• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01743    il 3 marzo 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuta la conferenza dei servizi relativa all'ampliamento del deposito costiero di prodotti petroliferi sito a Chioggia...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01743presentato daPASTORELLI Orestetesto diLunedì 3 aprile 2017, seduta n. 772

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   il 3 marzo 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuta la conferenza dei servizi relativa all'ampliamento del deposito costiero di prodotti petroliferi sito a Chioggia — località Val di Rio, gestito dalla Società Costa Bioenergie Srl;
   in merito all'ampliamento dello stabilimento, che si trova a poche centinaia di metri dal centro abitato, si ricorda, in via preliminare, che con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» agli articoli 57 e 57-bis sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, fatte salve le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate e vista la localizzazione dell'impianto non si esclude un coinvolgimento anche della Commissione per la salvaguardia di Venezia, a detta anche dei soggetti coinvolti nella vicenda;
   infatti, tale deposito sorge sulla laguna sud di Venezia e quindi è sottoposto alla legislazione speciale per la sua tutela. Il mancato coinvolgimento della Commissione è stato segnalato al Ministero dello sviluppo economico, curatore primo della procedura di autorizzazione dell'impianto, ma anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non solo perché contitolare del potere di autorizzazione, quanto piuttosto perché titolare primo, tra gli altri ministeri, delle competenze governative per la salvaguardia di Venezia in attuazione della legislazione speciale;
   la società Costa Bioenergie srl, subentrata nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio ed oli lubrificanti destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia e il naviglio locale della capacità di 1.350 metri cubi, da realizzarsi su terreno privato ricadente in area portuale del comune di Chioggia, già rilasciata alla società Costa Petroli con il decreto ministeriale n. 17369 del 21 maggio 2013, con istanza in data 8 aprile 2014 ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito portando la capacità complessiva a 10.350 metri cubi di oli minerali mediante l'installazione di n. 3 serbatoi tumulati da 3.000 metri cubi ciascuno per GPL;
   le quantità di sostanze pericolose trattate in tale stabilimento sono davvero notevoli, per questo è stato classificato come stabilimento soggetto agli adempimenti di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (la cosiddetta normativa «Seveso» le cui finalità sono quelle di fissare azioni, misure e controlli grazie al fine di prevenire i così detti «incidenti rilevanti» e ridurne gli eventuali effetti in modo tale da limitarne gli impatti;
   con riferimento alla pericolosità potenziale dell'impianto, proprio in questi giorni, su diversi articoli della stampa locale, viene espressa tutta la preoccupazione della collettività che, attraverso manifestazioni e comitati intende tutelare la salute e l'ambiente;
   la Conferenza di cui sopra si conclude, comunque, positivamente e viene concessa l'autorizzazione all'ampliamento del deposito costiero: ma, avverso il decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, che ha autorizzato la società Costa Bioenergie all'aumento della capacità di stoccaggio, il comune di Chioggia ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica, datato 15 gennaio 2016, per ottenere l'annullamento del provvedimento in relazione al quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto la materia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
   sempre in materia è stato di recente dichiarato irricevibile il ricorso presentato al Tar da parte del Comitato per il No. Il Tar si legge testualmente nella nota pubblicata da diversi giornali, è giunto alla conclusione che: «elementi gravi, precisi e concordanti inducono a ritenere il ricorso tardivo, poiché proposto quando oramai erano spirati i termini di decadenza...»;
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non intendano verificare la legittimità di tutto l’iter autorizzativo dell'impianto di stoccaggio Gpl in Val Da Rio al fine di verificare innanzitutto, vista l'estrema vicinanza con il centro abitato, se esso non pregiudichi effettivamente la sicurezza pubblica per tutto l'abitato di Chioggia;
   se i Ministri interpellati, per quanto di competenza, non intendano rivedere l'iter autorizzativo di cui sopra in relazione alla sua «compatibilità e congruenza con la legislazione speciale».
(2-01743) «Pastorelli, Locatelli, Marzano, Furnari, Turco, Prodani, Labriola, Bruno, Lo Monte, Segoni, Baldassarre, Prataviera, Bechis, Vezzali, D'Agostino, Vecchio, Pisicchio».