• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01870 PANIZZA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: il PRA, pubblico registro automobilistico è stato istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01870 presentata da FRANCO PANIZZA
martedì 18 marzo 2014, seduta n.210

PANIZZA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il PRA, pubblico registro automobilistico è stato istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e affidato all'Automobile club d'Italia (ACI);

in base alla normativa gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi con massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono beni mobili registrati e quindi risulta necessario un registro per le annotazioni relative ad iscrizione, cancellazione o trasferimento di proprietà;

i dati sulla proprietà del veicolo risultano presenti anche sul sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in uso alla Motorizzazione civile, ma non hanno la valenza giuridica di pubblico registro;

negli anni, con cadenza quasi ciclica, sono state fatte diverse proposte per il superamento del PRA, che in sostanza possono essere così riassunte: togliere lo status di bene mobile registrato ai veicoli, in questo caso verrebbe meno il presupposto giuridico del registro e la proprietà verrebbe comunque acquisita, ai fini della sicurezza stradale, nel sistema del Ministero, oppure assegnare le competenze del PRA in capo al Ministero lasciando lo status attuale di bene mobile registrato;

considerato che:

il passaggio delle competenze del PRA dall'ACI alla Motorizzazione costituirebbe una semplificazione notevole ed ormai necessaria, in quanto si eliminerebbero doppi oneri burocratici sia per i cittadini che per le imprese;

sarebbe opportuno rivedere lo status di bene mobile registrato che, istituito nel 1927, ad oggi appare anacronistico e non sempre costituisce una garanzia per il cittadino. A titolo di esempio si cita il fermo amministrativo che può essere iscritto su un bene mobile registrato; capita spesso che dei cittadini, dopo aver acquistato un veicolo si accorgano che lo stesso è sottoposto a fermo amministrativo (dovuto a cartelle esattoriali del vecchio proprietario che si trasferiscono con il bene) e quindi non possono né utilizzarlo né alienarlo. Allo stesso modo appare contraddittorio con le finalità di garanzia che si vogliono raggiungere, attraverso lo status di bene mobile registrato, se poi per il trasferimento della proprietà è sufficiente un atto unilaterale, come la dichiarazione di vendita fatta dal venditore e non una scrittura bilaterale con entrambe le firme autenticate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, contestualmente all'abolizione del PRA ed all'assorbimento delle relative competenze in capo al Ministero, non ritenga necessaria una rivisitazione dello status giuridico di bene mobile registrato o, quanto meno, della normativa che ne regola l'iscrizione ed il trasferimento di proprietà.

(4-01870)