• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/16072    gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini e altro) sono inseriti nella filiera del recupero dei rifiuti organici e sono...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16072presentato daZOLEZZI Albertotesto diMartedì 28 marzo 2017, seduta n. 768

   ZOLEZZI, DE ROSA e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini e altro) sono inseriti nella filiera del recupero dei rifiuti organici e sono conferiti agli impianti di compostaggio che ne garantiscono il riciclo attraverso la produzione di compost;
   tuttavia, a partire dal 25 agosto 2016, l'articolo 41 della legge n. 154 del 2016 così detto collegato agricoltura ha stabilito che anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentendone, pertanto, la gestione senza alcuna limitazione né controllo;
   tale disposizione è, da subito, apparsa in palese contrasto con l'articolo 3 della direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti che include tra «i rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini nonché con gli articoli 183, comma 1, lettera d) e 184, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006 rispettivamente in tema di rifiuti organici e classificazione dei rifiuti urbani;
   su tale tema, è, infine, intervenuto il Commissario europeo per l'ambiente, Karmenu Vella che, rispondendo ad una interrogazione nell'Europarlamento lo scorso 21 dicembre (E-008519/2016) ha ribadito con chiarezza che gli sfalci e le potature rientrano nella definizione comunitaria di «rifiuto organico» e che «l'assenza di un controllo adeguato ed efficace su questo tipo di rifiuti sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva», anticipando che «la Commissione europea solleverà la questione con le autorità italiane competenti»;
   a complicare ulteriormente il quadro normativo su tali tipologie di residui generando incertezza e confusione tra gli operatori del settore, è intervenuto il decreto 13 ottobre 2016, n. 264 sui sottoprodotti che, sebbene sia entrato in vigore il 2 marzo 2017, è stato predisposto antecedentemente alla predetta pronuncia del Commissario europeo per l'ambiente Vella;
   a titolo esemplificativo, si segnala infatti l'inclusione delle «potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato» nella parte B della sezione 2 dell'Allegato 1, che risulterebbe impropria in quanto non si configurerebbe la corrispondenza tra la Tabella 1.A del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e tra l'Allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 ove, diversamente, è riportato esclusivamente il «materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura»;
   ad oggi, a fronte della richiamata legislazione in vigore, si configura il rischio che il fine-vita dei materiali derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato, sia rappresentato, anziché dal compostaggio, dalla combustione in caldaie per produrre energia oppure dallo smaltimento nei campi pregiudicando le necessarie garanzie di tutela della salute e dell'ambiente –:
   se non intenda adottare le iniziative di competenza, nell'immediato, al fine di modificare l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come novellato dall'articolo 41 della legge n. 154 del 2016 per riportare la paglia, gli sfalci e le potature derivanti da manutenzione, del verde urbano nella filiera del rifiuto, così come previsto nella previgente legislazione italiana, nel rispetto del diritto comunitario;
   se il Ministro interrogato intenda chiarire specificamente quali interventi correttivi intenda assumere in relazione agli effetti applicativi del vigente decreto n. 264 del 2016 alla luce del successivo pronunciamento del Commissario Vella, anche, se del caso, indicandone la tempistica al fine di prevenire l'apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia.
   (4-16072)