• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00457 FAVERO, PUPPATO, PEZZOPANE, ANGIONI, MOSCARDELLI, Stefano ESPOSITO, SAGGESE, SANTINI, FASIOLO, GINETTI, ZANONI, Mauro Maria MARINO, PADUA, VALDINOSI, FATTORINI, SANGALLI, VACCARI, CUCCA,...



Atto Senato

Interpellanza 2-00457 presentata da NICOLETTA FAVERO
mercoledì 29 marzo 2017, seduta n.795

FAVERO, PUPPATO, PEZZOPANE, ANGIONI, MOSCARDELLI, Stefano ESPOSITO, SAGGESE, SANTINI, FASIOLO, GINETTI, ZANONI, Mauro Maria MARINO, PADUA, VALDINOSI, FATTORINI, SANGALLI, VACCARI, CUCCA, ALBANO, COCIANCICH, CUOMO, ORRU', FILIPPIN, DI BIAGIO, TOMASELLI, Luigi MARINO, CALEO, MUNERATO, BELLOT, ASTORRE, D'ADDA, SOLLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

l'Aero Club d'Italia (AeCI) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

l'incarico di presidente dell'AeCI è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i suddetti Ministri;

l'ente è finanziato con contributi del Coni, dei Ministeri vigilanti e con le tariffe a carico di titolari di attestati e proprietari di apparecchi per il volo da diporto sportivo e le quote corrisposte da affiliati e altri utenti dell'ente;

considerato che:

l'attuale presidente dell'AeCI, l'architetto Giuseppe Leoni, è stato condannato, il 14 dicembre 2016, per peculato alla pena di anni 3 di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ad una pena pecuniaria;

lo stesso presidente Leoni era stato già condannato il 16 novembre 2016 dalla Corte dei conti per danno erariale;

rilevato che:

il consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso la delibera n. 248 del 1° marzo 2017, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha deliberato l'inapplicabilità al presidente dell'Aero Club d'Italia dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2013, in quanto soggetto non dotato di poteri di gestione, richiesti dall'art. 1, comma 2, lett. l), del decreto legislativo n. 39 del 2013, affinché possa configurarsi l'ipotesi di inconferibilità prevista dal successivo art. 3, comma 1, lett. b);

il consiglio ha tuttavia ritenuto applicabile al presidente dell'AeCI, in quanto membro del massimo organo rappresentativo del consiglio nazionale del Coni, l'art. 11 del codice di comportamento sportivo del Coni, che prevede la sospensione cautelare per i componenti dello stesso comitato che "sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale";

fra i delitti di cui al richiamato allegato A sono ricompresi anche quelli contro la pubblica amministrazione, nella specie l'art. 314 del codice penale che punisce il reato di peculato, ovvero lo stesso reato a cui il presidente dell'AeCI è stato condannato lo scorso dicembre;

considerato inoltre che:

a seguito di un ricorso straordinario proposto da FIVL (Federazione italiana volo libero) e altri, contro Aero Club d'Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2015, è stato ritenuto illegittimo l'attuale statuto dell'AeCI (rinnovato dal presidente Leoni nel 2013) nella misura di cui al parere del Consiglio di Stato n. 280/14, e cioè proprio in merito alla composizione del consiglio direttivo dell'ente;

di fronte a tale disposizione, l'AeCI è rimasto inattivo e non ha ancora adempiuto alle previste modifiche statutarie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e quale sia la loro valutazione in merito;

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare nei confronti del presidente dell'Aero Club d'Italia, per cui l'Anac ha ritenuto applicabile l'art. 11 del codice di comportamento sportivo del Coni, che ne prevede la sospensione cautelare in quanto già condannato per il reato di peculato alla pena di anni tre di reclusione oltre all'interdizione dai pubblici uffici;

quali iniziative di propria competenza intendano adottare, affinché l'AeCI effettui le modifiche statutarie stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2015, nei limiti indicati nel parere del Consiglio di Stato n. 280/14.

(2-00457 p. a.)