• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/00823 ALBANO, RUTA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n....



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00823 presentata da DONATELLA ALBANO
mercoledì 19 marzo 2014, seduta n.212

ALBANO, RUTA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 299/2013 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi attinenti;

l'art. 7-bis del regolamento ha introdotto l'obbligo di tenere dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono tali prodotti ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso;

il Ministro pro tempore, in attuazione delle disposizioni, con decreto 23 dicembre 2013, ha disposto che i registri di entrata e di uscita di cui all'art. 7-bis del regolamento siano tenuti con modalità telematiche nell'ambito dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo le disposizioni stabilite dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari d'intesa con AGEA;

i frantoi hanno già l'obbligo di registrare i quantitativi di carico e scarico delle olive e la quantità di olive lavorate e dell'olio prodotto. Le olive e l'olio derivato sono definiti con il codice fiscale delle persone fisiche o giuridiche (aziende) e con la documentazione fiscale, amministrativa e igienico-sanitaria di ogni singolo fornitore, in modo da verificarne la tracciabilità per i fini commerciali;

tali registrazioni effettuate dai frantoi individuano esattamente e puntualmente chi è il destinatario di un qualsiasi quantitativo d'olio, anche nel caso di frantoi aziendali che lavorano esclusivamente le olive di propria produzione e quindi codificate con un proprio codice fiscale;

tutte le dichiarazioni obbligatorie dei frantoi aziendali fino al 31 dicembre 2013 venivano inserite mensilmente sul portale del SIAN e ciò consentiva di avere contezza dell'esatta produzione ottenuta dalle aziende agricole titolari di frantoi e di rendere i dati pubblici sul sito del medesimo portale;

con le nuove norme l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico è stato esteso anche agli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie piante;

per i piccoli produttori olivicoli, che confezionano esclusivamente la produzione ottenuta dai propri oliveti per l'autoconsumo o la piccola commercializzazione, questo registro è considerato un inutile e gravoso adempimento burocratico, un doppione della registrazione che avviene già nel frantoio;

l'obbligo della tenuta del registro telematico sicuramente non incoraggia i piccoli olivicoltori ma li dissuade dal curare i propri oliveti e li incentiva a lasciare sugli alberi le olive prodotte, arrecando in questo modo un gravissimo danno sia alle piante stesse che al territorio;

in un'ottica di semplificazione burocratica, soprattutto in campo agricolo, è necessario rendere più snelle le procedure e gli adempimenti a carico degli operatori dei vari settori per evitare che vincoli burocratici troppo stretti comportino un abbandono della produzione e commercializzazione dei prodotti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di lasciare la registrazione al portale del SIAN direttamente ai singoli frantoi per i piccoli produttori olivicoli attuando diverse modalità di registrazione modulandole in base alla capacità produttiva e salvaguardando la tracciabilità delle produzioni.

(3-00823)