• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02233-B/01 ... in sede di esame del provvedimento recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2233-B/15/11 presentato da SERGIO DIVINA
mercoledì 29 marzo 2017, seduta n. 306

Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato",
premesso che:
l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;
vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);
a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;
non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.
(0/2233-B/15/11)
DIVINA