• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/07303 DI BIAGIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: in data 27 marzo 2017, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 7761/2017, ha definitivamente...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07303 presentata da ALDO DI BIAGIO
giovedì 30 marzo 2017, seduta n.798

DI BIAGIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

in data 27 marzo 2017, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 7761/2017, ha definitivamente sancito il principio per cui l'ammontare dell'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407 del 1998 devoluto anche in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati ai sensi della legge n. 266 del 2005 (art. 1, commi 562-565) è da corrispondere in misura uguale a quello attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

siffatto principio di diritto è stato sancito «essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria»;

è opportuno ricordare che l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998 attribuiva alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata "un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni". Tale importo che, convertito, figurava come 258 euro, è stato successivamente portato a 500 euro mensili per effetto della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), all'art. 4, comma 238;

successivamente il legislatore ha inteso dare compiuta formulazione normativa ad un principio equiparativo delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata attraverso i citati commi 562-565 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, prevedendo altresì un regolamento da emanare su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disciplinare" i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" (comma 565);

detto regolamento è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 che tuttavia, nel disciplinare le provvidenze in relazione alla legge n. 407, ha stabilito all'art. 4, comma 1, lettera b), quanto segue: "assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti";

siffatta definizione ha dato adito a un lungo contenzioso tra amministrazione e vittime in merito all'ammontare dell'assegno, che ha creato negli anni un'ingiusta sperequazione tra categorie di servitori dello Stato tutti accomunati dalla medesima spiacevole condizione;

su tale materia la Corte di cassazione, confermando un orientamento ricorrente della giurisprudenza amministrativa, ha inteso dare una definitiva interpretazione della disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, evidenziando come "tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole disparità di trattamento tra le Vittime del terrorismo (...) e le Vittime del Dovere" e confermando quanto già espresso al riguardo dal Consiglio di Stato che "a partire da Sez IV, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del DPR n. 243 del 2006 non deve essere attribuito valore di cristallizzazione del relativo importo". A motivazione di tale interpretazione si è inteso ribadire come un'eventuale esclusione delle vittime del dovere dal disposto aumento dell'assegno "equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo";

l'intento perequativo è stato altresì confermato dall'ammontare dell'assegno attribuito ai figli maggiorenni delle vittime del dovere, che la legge n. 244 del 2007, art. 2, commi 105-106, ha statuito come pari a 500 euro;

il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione deve adesso trovare un'adeguata e celere declinazione sul piano operativo, al fine di evitare ulteriori ritardi nei confronti di una categoria di vittime che sino ad oggi ha scontato, di fatto, un mancato riconoscimento nonostante i grandi sacrifici offerti;

è opportuno ricordare che il cammino equiparativo sancito dalla legge n. 266 del 2005 è ben lungi dall'essere completato e che i lavori del tavolo tecnico istituito allo scopo presso il Ministero dell'interno hanno potuto evidenziare come la maggior parte dei benefici siano ancora in attesa di essere definita;

vale la pena menzionare il fatto che attualmente presso le Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato è fermo il disegno di legge AS 1715 teso a riprendere il cammino di equiparazione, e che tuttavia sconta un'impasse dovuta alla mancanza di adeguate quantificazioni degli eventuali oneri per i quali, nonostante sia stata richiesta esplicitamente una relazione tecnica, le amministrazioni competenti non hanno fornito riscontri;

sul tema delle quantificazioni, in data 3 agosto 2016, è stato pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-06252 dell'interrogante, ancora in attesa di riscontri nonostante il sollecito, che chiedeva delucidazioni sulle quantificazioni decisamente sovrastimate fornite a tal riguardo dal Ministero dell'interno ed inserite nella relazione del tavolo tecnico, ribadendo altresì come "su tutta la questione permane dunque una mancanza di chiarezza che condiziona fortemente il percorso di equiparazione e che sarebbe opportuno rettificare, sia per conseguire al meglio gli obiettivi di tutela, sia per garantire quell'imprescindibile trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa":

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare le dovute misure amministrative al fine di dare compiuta attuazione al principio normativo di equiparazione in tema di assegno vitalizio, ribadito dalla recente sentenza n. 7761/2017 della Corte di cassazione;

se non ritenga opportuno avviare ulteriori approfondimenti, al fine di fornire un quadro realistico e coerente degli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione degli ulteriori benefici attualmente mancanti per le vittime del dovere di cui alla legge n. 266 del 2005, anche al fine di verificare la congruità delle stime fornite dalla relazione del tavolo tecnico, che appaiono fortemente sovradimensionate, come evidenziato in un altro atto di sindacato ispettivo, anche allo scopo di garantire un'azione di tutela quanto più coerente ed efficace.

(4-07303)