• Testo DDL 1291

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Atto a cui si riferisce:
S.1291 Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1291
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori IURLARO, SOLLO, SPILABOTTE, LANGELLA, BRUNI, Eva LONGO, PELINO, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, FABBRI, MUSSOLINI, D’AMBROSIO LETTIERI, TOMASELLI, ARRIGONI, PUPPATO, CALEO, RAZZI e LIUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Onorevoli Senatori. -- Se si dovesse dire cos'è l'educazione ambientale si incontrerebbero sicuramente diverse difficoltà: si potrebbe pensare a diversi aspetti educativi, ma si farebbe senz'altro fatica a distinguere esattamente quelli che ne fanno parte da quelli che ne sono esclusi.

Questo problema è dato dal fatto che essa si è evoluta nel tempo e ha ampliato i suoi campi d'azione e modificato la sua forma; ciò ha reso difficile dare di essa una definizione immediata, in quanto ampia di significati e sfumature.

Le tematiche ambientali hanno assunto un ruolo importante nel dibattito culturale attuale. Oggi, si riscontra una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica nei riguardi dei temi ambientali, prevalentemente tra i giovani. Ma molti problemi che riguardano questo tema così delicato rimangono pressoché sconosciuti ed è difficile affrontarli senza una preparazione che inizi dalle nuove generazioni attraverso il sistema formativo delle scuole. Nel tempo sono stati istituiti corsi ad hoc proposti, ad esempio, da parte di associazioni ambientaliste, tutto questo con il fine di dare una buona informazione al giovane studente.

Si tratta di un percorso lungo e complesso che dovrebbe iniziare con la rivisitazione innanzitutto del sistema scolastico, seppur più volte modificato.

Questo disegno di legge è volto a promuovere l'educazione ambientale attraverso l'introduzione di un’apposita disciplina, all'interno di corsi già esistenti, nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 1 prevede appunto l'insegnamento della disciplina «educazione ambientale» nei corsi scolastici, mentre l'articolo 2 definisce le finalità della legge.

L'articolo 3 assegna la competenza dell'insegnamento dell'educazione ambientale.

L'articolo 4 dispone riguardo i programmi d'insegnamento ed, infine, l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Insegnamento dell'educazione ambientale nei corsi scolastici)

1. La presente legge disciplina l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, dell'«educazione ambientale».

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento dell'«educazione ambientale» è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nella scuola dell'obbligo nonché dei programmi di esame previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

(Finalità)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale ha lo scopo primario di portare a conoscenza dello studente, affinché ne faccia elementi fondamentali della propria formazione culturale e civile, i princìpi e le regole sulle quali si basa un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità ambientale delle attività umane e il principio del rispetto dell'ambiente naturale e storico come fattore positivo dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della nazione.

Art. 3.

(Abilitazione all'insegnamentodell'educazione ambientale)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale va inserito all'interno dei seguenti corsi:

a) nella scuola primaria all'interno dei corsi di Scienze;

b) nella scuola secondaria di primo grado all'interno dei corsi di Geografia;

c) nella scuola secondaria di secondo grado all'interno dei corsi di Scienze motorie.

2. Le direzioni scolastiche regionali, in collaborazione con gli assessorati all'istruzione e all'ambiente delle singole regioni, individuano tra il personale docente le figure idonee all'insegnamento dell'educazione ambientale, redigendo, apposito albo regionale degli insegnanti di educazione ambientale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale, se ritenuti necessari, per i docenti risultati idonei all'insegnamento dell'educazione ambientale di cui al comma 2. I corsi di qualificazione hanno la durata massima di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati i corsi di laurea in scienze della formazione; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento.

Art. 4.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento della materia di cui all'articolo 1 comma 2, sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che:

a) l'insegnamento dell'educazione ambientale sia articolato su un orario di almeno venti ore per ogni quadrimestre;

b) l'insegnamento dell'educazione ambientale sia a cura di personale docente adeguatamente formato;

c) i programmi di insegnamento prevedano ampie integrazioni con l'educazione alla salute e ad una corretta alimentazione e con temi specifici di interesse pubblico quali la raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti, il depauperamento delle risorse, l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, la prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;

d) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva e un coinvolgimento pieno degli alunni e dei docenti stessi, in particolare con strategie che possano coinvolgere anche i genitori degli alunni;

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia e delle risorse di cui dispone, provvede all'organizzazione dei corsi di insegnamento dell'educazione ambientale secondo le disposizioni di cui alla presente legge.