• C. 1959 EPUB Proposta di legge presentata il 16 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.1959 Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1959


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ARTINI, BASILIO, RIZZO, FRUSONE, CORDA, TOFALO, PAOLO BERNINI, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, SPADONI, DEL GROSSO, SCAGLIUSI, GRANDE, TACCONI, SIBILIA
Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
Presentata il 16 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Le missioni militari internazionali dell'Italia hanno avuto un'impennata con la fine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino. Invece di aprirsi una stagione di pace e di cooperazione tra i popoli, la fine dell'equilibrio del terrore e della divisione in due sfere d'influenza del mondo ha fortemente frustrato questa legittima aspettativa dei popoli del pianeta. Invece di attuare pienamente la Carta delle Nazioni Unite (articolo 43), mettendo al servizio del Segretario generale e del Consiglio di Sicurezza contingenti militari per la costituzione di vere e proprie forze armate dell'ONU, l'egoismo di chi aveva vinto la guerra fredda ha spinto a rilanciare – invece di scioglierla, come avvenne per il patto di Varsavia – l'alleanza occidentale della NATO.
      Il nuovo concetto strategico della NATO prima, il nuovo modello di difesa dell'Italia subito dopo, hanno portato nei primi anni ’90 del secolo scorso al ricorso allo strumento della guerra e a operazioni militari tese a difendere esclusivamente gli interessi economici occidentali e del proprio modello di sviluppo. La costruzione di un nuovo nemico – quello «rosso» si era dissolto con lo scompaginamento e l'implosione dell'URSS – era fondamentale per giustificare operazioni «fuori area», non contemplate minimamente neanche dal trattato dell'Atlantico del Nord (Patto atlantico del 4 aprile 1949) e la stessa esistenza in vita e il rilancio della NATO. Il nuovo nemico veniva di volta in volta identificato nel fondamentalismo religioso, nel narcotraffico, nel terrorismo internazionale. Si è arrivati a concepire, nell'epoca di Bush junior, addirittura lo scontro di civiltà con il mondo islamico, pianificando la dottrina della guerra preventiva e permanente.
      L'ONU, come abbiamo già detto, è stata la vittima sacrificale del rilancio della NATO e del periodo della guerra al terrorismo, che ha portato prima all'invasione dell'Afghanistan e poi a quella dell'Iraq in disprezzo del diritto internazionale. I risultati disastrosi di quelle scelte sono davanti agli occhi di tutti: centinaia di migliaia di morti, di profughi, intere generazioni di orfani e di vedove, decine di migliaia di case distrutte, economie consegnate al mercato dell'oppio e delle armi. La guerra, d'altronde, non poteva che espandere il bacino di odio, fomentando insicurezza in intere aree (sovente quelle in cui vivono popoli che hanno la sfortuna di risiedere su giacimenti ricchissimi di petrolio o sul cui territorio passano preziosissime infrastrutture energetiche strategiche per le economie occidentali). Lo sdoganamento della guerra – che, lo ricordiamo, è espressamente proibita dalla carta dell'ONU e ripudiata dalla nostra Costituzione repubblicana – ha portato con sé l'ipocrisia della sua «aggettivazione» per renderla più accettabile. Per cui abbiamo assistito alla nascita di veri e propri ossimori come «guerra umanitaria» o «guerra per la democrazia». Ma la guerra non ha niente di nobile e dovrebbe tornare a essere bandita dalla comunità internazionale.
      In questo contesto di ridefinizione dei rapporti di forza tra gli Stati e le potenze a livello globale, le procedure di garanzia volute dai Padri della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno del 1945, sono saltate o nel migliore dei casi sono state aggirate.
      Dall'operazione «Restore Hope» in Somalia al bombardamento della Repubblica Federale di Jugoslavia, dalle ripetute invasioni dell'Iraq (con il corollario di un decennale embargo che portò allo stremo quel Paese) alle guerre afghane e libiche, le potenze occidentali hanno provato nelle loro coalizioni dei «volenterosi» di procurarsi un qualche mandato o copertura da parte dell'ONU. Solo recentemente – segnando forse la fine dell'unipolarismo a guida statunitense – si è evitato il ricorso alla forza delle armi nel caso della Siria, con l'accordo che ha portato all'avvio dello smantellamento e distruzione delle armi chimiche.
      Ci siamo trovati dunque, in questi venti e passa anni, alla delegittimazione dell'unico organismo internazionale abilitato alla risoluzione delle controversie internazionali: le Nazioni Unite, appunto. Analogo fenomeno è avvenuto a livello nazionale con la marginalizzazione del Parlamento nella scelta di coinvolgere l'Italia in avventure militari e in guerre di occupazione. Le Camere sono state chiamate a ratificare decisioni assunte altrove, mettendole spesso davanti al fatto compiuto e a volte estorcendone il consenso attraverso la menzogna (il caso delle armi di distruzione di massa in mano a Saddam Hussein è un caso di scuola). Questa marginalizzazione del Parlamento è stata accentuata anche dalla costituzione – grazie agli artifici delle leggi elettorali maggioritarie – di un bipolarismo politico che sulla partecipazione dell'Italia alle guerre ha costituito per due decenni un vero e proprio unico polo militarista. Tutti i sondaggi dicevano che la stragrande maggioranza degli italiani era contraria alla partecipazione italiana alle guerre in Afghanistan e in Iraq? Bene, a questa posizione del Paese reale ne corrispondeva una esattamente opposta del cosiddetto «Paese legale». Solo con l'ingresso in Parlamento del Movimento 5 Stelle si è assistito a un ostruzionismo sul decreto missioni che non ha precedenti. Finalmente un pezzo di Paese reale è entrato nelle stanze del Paese legale.
      Da qui discende la nostra battaglia politica per restituire al Parlamento quella centralità che sulle missioni internazionali ha perso da tempo. Occorre porre la parola fine alla pratica di adottare decreti onnicomprensivi che impediscono l'esercizio libero del voto del Parlamento su ogni singola missione. Se infatti la missione delle Nazioni Unite in Libano è pienamente legittima sotto il profilo costituzionale e del diritto internazionale, non altrettanto possiamo dire per le già citate missioni di guerra in Iraq, Afghanistan e Libia. Un parlamentare deve essere libero di votare a favore della prima e contro le seconde. Ma questo non è mai stato possibile fino a oggi. La nostra proposta di legge «quadro» sulla disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali prova a correggere queste storture. Lo facciamo anche chiedendo l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali proprio per consentire – nel pieno rispetto della riservatezza delle operazioni militari – la verifica continua della congruità di quelle missioni con le indicazioni parlamentari. La proposta di legge – la più organica fino a oggi depositata in materia – si costituisce di 28 articoli suddivisi in sei capi: 1) disposizioni generali; 2) interventi urgenti di soccorso alla popolazione locale; 3) disposizioni in materia di personale; 4) comitato di controllo parlamentare; 5) disposizioni in materia amministrativa e contabile; 6) disposizioni transitorie.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2.
(Partecipazione alle missioni internazionali).

