• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03628 VACCIANO, SIMEONI, CASALETTO, BENCINI, BELLOT, URAS, BIGNAMI, MOLINARI, MASTRANGELI, MUSSINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: il fenomeno del gioco praticato...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03628 presentata da GIUSEPPE VACCIANO
mercoledì 29 marzo 2017, seduta n.796

VACCIANO, SIMEONI, CASALETTO, BENCINI, BELLOT, URAS, BIGNAMI, MOLINARI, MASTRANGELI, MUSSINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il fenomeno del gioco praticato tramite VLT, video lottery terminal (art. 110 comma 6, lett. b), del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni ed integrazioni), oggi, in Italia, si presenta come uno dei giochi d'azzardo più allarmanti sotto diversi aspetti;

tale considerazione nasce dall'osservazione oggettiva di alcune caratteristiche tecniche dei terminali: al netto del limite massimo di giocata di 10 euro, si riscontra la possibilità da parte del giocatore di inserire nella macchina banconote di grande taglio e ciò, vista l'assenza dell'obbligo di identificazione dei riscossori dei buoni di pagamento erogati dal terminale, rappresenta un procedimento funzionale al riciclaggio di denaro. Inoltre, osservando i tempi di durata media delle giocate rapportate alla quantità minima e massima di denaro inseribile, si osserva una sostanziosa perdita media oraria di denaro, seppure a fronte di una fortemente aleatoria possibilità di cospicue vincite;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha recentemente espresso la volontà di inibire l'utilizzo delle banconote da 500 euro, anche all'interno del testo dell'audizione del Sottosegretario di Stato Pier Paolo Baretta, ascoltato in 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato il 7 marzo 2017, intenzione di cui non si ravvisa alcuna traccia all'interno del recente schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

considerato che:

gli interroganti hanno formulato le seguenti valutazioni esulando volutamente dall'aspetto ludopatico collegato al gioco d'azzardo legale, concentrandosi, piuttosto, su tutti gli altri aspetti che la norma vigente prescrive in relazione a questa tipologia di macchine, con lo scopo di fare luce su numerosi profili riconducibili alle videolottery che risultano essere palesemente disarticolati nel loro complesso;

se si considera che nel 2015 sono stati installati circa 52.349 impianti, come riportato sul libro blu del 2016 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, distribuite in 4.863 sale da gioco, e che sempre nello stesso anno di riferimento la raccolta imputabile ai VLT si attesta intorno alla cifra di 22,2 miliardi di euro circa, si riuscirà a capire la portata degli interessi economici che concorrono in questo preciso contesto, incluso il rischio di riciclaggio di denaro, con la consapevolezza del fatto che ancora non siano state attuate tutte le misure auspicabili a protezione di questo settore, ad eccezione delle soluzioni che hanno accolto un accordo trasversale di tipo politico, e non per il nobile principio di tutela del giocatore e della legalità nel suo senso più ampio;

è stato dimostrato da diverse trasmissioni televisive che per riciclare denaro con un apparecchio VLT, che al momento garantisce l'anonimato dell'utente, è sufficiente che la banconota venga inserita nella macchina e, successivamente, senza obbligo di giocata, si prema il comando per la restituzione del denaro inserito, il quale verrà conferito al giocatore sotto forma di un ticket con il quale questi potrà ritirare la cifra corrispondente ormai "ripulita" in cassa o vantare un credito, essendo il ticket equiparabile ad un titolo al portatore. Inoltre, questo tagliando creditorio riporta solamente il giorno e la data di emissione con la cifra da ritirare e, al momento dell'incasso, non emerge quanto e se ci sia stata una vincita, o se sia un saldo residuo di un conto virtuale o denaro introdotto di cui subito dopo il giocatore richiede la restituzione alla macchina stessa;

quest'ultima operazione, la più insidiosa per quanto concerne il pericolo di riciclaggio, è resa ancora più rapida dalla possibilità di inserimento di banconote di grande taglio, compresa la banconota dal valore facciale di 500 euro. In riferimento a questo specifico caso, il Ministero ha esternato più volte l'intenzione di inibire l'utilizzo della valuta cartacea da 500 euro nel contesto dei terminali VLT, ma gli interroganti rilevano che al momento è rimasta solo tale, nonostante anche le ripetute segnalazioni dal 2014 dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Infatti, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, ossia la più imminente opportunità di dare una veste normativa a tale auspicato vincolo, nell'articolato depositato non è presente alcuna limitazione di questo tipo, sebbene durante la sua audizione del 7 marzo 2017 il sottosegretario Baretta abbia precisato che per quanto riguarda le VLT appare opportuno ridurre drasticamente la giocata massima, oggi consentita a 500 euro, portandola a 200 euro; sia per limitarne gli effetti sociali negativi, sia per contrastare ogni rischio di riciclaggio, puntualizzando che la giocata massima per una videolottery è di 10 euro, ma probabilmente Baretta si riferiva all'importo inseribile in un'unica soluzione nel VLT;

a supporto di quanto gli interroganti sostengono, nella relazione illustrativa dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/849/UE, si legge che "Le norme maturano all'esito di una puntuale analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza e focalizzata anche sul mercato dell'offerta di servizi di gioco, rispetto a cui, con particolare riferimento al gioco online e ai gioco offerto tramite VLT (videolottery), l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, condotta nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha rilevato notevoli criticità, specie per quanto più strettamente attinente alla sicurezza e professionalità delle reti distributive. (...) La norma descrive dettagliatamente le criticità, relative al gioco online e al gioco tramite VLT, che i sistemi di controllo dei concessionari di gioco devono essere in grado di intercettare e mitigare adeguatamente e ribadisce il ruolo di amministrazione di riferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui spetta di verificare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti e di emanare linee guida, ad ausilio dei concessionari, nella corretta implementazione dei presidi". Altra considerazione nasce dall'osservazione degli artt. 52 e 53 del citato schema di decreto legislativo, in cui, a giudizio degli interroganti, le misure volte a prevenire il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco e frutto di attività illecite non paiono sufficienti, in quanto la soglia di identificazione del cliente giocatore viene portata, per giocate e vincite, a 500 euro, vale a dire alla metà rispetto a quella vigente, ma comunque non escludendo il potenziale riciclaggio. Per escludere qualsiasi pericolo di riciclaggio tramite VLT di valuta di dubbia provenienza, bisogna fare in modo che un giocatore possa inserire una sola banconota per volta (considerando come cifra ottimale introducibile 50 euro al massimo) fino ad esaurimento di tale somma di denaro, stessa procedura di blocco prevista con le AWP, o new slot machine (art. 110, comma 6, lett. a), citato), tenendo comunque conto dei volumi di gioco e limiti monetari differenti. A parere degli interroganti sarebbe opportuna una modifica al testo governativo che preveda l'obbligo di esplicitare sui ticket erogati dalle VLT il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco in diretto collegamento con le persone fisiche. Altri importanti spunti per una migliore normativa ad hoc per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere approvata nel mese di luglio 2016 sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito (Doc. XXIII, n. 18);

l'articolo 1, comma 942, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), prevede che le attività di certificazione dei sistemi di gioco VLT, sino ad ora svolte da Sogei, siano esercitate da enti di certificazione privati (come avviene per le AWP e per il settore del gioco a distanza). La prevista estensione delle attività di certificazione a una pluralità di soggetti rende urgente l'aggiornamento del decreto direttoriale contenente le relative disposizioni di carattere tecnico (decreto 22 gennaio 2010), nonché la conseguente definizione delle linee guida per la certificazione. Dunque, il "progetto 2016/492/I (Italia)" recante "Regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni", in cui sono contenute norme tecniche stringenti atte a evitare il riciclaggio di denaro nonché a tenere sotto monitoraggio i movimenti di denaro generati da ogni singolo giocatore, inviato a Bruxelles a settembre 2016, ha terminato il periodo di status quo il 20 dicembre 2016, testo che sarà funzionale alle disposizioni più generiche inserite nell'atto di Governo sottoposto a parere parlamentare n. 389;

