• C. 3844-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 28 marzo 2017); NARDUOLO Giulia, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3844 Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
approvato con il nuovo titolo
"Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3844-A


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 maggio 2016 (v. stampato Senato n. 1349)
d'iniziativa dei senatori
MARCUCCI, NENCINI, ZANDA
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2016
(Relatrice: NARDUOLO)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 28 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3844, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti»

          considerato che le disposizioni del provvedimento in esame sono riconducibili alla materia dei beni culturali;

          ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

          evidenziato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

          considerato che con l'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, la Casa museo Giacomo Matteotti è dichiarata monumento nazionale;

          sottolineata la rilevanza storica e culturale della Casa museo Giacomo Matteotti;

          rilevato che la legge n. 1089 del 1939 ha introdotto, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e che il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non ha modificato tale scelta;

          evidenziato che l'ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con pareri del 6 marzo 2006, n. 9206, e del 27 marzo 2012, richiamati dalla circolare n. 13 del 5 giugno 2012 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali, ha fatto presente che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale dovrebbe ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal citato codice dei beni culturali e del paesaggio;

          osservato che, a tal proposito, anche al fine di una maggiore tutela del bene oggetto della proposta di legge, la medesima tutela potrebbe essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

          preso atto, peraltro, che nel corso della XVII legislatura sono state approvate la legge 14 aprile 2014, n. 64, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza, e la legge 3 novembre 2016, n. 207, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Gramsci in Ghilarza;

          richiamata l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di valutare l'adozione di analoghe iniziative finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la «Domus Mazziniana» di Pisa, attualmente commissariata,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare iniziative, analoghe a quelle previste dal provvedimento in esame, finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la «Domus Mazziniana» di Pisa, attualmente commissariata.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3844, approvato dal Senato, recante Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, provvederà alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

              la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti finanziari,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
    

TESTO
della proposta di legge
    
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TESTO
della Commissione
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini
Art. 1.
Art. 1.

      1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

      1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2017, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

      2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. Identico.

      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.

      3. Identico.

      4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

      4. Identico.

Art. 2.

      1. La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.
Art. 3.

      1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      2. Identico.

Art. 4.

      1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente l'istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa, per la promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua memoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 5:

              1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

              2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) il direttore della Scuola normale superiore»;

              3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

          «g-bis) il rettore della Scuola superiore “Sant'Anna” di Pisa»;

          b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

          «Art. 10-bis. – 1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto è assicurata dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore “Sant'Anna” di Pisa sulla base di una convenzione stipulata tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige ed è responsabile dello svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.

          2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo».