• Testo approvato 624-895-1020-2160-2163-2175-2178-2187-2196-2197-2202-2547-2591 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2197 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza Spa, la Banca popolare di Vicenza - Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa, la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle eventuali responsabilità della Banca d'Italia
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 624-895-1020-2160-2163-2175-2178-2187-2169-2197-2202-2547-2591

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 aprile 2017, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 624, d’iniziativa dei senatori Martelli, Airola, Anitori, Battista, Bencini, Bertorotta, Campanella, Cappelletti, Cioffi, Crimi, De Pietro, Fattori, Fucksia, Gambaro, Girotto, Lucidi, Marton, Molinari, Morra, Nugnes, Orellana, Paglini, Pepe, Puglia, Maurizio Romani, Scibona, Simeoni, Taverna, Vacciano e Bottici; n. 895, d’iniziativa dei senatori Mussini, Martelli, Casaletto, De Pietro, Blundo, Cappelletti, Serra, Mangili, Montevecchi, Catalfo, Orellana e Morra; n. 1020, d’iniziativa dei senatori De Pin, De Petris, Gambaro, De Cristofaro, Mastrangeli, Cervellini, Barozzino e Uras; n. 2160, d’iniziativa dei senatori Buemi, Fausto Guilherme Longo, Casaletto e Gambaro; n. 2163, d’iniziativa dei senatori Paolo Romani, Bernini, Boccardi, Ceroni, D’Alì, Floris, Gasparri, Mandelli, Pelino, Aracri, Piccinelli, Alicata, Sciascia, Razzi, Malan, Gibiino, Giro, Scilipoti Isgrò, Serafini, Zuffada, Marin, Sibilia, De Siano, Carraro, Fazzone, Fasano, Bertacco, Iurlaro, Messina, Amidei, Caliendo, Galimberti, Piccoli, Scoma, Bocca, Cardiello, Matteoli, Mariarosaria Rossi, Rizzotti, Minzolini, Villari, Centinaio, Calderoli, Arrigoni, Stefani, Volpi, Divina, Comaroli, Candiani, Compagna, Augello e Giovanni Mauro; n. 2175, d’iniziativa dei senatori Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio e Zizza; n. 2178, d’iniziativa dei senatori Marcucci, Amati, Bertuzzi, Caleo, Cantini, Cardinali, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Cuomo, De Biasi, Del Barba, Di Giorgi, Fabbri, Fasiolo, Favero, Fattorini, Elena Ferrara, Ginetti, Granaiola, Idem, Lepri, Mattesini, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Orrù, Padua, Pagliari, Pezzopane, Pignedoli, Puglisi, Puppato, Santini, Scalia, Sollo, Susta, Tomaselli, Valdinosi, Valentini e Verducci; n. 2187, d’iniziativa dei senatori De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella e Mineo; n. 2196, d’iniziativa dei senatori Girotto, Bottici, Castaldi, Crimi, Cotti, Gaetti, Scibona, Santangelo, Montevecchi, Blundo, Serra, Morra, Bertorotta, Buccarella, Fattori, Petrocelli, Bulgarelli, Cappelletti, Cioffi, Donno, Lucidi, Moronese, Puglia e Vacciano; n. 2197, d’iniziativa dei senatori Lucidi, Bottici, Moronese, Bulgarelli, Morra, Lezzi, Bertorotta e Catalfo; n. 2202, d’iniziativa dei senatori Tosato, Centinaio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi e Volpi; n. 2547, d’iniziativa dei senatori De Pin, Casaletto, Divina, De Pietro e Davico; n. 2591, d’iniziativa dei senatori Molinari, Bencini, Maurizio Romani, Uras, Bignami, Mussini, Vacciano e De Pietro:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell’inchiesta.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare:

a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

b) la gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali istituti la Commissione verifica:

1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

2) i criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;

3) la correttezza del collocamento presso il pubblico, con riferimento ai piccoli risparmiatori e agli investitori non istituzionali, dei prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, e con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie;

4) le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;

5) la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;

6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;

c) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

d) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

IL PRESIDENTE