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Atto a cui si riferisce:
S.1/00766 premesso che: il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del...



Atto Senato

Mozione 1-00766 presentata da ELENA FATTORI
martedì 4 aprile 2017, seduta n.799

FATTORI, DONNO, SERRA, BLUNDO, BOTTICI, CAPPELLETTI, CATALFO, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, GIARRUSSO, MANGILI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva di fronte al quale la politica non può più chiudere gli occhi e che va combattuto con tutti gli strumenti possibili ed uscire una volta per tutte dalla '"ghetto economy";

l'impegno contro il caporalato e il lavoro nero in agricoltura deve continuare sia in Parlamento che sul territorio e la legge n. 199 del 2016 deve essere considerata solo il primo passo, per quanto importante, di un lungo percorso;

sono tanti infatti gli aspetti che, ad avviso dei firmatari del presente atto, richiedono un ulteriore approfondimento: dal problema dei trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, in gran parte gestito dai caporali, alla questione degli alloggi, che porta oggi alla ghettizzazione dei lavoratori, con la concreta attuazione di quanto disposto all'articolo 9 della legge n. 199,

impegna il Governo:

1) ad incrementare i controlli su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e le ASL;

2) a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce vanno immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti;

3) a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento e violenze perpetrate e subite durante il lavoro;

4) a realizzare una campagna di comunicazione sociale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inalienabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia da adottare, in una forma di comunicazione che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, al fine di stimolare la crescita di una cultura collettiva che stigmatizzi tali comportamenti;

5) a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità;

6) a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali la durata, la mansione, il compenso;

7) a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per il lavoro nel reclutamento della manodopera attraverso sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici;

8) a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni, iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;

9) a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del "garante del lavoro agricolo", da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciale o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;

10) a dettare i criteri in virtù dei quali il garante svolgerà il proprio ufficio in ambito territoriale e presso appositi sportelli comunali, anche attraverso sedi itineranti;

11) ad intervenire a livello normativo affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento;

12) a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 603-bis del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016.

(1-00766)