in questo testo si prevede la ricertificazione di tutte le piattaforme dei terminali VLT da parte degli enti certificatori tra i quali non potrebbe essere inclusa la Sogei, pure se questa società viene nominata nell'articolato inviato a Bruxelles all'art. 12, comma 1. Questa considerazione nasce dalle dichiarazioni del presidente di Sogei, Cristiano Cannarsa, rilasciate durante l'audizione presso la 6a Commissione del Senato il 15 aprile 2014, rispondendo alla domanda del primo firmatario sui requisiti necessari per la certificazione delle piattaforme, in particolare dello standard UNI EN ISO/IEC 17025, la certificazione che viene rilasciata a tutti quegli organi che devono occuparsi dei software per il gioco on line: "SOGEI risponde alla normativa che è quella del decreto Abruzzo (D.L. 28 Aprile 2009, n. 39) sul tema dei giochi, in particolare e sulla certificazione SOGEI per legge non fa certificazione ma una dichiarazione, fa delle verifiche di conformità. Queste verifiche di conformità SOGEI le fa ai massimi standard internazionali e comunica queste relazioni di verifica di conformità al nostro, diciamo, soggetto gestore che è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che rilascia il certificato. SOGEI non è tenuta ad avere nessuna certificazione anche perché non potrebbe averne una poiché chi ha quelle certificazioni deve fare solo quello per mestiere, cioè la legge sulle certificazioni di cui lei parlava, che è corretta, esiste e viene richiesta agli enti esterni che fanno certificazione e quegli enti fanno solo quel mestiere lì. Quindi, SOGEI non può neanche avere una certificazione ma non deve averla perché la legge non lo prevede". Questo problema della necessità che Sogei possieda una certificazione per certificare terzi agli interroganti risulta che non sia ancora stato risolto;

inoltre, da una notizia pubblicata on line, risalente al 24 agosto 2016 su "Jamma - Il qprimo quotidiano per il gioco pubblico", si apprende che: "la Direzione Centrale dell'ADM avrebbe rilevato su una determinata piattaforma di gioco una discordanza tra la percentuale di vincite erogata e quella predeterminata e verificata in sede di certificazione da parte di Sogei. La contestazione è stata formulata a diversi concessionari di rete che hanno adottato la specifica piattaforma ai quali l'Agenzia ha chiesto di riversare la somma che ADM ritiene non erogata sotto forma di vincita. Si parla di un importo di diversi milioni di euro che dovrebbe essere depositato come "cauzione" presso la Tesoreria dello Stato. I concessionari interessati dalla contestazione, immediatamente dopo il ricevimento del provvedimento dell'ADM, hanno presentato una serie di osservazioni alla Agenzia ottenendo l'avvio di un procedimento di accertamento, anche di carattere tecnico, attraverso il quale intendono dimostrare la correttezza del loro operato". Sempre dello stesso periodo, in un articolo del 22 agosto dello stesso quotidiano, un'altra vicissitudine coinvolge ADM e VLT: "Tra le diverse vertenze che dovranno essere trattate dall'Amministrazione dei Monopoli e delle Dogane (...) c'è anche quella riguardante la richiesta di pagamento a titolo di costi per l'espletamento delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco Vlt eseguite da Sogei [negli anni 2013-2015]. Le società concessionarie di rete nel corso di un incontro che si è tenuto il 13 luglio scorso [2016] hanno chiesto di ottenere copia di tutta la documentazione in base alla quale è stata quantificata la cifra che l'ADM ha chiesto ad ogni operatore di pagare. Tra le richieste anche l'avvio di un tavolo di confronto e la sospensione dei termini di pagamento. Il totale dei costi attribuiti è stato quantificato in oltre 4 milioni di euro", aggiungendo che per gli anni precedenti al periodo iniziale di sperimentazione sino al 2012 non risulta che sia mai stato chiesto alcun importo e che l'elenco delle piattaforme certificate sul sito web di ADM è datato 2012;

