• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00816 VALENTINI, AMATI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00816 presentata da DANIELA VALENTINI
martedì 18 marzo 2014, seduta n.210

VALENTINI, AMATI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575, all'articolo 373, comma 2, lettera c), prevede che sono esentati dal pagamento del pedaggio «i veicoli con targa CRI, nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici»;

la circolare del 5 agosto 97, n. 3973, del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione del pedaggio autostradale è ad oggi concessa soltanto quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: veicolo immatricolato a nome delle associazioni di volontariato; veicolo adibito al soccorso; impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio; provvisto dell'apposito contrassegno previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 94;

allo stato attuale i viaggi effettuati per trasporto sanitario, anche con un veicolo di soccorso (autoambulanza) delle associazioni di pubblica assistenza e misericordie, non vengono considerati impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e quindi non riconosciuti esenti;

le normative attuali non precisano che cosa si intenda per veicoli «adibiti al soccorso»;

sulla definizione di soccorso si è espressa la Corte di giustizia europea (sez III, 29/A/2010 n. C-190/08), recepita dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477), che ha affermato che «i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente sia i servizi di trasporto medico d'urgenza sia servizi di trasporto sanitario qualificato»;

la società Autostrade per l'Italia SpA ha dato disdetta all'Associazione nazionale pubbliche assistenze ed alla Confederazione delle misericordie di Italia dell'accordo in essere dal 1999 per la fornitura di telepass esenti in comodato d'uso gratuito alle associazioni di pubblica assistenza e misericordie, che svolgono sul territorio nazionale oltre il 70 per cento del trasporto sanitario e di protezione civile in Italia;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha incontrato più volte le organizzazioni nazionali assicurando un intervento normativo volto a fornire una chiara definizione dei veicoli «adibiti al soccorso» ed il mantenimento del telepass esente in comodato d'uso gratuito senza ulteriori aggravi burocratici ed organizzativi a carico delle associazioni di volontariato;

considerato che:

a tutt'oggi il Governo non ha ancora adottato alcun provvedimento in tal senso;

le stesse organizzazioni di volontariato hanno promosso per il 3 aprile 2014 una manifestazione nazionale a Roma per denunciare i gravi atti che stanno mettendo a rischio un servizio pubblico particolarmente importante per i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover porre in essere, con urgenza, ogni atto necessario a garantire l'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato, pubbliche assistenze e misericordie;

se non ritenga necessario convocare con sollecitudine, entro la data del 3 aprile 2014, le parti interessate al fine di scongiurare un aggravio di spese per associazioni di volontariato che svolgono un primario servizio pubblico e sociale.

(3-00816)