      1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
      2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:

          a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita

una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

          b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

          c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

          d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;

          e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

      3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate dalla puntuale indicazione degli obiettivi, dalla base giuridica di riferimento, dal numero massimo di unità di personale italiano da inviare e dalle unità di personale di altri Paesi di cui si prevede la partecipazione alla missione, dall'area della loro destinazione, con definizione del livello di rischio dell'area, distinto in basso, medio e alto rischio, nonché dalla durata programmata delle operazioni, dal mandato internazionale ricevuto e dal soggetto internazionale che lo ha conferito, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni.
      4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, è stabilito il livello di rischio con riferimento ai teatri operativi, in ragione del disagio ambientale. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al presente comma è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


      5. Successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è autorizzata con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a dodici mesi, degli oneri derivanti dalla missione internazionale autorizzata.
Art. 3.
(Proroga delle missioni internazionali).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno, si provvede ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, alla proroga, con apposito provvedimento legislativo, di ogni singola missione internazionale autorizzata nell'anno precedente, e al suo rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.
      2. La proroga delle singole missioni è correlata dalla rivalutazione del livello di rischio ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
      3. La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento ai sensi del comma 1 del presente articolo, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.

Art. 4.
(Relazione del Governo).

      1. Ogni sei mesi il Governo presenta alle Camere una relazione in ordine all'andamento di ogni singola missione internazionale autorizzata o prorogata ai sensi degli articoli 2 e 3, fornendo specifiche indicazioni concernenti lo stato di avanzamento delle operazioni in relazione agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Art. 5.
(Fondo per le missioni internazionali).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3, di seguito denominato «fondo», la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Consigliere diplomatico).

      1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

Capo II
INTERVENTI URGENTI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE LOCALE
Art. 7.
(Interventi urgenti).

