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Atto a cui si riferisce:
C.4349 Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4349


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAGLIA, FRATOIANNI, MARCON, AIRAUDO, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO
Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni
Presentata il 3 marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, rispetto alla quale si auspica un'ampia convergenza delle diverse forze politiche, rappresenta, in definitiva, un contributo ad un atteso e approfondito dibattito sul delicato tema del finanziamento della politica.
      Per effetto del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2017 tutti i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica nonché quelli a titolo di cofinanziamento hanno cessato di esistere, lasciando ai partiti l'alternativa di continuare a contare su altre forme di finanziamento, più o meno trasparenti, basate principalmente su un nuovo sistema di donazioni o di destinazioni del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da parte dei privati.
      La sopravvivenza di un regime che assicuri congrue risorse ai partiti e ai movimenti politici è giustificata dalla necessità di garantire l'accesso alla competizione politica anche ai ceti meno abbienti della società, che non dispongono di ingenti patrimoni privati, assicurando al contempo una competizione più equa, nonché lo scardinamento della politica dai poteri forti dell'economia e della finanza.
      Non è un caso che una qualche forma di finanziamento pubblico della politica esista in ogni democrazia, in quanto essa rappresenta l'effettiva e concreta garanzia che ogni cittadino possa «concorrere a determinare la politica nazionale» (come peraltro previsto dall'articolo 49 della Costituzione) in condizioni di parità. Una democrazia pluralista deve, infatti, garantire uguali opportunità per tutti anche nell'accesso alla partecipazione politica e nell'esercizio delle funzioni pubbliche.
      È pertanto evidente l'importanza di incoraggiare la funzione e l'attività dei partiti, nonché dei movimenti politici, come delineate nella Carta costituzionale dall'articolo 49, in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 18, quale punto di arrivo di un percorso nel quale il partito costituisce il luogo naturale per i cittadini, associati liberamente, di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Di vitale importanza è, quindi, incoraggiare anche il finanziamento di tali preziosi luoghi.
      A questo punto, qualunque critica si intenda rivolgere ai partiti di massa, si deve tenere presente che per molti anni il nostro Paese è stato l'unico dell'Europa meridionale governato da un regime democratico e non da dittature e questo risultato è stato in parte dovuto anche alla presenza organizzata dei partiti, grazie alla quale milioni di persone, in precedenza estranei alla vita politica, sono stati avvicinati ai codici e alle attività della politica democratica.
      Secondo i critici del sistema di finanziamento pubblico dei partiti politici, la relativa disciplina non ha mai garantito sufficienti trasparenza e uguaglianza nelle campagne elettorali, favorendo sprechi e iniquità.
      Sulla base di tali considerazioni, con la presente proposta di legge si prevede l'esclusione del finanziamento diretto o indiretto a partiti o movimenti politici da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta. Se infatti è positivo l'indirizzo espresso dai cittadini di voler finanziare volontariamente la politica, tale possibilità non può essere certamente accordata a chi ha evidentemente interessi economici in tutto o in parte legati o dipendenti da rapporti con la pubblica amministrazione. Il radicamento nel nostro Paese del fenomeno corruttivo – inteso come ricerca di vantaggi ottenuti tramite relazioni e al di fuori della legalità – rende non più eludibile l'eliminazione anche del solo sospetto che possa sussistere un rapporto fra dazioni di denaro a partiti e ottenimento di appalti o concessioni pubblici. Per tali motivi, dunque, si ritiene assolutamente necessario prevedere il divieto di qualsiasi rapporto tra soggetti economici che prestino la loro attività nell'ambito della pubblica amministrazione e della politica, in qualsiasi forma quest'ultima sia organizzata.
      Con la presente proposta di legge si introducono, altresì, un sistema trasparente e controllato di finanziamento pubblico, nonché il divieto di finanziamenti privati potenzialmente opachi sotto il profilo dell'interesse che li generi e ciò al fine di consentire che la politica sia possibile per tutti e libera da ogni condizionamento, secondo il dettato costituzionale. Infine, si prevedono norme in merito alla trasparenza per quanto attiene i contributi erogati dai privati in favore dei partiti.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Limiti al finanziamento dei partiti e movimenti politici).

      1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:

          a) partiti e movimenti politici;

          b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, ovvero chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei dieci anni precedenti;

          c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).

      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che abbiano rapporti di appaltatori o di subappaltatori con soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), ovvero che dai medesimi ricevano incarichi di consulenza o di prestazione professionale.
      3. Il divieto di cui al comma 1 si applica, altresì, alle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta e alle persone fisiche che ricoprano cariche amministrative presso i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
      4. In caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

      1. Il settimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre

2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente: «Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere all'elenco di cui al presente comma secondo le modalità stabilite dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».