ragione e che considera le emozioni una debolezza, talvolta da reprimere, talaltra da nascondere, nulla più della creatività appare utile a ristabilire un equilibrio nel sistema psichico dell'uomo.

In quest'ottica la musicoterapia può considerarsi la modalità più «potente» di proporre la musica, una forma di comunicazione efficace e profonda, molto più incisiva del messaggio che può fruirsi in un concerto, attraverso i mass media o nelle discoteche, considerata la molteplicità di distorsioni che in questi ambiti la musica può subire, fino a raggiungere espressioni che, pur volutamente, possono travalicare equilibri ed armonie.

Non di rado si è immaginata la musicoterapia come un'attività circoscritta a qualcosa di simile a ciò che una ninna nanna produce nel bimbo che si addormenta, una sorta di calmante aspecifico. Sebbene questo punto di vista, apparentemente riduttivo, sia comunque già un'interpretazione suggestiva, va evidenziato come la musicoterapia sia una tecnica molto più evoluta e sofisticata di quel che comunemente si crede.

Si rivolge prevalentemente ai bambini ed ai soggetti che presentano disabilità, ma esistono approcci molto efficaci anche per adulti normodotati.

Basti pensare che in un'edizione della maratona di New York fu vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura audio per ascoltare musica durante la corsa, in quanto considerata una forma di doping, stimolando il cervello alla produzione di endorfina.

È scientificamente provato che ascoltare musica comporta l'attivazione di numerose aree cerebrali in entrambi gli emisferi, costituendo una «ginnastica» per il nostro cervello, con i risultati efficaci in molte patologie, come ad esempio l'Alzheimer.

Attualmente in Italia la musicoterapia, sia per quanto attiene alla formazione, sia per quanto riguarda la pratica, è affidata ad iniziative private, non godendo ancora di un riconoscimento legislativo, a differenza di quanto accade in molti altri Paesi in Europa e nel mondo.

Ma per essere veramente efficace la musicoterapia presuppone una seria preparazione oltre ad una buona dose di creatività, improvvisazione ed adattabilità, variabili da caso a caso. Essendo una tecnica e non soltanto una missione amorevole necessita, quindi, di un percorso formativo solido.

L'attività musicoterapeutica comporta l'utilizzo di materiali semplici, strumenti musicali (soprattutto di tipo percussivo come lo strumentario Orff), voce e normali apparecchiature hi-fi.

Essere musicoterapeuta significa solo in parte possedere competenze musicali, dal momento che occorre una formazione più ampia -- musicoterapeutica e psicologica appunto -- funzionale all'anamnesi e all'individuazione della terapia.

In Italia attualmente il musicoterapeuta opera nelle ASL (aziende sanitarie locali), nelle scuole, negli istituti di riabilitazione, negli studi privati, individualmente o in collaborazione con medici, psicologi ed altre figure sanitarie. Si occupa di molteplici casi di disagio psichico e fisico -- sindrome di Down, deficit o difficoltà percettive, di espressione motoria, del linguaggio, alterazioni di personalità, psicosi, di panico, problemi relazionali, disturbi dell'alimentazione -- ed anche, in ambito preventivo, svolge pratiche propedeutiche al parto, ovvero al miglioramento prestazionale, sia fisico che mentale, degli atleti.

La terapia può essere preventiva, di mantenimento o sostegno, curativa e risolutiva, in relazione all'origine della patologia. Non va nondimeno trascurata l'efficacia preventiva che la musicoterapia offre, soprattutto nell'ambito scolastico, con risultati rilevanti nella formazione della personalità e nell'apprendimento, promuovendo una crescita ed un arricchimento impareggiabili.

Come linguaggio extraverbale, la musicoterapia abbatte le barriere interculturali e favorisce l'integrazione.

La professione del musicoterapeuta, attualissima, e con radici antichissime, è inarrestabilmente proiettata verso spazi sempre più vasti ed autonomi, supportata com'è da riconoscimenti scientifici e da successi terapeutici numerosi e crescenti, da pubblicazioni, sperimentazioni e ricerche che confermano le potenzialità della disciplina e l'interesse essa che suscita.

Qualche anno fa, un rapporto del Censis (Centro studi investimenti sociali) poneva la musicoterapia al terzo posto tra le professioni emergenti in Italia.

Ogni attività musicoterapeutica prende avvio da un'attenta analisi del problema, da diagnosi già esistenti o in via di formazione fornite da professionisti, medici e psicologi.

Il musicoterapeuta, avvalendosi delle sue competenze, struttura l'intervento più adeguato da effettuare in relazione al caso concreto, potendo agire tanto sulla sfera emotiva, quanto su quella cognitiva e motoria.

Alla musicoterapia cosiddetta «corporeosistemica» -- psicomotoria, corporea, pratica -- se ne affianca un'altra, quella cosiddetta «simbolico-immaginativa», che predilige la sfera mentale, in un processo molto simile a quello onirico, attuato in uno stato di veglia e diretto a stimolare la più profonda creatività.

Due percorsi, uno che parte dal corpo, l'altro dalla mente, orientati entrambi al mondo delle emozioni e dell'inconscio. Non esiste tra i due approcci una netta linea di demarcazione, poiché l'uno integra l'altro, ma il primo si adegua meglio alle esigenze terapeutiche infantili e preadolescenziali, il secondo alle terapie con adolescenti ed adulti.

Nel setting musicoterapico la musica è ascoltata, prodotta, elaborata in molteplici modalità. Si studiano le risposte e le variazioni fisiologiche oltre che psichiche al ritmo, al suono ed a tutti i parametri musicali, ed in funzione di queste si calibrano gli interventi successivi.