gli interroganti sono a conoscenza del fatto che la certificazione non è un test della solidità della piattaforma ma solo il controllo dell'insieme di componenti differenti come la distribuzione del software, le sessioni remote, il traffico di messaggi che vengono scambiati sul network, vale a dire che detta certificazione dovrebbe avere come scopo unico la verifica di determinate funzionalità tecniche della piattaforma secondo i requisiti disposti per legge. Quindi si certificherà, ad esempio, che il pay-out massimo, in caso di vincita di bonus, non superi i 500.000 euro, azione che deve essere compiuta tramite la verifica delle funzionalità di ogni specifico gioco. Essendo i programmi delle piattaforme VLT di proprietà di software house estere e in alcuni casi dei concessionari stessi, vi è una incompatibilità del controllore sul controllato, ovvero il concessionario proprietario dei giochi o dei programmi che controlla se stesso;

considerato inoltre che:

secondo i parametri di legge, il costo massimo di una partita tramite VLT è di 10 euro con una vincita massima di 5.000 euro, vincita alla quale bisogna però aggiungere il jackpot di sala da 100.000 euro e un jackpot nazionale da 500.000 facoltativo. Si legge sulla pubblicazione a cura della CNCA "Year Book 2016 - Rischi da giocare", progetto finanziato nel 2014 dal Ministero del lavoro e politiche sociali: "È vero che il payout delle VLT è ben più alto di quello delle slot (85% contro 74% nel 2015) ma a uguale durata della partita (mediamente 6 secondi) corrisponde un costo molto più alto per giocare: nelle slot si gioca 1 euro, mentre nelle VLT si giocano mediamente 5 euro (si può giocare fino a 10 euro a partita). Ciò fa delle VLT delle macchine molto più pericolose. Di seguito qualche dato che aiuti a comprendere meglio: considerando la quantità di denaro perso dai giocatori nel 2014 (soldi inseriti negli apparecchi meno soldi restituiti in payout) i Monopoli di Stato ci dicono che alle Slot sono stati persi 6.230 milioni di euro e alle VLT 2.779 milioni di euro; dividendo queste somme per il numero di apparecchi in Italia che per i Monopoli sono 380.000 slot e 50.000 VLT, vediamo che i soldi definitivamente persi dai giocatori in una singola slot sono stati 16.394 euro, mentre i soldi persi in ogni Videolottery sono pari a 55.580 euro. Considerando che ad una slot si spende 1 euro per una partita che dura mediamente 6 secondi e che ha un payout del 70%, e che una VLT nella quale il costo medio di una partita è di 5 euro per una durata di secondi analoga ed un payout del 85%, nelle slot è sensato stimare una perdita media che si aggira sui 150 euro all'ora sui €600 inseriti nella macchina, mentre nelle VLT è sensato ipotizzare una perdita media di €450 per un'ora di gioco sui €3.000 introdotti";

inoltre, è a conoscenza degli interroganti che tecnici di settore sostengono che la perdita media oraria relativa alle videolottery sia anche più importante di quella riportata nello Year Book: innanzitutto, la durata della partita sia mediamente di 2 secondi; la media oraria di denaro introdotto nella macchina che va da 800 euro a 18.000 euro; euro vinti in un'ora (85 per cento a norma di legge): minimo 765 euro, massimo 15.300 euro e conseguentemente la somma di euro persi (scarto tra introdotti e vinti) dal giocatore va da un minimo 135 euro a un massimo 2.700 euro. Queste ulteriori stime collocano la perdita media oraria intorno alla cifra di 1.350 euro, che confrontati con la perdita media oraria di 60 euro degli AWP (4 euro introdotti ogni minuto; 240 euro introdotti ogni ora; 180 euro erogati, in vincita al 75 per cento) rendono ancor più l'idea della pericolosa mancanza di cognizione delle ripercussioni dovute alle grandi somme introducibili da chicchessia (poiché giocate in anonimato) nelle videolottery, cifre che, seppure non collegate a dinamiche di riciclaggio o comunque al di sotto dei blandi parametri individuati dal futuro decreto legislativo sulla materia, sono assai preoccupanti in termini di costi sociali;

