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Atto a cui si riferisce:
S.1/00758 premesso che: con il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore dal 13 dicembre 2014, l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di...



Atto Senato

Mozione 1-00758 presentata da STEFANO CANDIANI
martedì 4 aprile 2017, seduta n.799

CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

con il regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore dal 13 dicembre 2014, l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di "introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza";

la Commissione europea considera l'etichettatura di origine obbligatoria come un maggior onere per la maggior parte dei prodotti, per cui è orientata verso il mantenimento dell'indicazione a livello facoltativo, senza ulteriori adempimenti;

il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Andriukaitis, ha recentemente comunicato al Ministro delle politiche agricole italiano che, a breve, sarà predisposto dalla Commissione europea un ulteriore provvedimento in materia di etichettatura, il cui obiettivo principale dovrebbe essere quello di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore in merito alla vera origine dell'ingrediente primario di prodotti agroalimentari;

il 19 aprile 2017 entrerà in vigore il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 in materia di "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori". Tale decreto, valido solo per i prodotti preimballati, avendo ottenuto l'imprimatur per silenzio-assenso dalla Commissione europea, è comunque un decreto nazionale con efficacia temporanea, che sarà efficace fino al 31 marzo 2019 e decadrà dal momento che la stessa Commissione europea emanerà l'atto esecutivo;

il decreto è scaturito anche dai risultati ottenuti da una consultazione pubblica effettuata, al fine di conoscere le opinioni degli italiani sull'importanza di leggere e quindi conoscere la provenienza e l'origine della materia prima utilizzata. Dai risultati viene evidenziato che per il 96,5 per cento degli italiani è molto importante che sull'etichetta sia scritta in modo chiaro e leggibile l'origine;

lo scopo di tale decreto interministeriale sarebbe, quindi, quello di indicare in etichetta la provenienza delle materie prime per molti prodotti, come il latte Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini, indicando in particolare, il Paese di mungitura del latte e il Paese di condizionamento o trasformazione;

sono esclusi dall'applicazione del decreto i prodotti venduti sfusi, quelli imballati nei luoghi di vendita, su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, i prodotti non destinati al consumatore finale, in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati. Quindi il decreto interministeriale non soddisfa totalmente la volontà dei cittadini italiani che si sono espressi durante la consultazione pubblica, ovvero conoscere l'origine e la provenienza della materia prima utilizzata, perché non sarà indicata su tutti i prodotti indipendentemente dal tipo di vendita;

la circolare congiunta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico del 23 febbraio 2017, indirizzata alle organizzazioni imprenditoriali e agli organismi di controllo, fornisce chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 9 dicembre 2016;

questa circolare si era resa necessaria, in quanto era sorta la perplessità che fosse possibile comunque etichettare come made in Italy anche il latte importato e lavorato ovvero trasformato in Italia, apponendo sulla confezione la bandiera tricolore, che sta ad indicare "prodotto in Italia", generando quindi confusione e inganno nel consumatore convinto di acquistare un prodotto 100 per cento italiano;

tuttavia, la circolare sembra non chiarire sufficientemente la perplessità in quanto al punto 2, "Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari (Articolo 2)", dice che per Paese di trasformazione si intende il Paese d'origine dell'alimento, ai sensi dell'articolo 60 (Acquisizione all'origine), paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, il quale prevede che: "Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione";

tra l'altro, la circolare, sempre al punto 2, specifica che "l'obbligo di indicazione di origine del latte non trova applicazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari fabbricati all'estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia sia perché non destinati al consumatore finale sia per il principio del mutuo riconoscimento che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale";

questo fa ulteriormente riflettere sul fatto che prodotti esteri, che vengono poi lavorati in Italia, possono essere poi venduti come made in Italy, perché "hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata" nel nostro Paese. Estendendo quindi in maniera surrettizia la nazionalità italiana a migliaia di alimenti stranieri non più distinguibili da quelli realmente italiani al 100 per cento;

questo appare essere il motivo per il quale la Commissione europea ha dato sostanzialmente via libera, tramite il silenzio-assenso, alla sperimentazione dell'etichettatura di origine del latte, ovvero perché in realtà il decreto sarebbe rispettoso dell'orientamento della Commissione europea, ma sostanzialmente lontano dal dichiarato obiettivo italiano di consentire una reale identificazione di ciò che è o non è prodotto made in Italy;

sempre a dicembre 2016, è stato inviato alla Commissione europea uno schema di decreto, sempre del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dello sviluppo economico, che introduce nel nostro Paese la sperimentazione obbligatoria dell'origine, anche per la filiera del pane e della pasta. Lo schema di decreto seguirà lo stesso iter di quello dei prodotti lattiero-caseari, ma, mentre per il decreto sui prodotti lattiero-caseari c'era la contrarietà dei Paesi quali Germania, Olanda, Polonia, Slovenia e Danimarca, e quindi si è arrivati ad un provvedimento "provvisorio", nel caso del decreto sulla filiera del grano e della pasta questo non dovrebbe incontrare ostacoli, in quanto non esiste alcun "interesse" da parte dei Paesi europei, dal momento che la maggior parte del frumento duro viene importato da Paesi quali il Canada e l'Ucraina;

l'ingrediente primario della pasta è la semola, che viene realizzata a partire da grano duro di varia provenienza. Dato che la molinatura del frumento rappresenta una trasformazione sostanziale della materia prima agricola, è il luogo ove essa avviene a determinarne l'origine. Quindi anche il prossimo decreto sulla filiera del grano e della pasta rischierebbe di cadere nel raggiro dell'acquisizione surrettizia dell'origine italiana a favore di alimenti che non lo sono affatto,

impegna il Governo:

1) ad intervenire in sede europea affinché, stanti le dichiarazioni del commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare circa l'intenzione della Commissione europea di predisporre a breve un ulteriore provvedimento in materia di etichettatura, siano rese realmente trasparenti, uniformi e soprattutto rigorose, tra tutti i Paesi europei, le disposizioni circa l'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti agroalimentari, in modo che sia indicata l'esatta origine della materia prima utilizzata nei prodotti trasformati, al fine di ottenere un quadro comunitario di regole uniformi, che sappiano superare le convenienze dei singoli Stati membri nel rispetto della chiarezza di informazioni per i consumatori italiani ed europei;

2) a prevedere, nel caso del decreto sulla filiera del pane e della pasta, norme più chiare sulla provenienza e origine della materia prima utilizzata, al fine di superare l'impasse che si sta profilando per il decreto sul latte e i prodotti lattiero-caseari come esposto in premessa.

(1-00758)