La musicoterapia è una forma di comunicazione che percorre le vie percettive afferenti non alla coscienza ma all'inconscio, a quei livelli cioè emotivi, istintuali e, per dirla con Jung, archetipici.

Il simbolismo, infatti, è una insostituibile chiave di accesso alla personalità dell'individuo e va letto in parallelo al linguaggio extraverbale. Fare ed ascoltare musica in un dialogo continuo -- fisico, emotivo e cognitivo -- impegna la persona nella totalità e nell'attualità, intervenendo sulle sfere del sé in modo costruttivo, evolutivo, ed integrativo. Il musicoterapeuta può lavorare in team con psicologi, psicoterapeuti di qualsiasi orientamento teorico, psichiatri, psicomotricisti, logopedisti e via dicendo. La musicoterapia è adatta a tutte le età, non ha controindicazioni e si può fare in qualsiasi luogo, dalla scuola alle strutture sanitarie, dalle palestre agli ambulatori, al chiuso o all'aperto e, in alcuni casi, persino in piscina con altoparlanti impermeabili. Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di disciplinare la figura del musicoterapeuta.

L'articolo 1 riconosce la figura professionale del musicoterapeuta.

L'articolo 2 istituisce la Commissione per il riconoscimento e la formazione professionale del musicoterapeuta. Tra i compiti principali della Commissione, formata da esperti in musicoterapia, vi sono quelli di predisposizione dei programmi delle materie di studio ai fini della previsione del corso universitario in musicoterapia, nonché quello dell'istituzione dell'albo professionale dei musicoterapeuti.

L'articolo 3 analizza nel dettaglio i corsi di specializzazione in musicoterapia, distinguendoli in corsi in musicoterapia didattica, di animazione, polivalente e clinica.

L'articolo 4, infine, reca una norma transitoria, che consente l'iscrizione all'albo dei musicoterapeuti dei soggetti che siano in possesso di determinati requisiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce la figura professionale del musicoterapeuta, attraverso disposizioni che regolano il percorso formativo finalizzato al conseguimento del titolo di musicoterapeuta, nonché attraverso norme che ne disciplinano i doveri professionali.

Art. 2.

(Commissione per il riconoscimentoe la formazione professionale delmusicoterapeuta)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nomina, con proprio decreto, la Commissione per il riconoscimento e la formazione professionale del musicoterapeuta, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da esperti in musicoterapia le cui conoscenze, esperienze e risultati in materia devono essere adeguatamente documentati.

3. La selezione degli esperti di cui al comma 2 avviene mediante concorso pubblico, cui possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica in medicina;

b) diploma di conservatorio;

c) esperienza almeno decennale di attività didattica di musicoterapia nelle strutture scolastiche pubbliche o private o in corsi di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) valuta la composizione ed i programmi delle materie di studio previste dal corso universitario di musicoterapia della durata di quattro anni;

b) valuta la configurazione giuridica del corso universitario di cui alla lettera a);

c) valuta l'assegnazione delle docenze e del titolo di supervisore di tirocinio sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima;

d) stabilisce i requisiti necessari affinché le scuole private possano ottenere il riconoscimento all'insegnamento della musicoterapia;

e) approva le specifiche materie di studio ed i relativi programmi proposti dalle scuole private di cui alla lettera d);

f) designa le sedi per lo svolgimento del corso universitario dove già si attua la musicoterapia, presso le quali i corsisti possono svolgere pratica e tirocinio con supervisione;

g) definisce il profilo professionale del musicoterapeuta ed il relativo codice deontologico;

h) istituisce l'albo professionale dei musicoterapeuti.

Art. 3.

(Corsi di specializzazione in musicoterapia)

1. I corsi di specializzazione in musicoterapia si articolano in:

a) corsi in musicoterapia didattica, con lo scopo di insegnare la pratica musicale;

b) corsi in musicoterapia di animazione, con lo scopo di introdurre la musica quale momento di accompagnamento nello svolgimento di attività libere o guidate, singole o di gruppo, in ambito riabilitativo e didattico;

c) corsi in musicoterapia polivalente, con lo scopo di utilizzare la musica come mezzo terapeutico nel trattamento di patologie di carattere psichico che interessino tutte le fasce di età;

d) corsi in musicoterapia clinica, con lo scopo di utilizzare la musica come mezzo a fini diagnostici e curativi.

2. I corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), della durata di tre anni, si svolgono presso i conservatori e le università pubbliche e private e, al termine di essi, viene rilasciato un titolo equivalente al diploma di laurea di 1º livello.

3. Costituiscono requisiti necessari ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale e di competenze musicali di base.

4. Il corso di cui al comma 1, lettera c), è riservato a coloro che siano in possesso del titolo di laurea in medicina con specializzazione in psichiatria, ha durata di due anni e si svolge presso i conservatori e le università pubbliche e private.

5. Il corso di cui al comma 1, lettera d), è equiparato ad un corso di specializzazione post laurea della durata di quattro anni ed è riservato a laureati in medicina ed in psicologia.

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. In via transitoria e fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'iscrizione all'albo professionale dei musicoterapeuti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), di coloro che siano in grado di provare con idonea documentazione:

a) di aver svolto per almeno tre anni l'attività di musicoterapeuta presso istituzioni pubbliche e private e di essere in possesso del titolo di laurea in medicina o in psicologia;

b) di aver conseguito il diploma di musicoterapeuta a seguito della frequenza di corsi, presso scuole accreditate, della durata non inferiore a ottocento ore complessive di teoria e a centocinquanta ore di pratica.