le VLT, quindi, sono da considerarsi vere e proprie slot machine, più aggressive di quelle installate nei quattro casinò italiani, in relazione al funzionamento delle vincite e delle perdite. È necessario sottolineare che mentre le slot machine attive sono circa 380.000 in Italia, le VLT sono solo 50.000 e questo dimostra quanto questo minor numero di videoterminali raccolgano, in termini di movimentazione totale di denaro, quasi quanto le slot e di conseguenza quanto siano complessivamente più costose. Risulta agli interroganti, inoltre, che i terminali VLT accettino, in alcuni casi, esclusivamente solo banconote (comprese quelle da 500 euro, finché il Ministero dell'economia non procederà alla loro definitiva messa al bando cogliendo l'occasione dello schema di decreto recante attuazione della direttiva europea), poiché pare che sia facoltà del concessionario o del produttore del terminale di disattivare l'inserimento delle monete, incentivando così un gioco economicamente più massivo;

il comma 943 dell'art. 1 della legge n. 208 dispone che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (...) A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario". Le stime fornite dallo stesso sottosegretario Baretta in sede di risposta ad un'interrogazione con risposta immediata il 19 maggio 2016 in VI Commissione permanente alla Camera, al 31 luglio 2015 le apparecchiature di questo tipo, ossia le AWP, risultavano essere 378.109 e dunque tale riduzione dovrà attestare il numero di new slot non oltre i 265.000 esemplari al 31 dicembre 2019. Considerato ciò e considerato quanto scritto dal Ministero dell'economia e delle finanze all'art. 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009, ovvero "il numero di VLT che intendono installare, nel limite massimo del 14% dei nulla osta di apparecchi AWP in proprio possesso alla data di pubblicazione del presente decreto", non è il caso di ribadire normativamente, sempre cogliendo l'occasione dell'imminente emanazione del decreto legislativo, per non incorrere in fraintendimenti, la riduzione contestuale delle VLT, sapendo che, ad oggi, il rapporto del 14 per cento tra AWP totali e VLT è grosso modo rispettato e che per la fine del 2019 il numero massimo di VLT sarà di circa 37.100 apparecchi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con l'emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, e se in questo stesso decreto sarà ribadito quanto espresso all'art. 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei VLT nella percentuale del 14 per cento dei AWP totali, i quali entro il 31 dicembre 2019 dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015;

alla luce delle riduzione degli apparecchi VLT, visto il consistente contributo economico che apportano all'erario, se non ritenga opportuno innalzare la tassazione sui VLT incrementando le entrate per lo Stato e, contestualmente, contribuire a contenere la perdita monetaria oraria a carico di ogni singolo giocatore;

se non intenda inibire l'utilizzo della valute cartacee da 500 e da 200 euro nel contesto dei VLT inserendolo nel decreto legislativo di cui all'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare citato;

se non ritenga imprescindibile prevedere l'obbligo di esplicitare sui ticket erogati dalle videolottery il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l'eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l'apparecchiatura di gioco in diretto collegamento con le persone fisiche, apportando queste verifiche e controlli anche al di sotto del limite previsto di 500 euro. Altri importanti spunti per una migliore normativa ad hoc per le VLT possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito;

se non ritenga opportuno assumere iniziative dirette ad obbligare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla pubblicazione dei dati sulla certificazioni delle piattaforme VLT, fermi al 2012, con le stesse modalità analitiche precedentemente in uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile;

se non ritenga di doversi attivare al fine di superare l'attuale conflitto di interessi in virtù del quale i software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari.

(3-03628)