Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00764 premesso che:
l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con 234.000 ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere, per un fatturato annuo di un...
Atto Senato
Mozione 1-00764 presentata da MARIA TERESA BERTUZZI
martedì 4 aprile 2017, seduta n.799
BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUSSO, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, FAVERO, Elena FERRARA, SAGGESE - Il Senato,
premesso che:
l'Italia rappresenta il principale produttore europeo di riso con 234.000 ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere, per un fatturato annuo di un miliardo di euro, ovvero un terzo del fatturato europeo;
la filiera risicola europea si distingue dalle filiere risicole del resto del mondo per alcune particolarità, tra le quali un'elevata specializzazione, un importante ruolo di gestione delle acque, che ne garantisce disponibilità a lungo termine, una valenza storica, sociale e culturale, una grande capacità di rispetto ambientale, dalla riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, alla preservazione di diverse specie di animali, fino alla prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;
negli ultimi anni la filiera europea del riso sta vivendo una crisi di settore, complicata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;
l'SPG è stato istituito nel 1971 allo scopo di aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo;
attraverso tale strumento, l'Unione europea permette ad alcuni Paesi di accedere al proprio mercato in via preferenziale, tramite la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione;
questo tipo di sistema include il cosiddetto regime EBA ("everything but arms"), che concede l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (least developed country, LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista un'implementazione graduale del regime;
queste modalità hanno causato un aumento delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici, con una conseguente riduzione dei prezzi di mercato;
i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea risultano attualmente al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;
dagli ultimi dati di mercato si è registrata una crescita progressiva delle importazioni totali dell'Unione europea, raggiungendo il record di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015-2016;
sono, inoltre, aumentate le importazioni di riso semigreggio "Basmati"; sono aumentate anche le importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sia delle importazioni di riso lavorato dai Paesi meno avanzati (PMA);
la liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP ha determinato una riduzione del 40 per cento della superficie dell'Unione europea a riso indica ed un incremento del 14 per cento della superficie dell'Unione europea a riso "japonica", creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto;
la Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016-2017 stock finali ad un livello record di 586.000 tonnellate e la situazione non potrà che peggiorare, se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;
nello studio intitolato "Eu agricultural outlook - Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026" la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento, che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA, che arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'import dell'Unione europea totale;
lo studio dal titolo "Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture", effettuato dal JRC (Joint research centre), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso, come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quotazioni;
la Commissione europea dovrà redigere una relazione sugli impatti derivanti dall'importazione di risi dai Paesi extra Unione europea entro il mese di novembre 2017;
considerato che:
i rappresentanti del comparto risicolo europeo sono molto preoccupati dalla situazione di mercato e dalle prospettive per i prossimi anni;
la risicoltura europea rischia un forte ridimensionamento, che potrà ripercuotersi non solo a livello occupazionale ed economico, ma anche a livello ambientale e sanitario; infatti, l'abbandono dei terreni coltivati compromette l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico e dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati;
lo scorso mese di febbraio, i Paesi europei produttori di riso, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria, si sono incontrati a Milano, allo scopo di condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera;
tale piattaforma, che mette in raccordo agricoltori, trasformatori ed istituzioni, è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni;
lo scopo di questo documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sull'importazione di riso dagli Stati extracomunitari;
nel caso in cui un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi, tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti, il sistema di preferenze generalizzate prevede meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia;
il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede, in ogni caso, meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;
il regolamento (UE) n. 1169/2011 dota l'Unione europea di norme chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;
il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari", in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, è utile a definire con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini;
lo schema di decreto condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, inviato a Bruxelles lo scorso dicembre 2016, introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la "filiera grano pasta in Italia";
con questo atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato;
sarebbe auspicabile, alla luce di quanto riportato, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia,
impegna il Governo:
1) a continuare, nelle sedi europee competenti, l'azione intrapresa a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, anche alla luce delle nuove alleanze costruite con i Paesi europei produttori di riso, per l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 978/2012, nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del regolamento (UE) n. 978/2012);
2) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate ad estendere la normativa sull'etichettatura anche al riso e ai prodotti a base di riso a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011;
3) a dare pronta attuazione alla delega contenuta all'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154, per il sostegno al settore, e a mettere conseguentemente in atto ogni misura necessaria ed utile a rafforzare la filiera del riso;
4) ad attuare campagne promozionali finanziate con fondi comunitari per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea.
(1-00764)