      1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima

necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo.
      2. I comandanti dei contingenti militari, se necessario, devono scegliere l'eventuale personale civile italiano tra il personale delle organizzazioni per i diritti umani che ne hanno i requisiti e sono riconosciute dalla legge.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 8.
(Indennità di missione).

      1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari al 98 per cento, per le aree ad alto rischio, al 75 per cento, per le aree a medio rischio, al 50 per cento, per le aree a basso rischio, della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
      2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al

comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.
      4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro operativo e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
      5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
      6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.
Art. 9.
(Indennità di impiego operativo).

      1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in

sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento, per le aree ad alto rischio, al 110 per cento, per le aree a medio rischio, e al 60 per cento, per le aree a basso rischio, dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

      1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
      2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo

privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
      3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.
Art. 11.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 12.
(Richiami in servizio del personale militare).

      1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità dell'articolo 987 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 13.
(Orario di lavoro).

      1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le

disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.
Art. 14.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

      1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

      1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
      2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Art. 16.
(Personale civile).

      1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Capo IV
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO
Art. 17.
(Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, comunque la rappresentanza paritaria degli appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. Ai fini del presente comma e del comma 3, per gruppi di opposizione si intendono i gruppi parlamentari che non hanno votato la fiducia al Governo in carica, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, della Costituzione.
      2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività delle Forze armate italiane nelle missioni internazionali si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e del mandato ricevuto dal Parlamento per ogni singola missione.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei

componenti. Il presidente decade dalla carica se cessa di appartenere ai gruppi di opposizione.
      4. Se nessuno riporta la maggioranza di cui al secondo periodo del comma 3, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
      5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.
Art. 18.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero).

      1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri,    del Ministro della difesa, del Ministro degli affari esteri, dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dei comandanti dei contingenti militari italiani impiegati nelle missioni internazionali.
      2. Il Comitato svolge la propria attività di controllo anche attraverso visite ai contingenti militari italiani con il fine di verificarne l'attività operativa, l'evoluzione del contesto in cui operano, la rispondenza delle regole d'ingaggio con il mandato parlamentare.
      3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona appartenente o meno alle Forze armate o al corpo diplomatico italiano in grado di fornire elementi di informazione o    di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
      4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni

in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
      5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
      7.    Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani nonché da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
      8.    Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza dei contingenti militari italiani, nonché la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative e di collaboratori o di appartenenti alle Forze armate e al corpo diplomatico italiani, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
      9.    Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti alle Forze armate italiane o di altro personale impiegato nelle missioni internazionali di cui alla presente legge.
      10.    Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      11.    Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
      12.    Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse.
Art. 19.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e possibilità di riunioni congiunte con il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1.    Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della difesa, trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero una relazione sull'attività dei contingenti militari italiani, contenente un'analisi della situazione, dell'evoluzione del quadro geopolitico dei territori interessati alla missione militare e dei pericoli per la sicurezza.
      2.    Il Presidente del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero e quello del Comitato per la sicurezza della Repubblica, qualora il tema trattato riguardi i campi di competenza di entrambi i Comitati, possono convocare riunioni congiunte dei due organismi.

Art. 20.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).

      1.    Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività dei    contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

Art. 21.
(Relazioni del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero).

      1.    Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero presenta una relazione annuale alle Camere per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
      2.    Il Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero può, altresì, trasmettere alle Camere altre relazioni urgenti.

Art. 22.
(Obbligo del segreto).

      1.    I componenti del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
      2.    La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale. Se la

violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
      3.    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
      4.    Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.
      5.    Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita a un componente del Comitato, il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
      6.    Ricevuta l'informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.
      7.    La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente della medesima Camera. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 17, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.
Art. 23.
(Organizzazione interna).

      1.    L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per le missioni militari all'estero sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.


      2.    Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.
      3.    Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall'autorità che li ha formati.
      4.    Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      5.    Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 24.
(Disposizioni in materia contabile).

      1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
      2.    Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia,

anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 5, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali di armamento, di equipaggiamenti individuali, di materiali informatici e di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
Art. 25.
(Cessione di mezzi e di materiali).

1.    Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
      2.    Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali.

Art. 26.
(Utenze telefoniche di servizio).

      1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Art. 27.
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

      1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 28.
(Disposizione transitoria).

      1.    Le disposizioni della presente legge non si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate prima della data della sua entrata in vigore.