• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01864 TORRISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: l'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01864 presentata da SALVATORE TORRISI
martedì 18 marzo 2014, seduta n.210

TORRISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; poi, con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale e fissato il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici a 5 mesi e 60 giorni dalla pubblicazione dei bando nella Gazzetta Ufficiale, scaduto il quale si sarebbe provveduto alla sostituzione delle commissioni stesse; poi, con determinazione direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 è stata bandita la prima tornata per il conferimento dell'abilitazione; tra luglio, agosto e settembre 2012, cioè a procedura in corso, le regole relative alle mediane sono cambiate e sono state ripubblicate: prima erano stabilite due mediane, poi ne è stata aggiunta una terza e sono state modificate anche le liste delle riviste cosiddette di fascia A, cioè una delle mediane da superare, inoltre si è stabilito che nei singoli settori disciplinari le commissioni avrebbero, eventualmente ed a propria scelta, potuto aggiungere dei criteri ulteriori di selezione, fatto salvo che questi criteri aggiuntivi non avrebbero potuto affatto essere alternativi o sostituire in alcun modo i precedenti criteri stabiliti da regolamento;

è evidente che questo meccanismo di modifica in corso renderebbe incongruo il modo con cui sono stati selezionati gli stessi commissari valutatori, cioè con un criterio diverso da quello poi usato e cambiato in corsa per valutare i candidati;

nel frattempo, l'iniziale termine di scadenza dei lavori delle commissioni, mediante specifica determinazione direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013, è stato prorogato al 30 aprile 2013, poi ai 31 maggio, poi al 30 giugno 2013 a seconda del numero dei candidati nei singoli settori concorsuali, successivamente al 30 settembre, infine al 30 novembre 2013;

con determinazione direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, è stata bandita la seconda tornata per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 ottobre 2013, senza che la procedura relativa alla prima tornata fosse terminata, a seguito delle continue proroghe;

con nota ministeriale n. 3209 del 14 febbraio 2013, mentre la procedura di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici era in corso, i candidati sono stati invitati a verificare la correttezza dei codici biblioteconomici delle pubblicazioni inserite a suo tempo nella domanda di partecipazione, ovvero anche a inserire quelli mancanti, con possibilità di manipolazione dei dati in corso; con nota ministeriale n. 754 del 2013 è detto che: "le commissioni possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo, della commissione, ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo (...) resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede, dovrà essere rigorosamente motivata, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale";

ciascuna commissione giudicatrice stabilisce in autonomia i criteri e i parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati all'abilitazione, dichiarando di prendere in considerazione, spesso, oltre al superamento delle mediane (produzione di monografie, saggi su rivista, contributi in volume collettaneo, oggettivamente riscontrabili dalla comunità scientifica) alcuni parametri aggiuntivi che in nulla attengono alle capacità e alla qualità di ricerca del singolo candidato, consistendo il più delle volte in criteri meramente soggettivi, di contro scegliendo di non poter accogliere alcuni criteri indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

in molti settori concorsuali non è tuttavia dato conoscere, con riferimento alle singole pubblicazioni, quali siano i motivi ed i rilevi sulla qualità delle singole pubblicazioni, né dai giudizi pubblici, né da altri atti depositati presso il responsabile del procedimento (i casi sono numerosi sia per i settori bibliometrici, sia per quelli non bibliometrici);

i criteri aggiuntivi discrezionali stabiliti in molte occasioni dalle singole commissioni sono stati a volte gli unici applicati rispetto alle mediane, in contrasto con le direttive ministeriali (un conto è che le mediane, soprattutto per come sono state calcolate, non siano vincolanti e debbano essere integrate, altro problema è che il risultato sia che ogni commissione agisca arbitrariamente decidendo in modo autonomo i criteri senza alcuna uniformità, come se si trattasse di abilitazioni scientifiche differenti, trasformando le eccezioni in regole principali);

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe a questo punto prendere atto che l'idea originale dell'abilitazione è stata ormai completamente stravolta attraverso un meccanismo concorsuale che nulla aveva a che fare con le originarie previsioni di selezione dei futuri docenti universitari;

la prima tornata di abilitazione è stata indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi, del 27 luglio 2012, n. 58, e la scadenza della presentazione delle domande è stata fissata, dall'articolo 2, alle ore 17 del 20 novembre 2012;

l'Agenda pubblicata sul sito ufficiale dell'abilitazione scientifica nazionale consultata dall'interrogante in data 8 marzo 2014 per quanto riguarda i bandi per le candidature indica per le prossime tornate per l'abilitazione (per le quali saranno nominate commissioni differenti da quelle che hanno operato nel 2012 e 2013) quanto segue: per l'abilitazione 2014 «Bando previsto per il mese di giugno 2014 con candidature dal 1o luglio 2014 al 31 ottobre 2014» e per l'abilitazione 2015 «Bando previsto per il mese di gennaio 2015 con candidature dal 15 febbraio 2015 al 31 ottobre 2015»;

la tempistica indicata esplicitamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 è stata di fatto sinora disattesa, per cui non è chiaro se per il 2014 si intenda seguire la tempistica indicata nell'Agenda, continuando a non applicare la tempistica indicata esplicitamente nel regolamento; non risulta chiaro se il bando per il mese di giugno 2014, di fatto in contrasto con il vigente regolamento, sarà precluso ai candidati risultati non idonei al bando 2012 (i cui esiti sono, con inconcepibile ritardo, ancora in corso o tardivamente resi pubblici), e se, pertanto, il dettato dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica debba essere inteso nel senso che coloro che non hanno conseguito l'abilitazione nella tornata indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 non possono partecipare a procedure dì abilitazione indette nel biennio successivo, cioè fino al 20 luglio 2014, o se invece sarà loro consentito di presentare la propria candidatura evitando ulteriori danni derivanti dalla sperimentazione della prima tornata dell'abilitazione, i cui esiti, anche a causa dell'inadeguatezza delle procedure seguite da alcune specifiche commissioni, peraltro, sono oggetto di critiche, ricorsi e procedimenti correttivi (ancora insufficienti) anche in autotutela da parte dello stesso Ministero;

è evidente che le molte anomalie registrate sono anche da addebitare al fatto che si tratta della prima tornata concorsuale e il nuovo meccanismo di reclutamento è ancora in fase di rodaggio, ma proprio per tale ragione è inspiegabile precludere in modo assoluto (biennio di blocco) ai non abilitati di questa prima fase di sperimentazione la possibilità di partecipare successivamente ad altre distinte tornate di abilitazione che ci si augura che siano prive delle criticità degli esordi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per chiarire aspetti controversi o dubbi circa le procedure per il conferimento dell'abilitazione e per il ricorso ad eccezioni nella concessione dell'abilitazione;

se intenda inoltre intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato ed assumere determinazioni conseguenti.

(4-01864)