• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02756/045/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2756/45/05 presentato da GIOVANNA MANGILI
martedì 4 aprile 2017, seduta n. 722

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
premesso che:
l'articolo 10 reca interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e a tal fine autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:
incrementare adeguatamente le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di consentire un reale sostegno alle fasce deboli delle popolazioni, ed in particolare migliorando le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto;
specificare che qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro, prevedendo altresì che il beneficio venga gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento;
considerare che, per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
(0/2756/45/5)
MANGILI, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA