• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03623 CARDIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che: a seguito di segnalazione di alcuni cittadini e di due consiglieri del Comune di Eboli (Salerno), è emerso che per due procedure ad...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03623 presentata da FRANCO CARDIELLO
martedì 28 marzo 2017, seduta n.793

CARDIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

a seguito di segnalazione di alcuni cittadini e di due consiglieri del Comune di Eboli (Salerno), è emerso che per due procedure ad evidenza pubblica, bandite dallo stesso ente, risultano gravi anomalie nelle verifiche ante aggiudicazione definitiva;

tali riscontri, peraltro, sono già stati segnalati e denunciati alle autorità competenti per le medesime gare concernenti gli stessi servizi e aggiudicate alle stesse ditte nell'anno 2016;

con determinazione a contrarre n. 1364 del 21 settembre 2016, a firma del dirigente del piano di zona è stata indetta la procedura per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto "l'Assistenza specialistica nelle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado agli alunni disabili";

la procedura per la scelta del contraente è negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, e il metodo di valutazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo pari a 312.000 euro;

con determina n. 1905 del 16 dicembre 2016 la gara è stata aggiudicata;

con determina a contrarre n. 1892 del 2 dicembre 2016 del settore patrimonio del Comune è stata avviata la procedura aperta per "l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento zona litoranea e servizi connessi alla fruizione balneare annualità 2017-2018";

con determina n. 162 del 30 gennaio 2017 tale concessione è stata aggiudicata definitivamente;

tra gli atti estratti ed assunti dagli uffici, prima dell'aggiudicazione definitiva, non risultano i "carichi pendenti";

a seguito di richiesta di parere tecnico a firma di un consigliere comunale, il segretario comunale, con nota prot. n. 15364 del 21 marzo 2017, in qualità di garante anticorruzione del Comune, ha affermato che "le stazioni appaltanti accettano i documenti indicati nell'art. 86 Codice degli appalti, tra cui non sono indicati i carichi pendenti", ritenendone, di fatto, non necessaria l'acquisizione;

considerato che:

l'attività contrattuale pubblica ha, quale fulcro centrale, lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Attraverso queste procedure, infatti, si giunge all'individuazione di un'impresa contraente idonea a soddisfare un interesse pubblico, quale ad esempio lo svolgimento di un servizio, un lavoro o una fornitura;

il cardine di tutto l'iter contrattuale è rappresentato dal valore della fiducia: il contraente selezionato non può essere un quisque de populo, ma deve possedere una serie di requisiti di natura soggettiva e oggettiva che rappresentano la condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, stipulare i relativi contratti o agire nella veste di subappaltatore;

i parametri di valutazione della sussistenza o meno del "valore fiducia" sono, quindi, normativamente indicati nei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica; pertanto, l'assenza di requisiti vuol dire assenza di fiducia, con la conseguenza dell'esclusione del candidato "inaffidabile" dalle varie fasi delle procedure;

nei contratti pubblici, quindi, la fiducia nell'individuazione di un contraente, idoneo a soddisfare il bisogno di cui l'amministrazione è portatrice, non risulta rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione stessa, come avviene nei contratti privati;

nell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in precedenza art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006), per ciò che concerne i requisiti "oggettivi" o "generali", sono predeterminati i requisiti che rappresentano condizione necessaria e sufficiente per ritenere "affidabile" un potenziale contraente. Inoltre, tale articolo rappresenta poi una norma di limitazione della discrezionalità contrattuale della parte pubblica, consentendo a quest'ultima di instaurare un rapporto di "fiducia" soltanto con soggetti nei confronti dei quali abbia verificato il possesso dei requisiti oggettivi richiesti;

ritenuto che:

l'estrazione dei carichi pendenti risulta fondamentale per l'accertamento della mancata iscrizione di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965 (ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016). A tal proposito, addirittura, anche nell'ipotesi informativa atipica, la stazione appaltante sarà tenuta a valutare la rilevanza degli elementi in essa contenuti ai fini di una eventuale esclusione (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 3484/07);

per una medesima gara svolta con procedura negoziata ex art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (vendita degli strobili da raccogliersi sulle piante di pino domestico), gestita dall'ufficio patrimonio del Comune, prima dell'aggiudicazione definitiva, sono stati richiesti i certificati dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con nota prot. n. 53346 del 2 dicembre 2016;

non si comprendono i motivi per cui due settori di uno stesso ente adottino iter di verifica diversi per l'aggiudicazione definitiva di medesime procedure negoziate;

l'Autorità nazionale anticorruzione, con le linee guida n. 6 del 16 novembre 2016, ha stabilito, peraltro, che: "4.3 Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del codice: a. la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettera c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice; b. la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c. p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza";

si richiamano i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se la scelta della commissione di gara, della centrale unica di committenza, dei responsabili unici del procedimento e del segretario comunale di Eboli di non richiedere i carichi pendenti per i componenti delle ditte aggiudicatarie degli appalti sia corretta e conforme a quanto disposto e previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

quali utili provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per ripristinare il buon andamento nell'azione amministrativa del Comune di Eboli;

come potranno essere rilevati procedimenti penali contro la pubblica amministrazione ed ex art. 353 e seguenti del codice penale, se l'ente preposto ai controlli non li ha effettuati.

(3-03623)