• C. 4357 EPUB Proposta di legge presentata il 9 marzo 2017

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4357 Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di ordinamento, funzioni e gestione finanziaria delle province


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4357


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GASPARINI, CINZIA MARIA FONTANA, FIANO, DELL'ARINGA, MISIANI, RAMPI, CARNEVALI, CASATI, FRAGOMELI, BRAGA, POLLASTRINI, SANGA, FERRARI, MAURI, BERLINGHIERI, GUERRA
Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di ordinamento, funzioni e gestione finanziaria delle province
Presentata il 9 marzo 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Il referendum del 4 dicembre 2016 ha interrotto il processo di riforma costituzionale che prevedeva il superamento delle province determinando, così, che la legge n. 56 del 2014, anziché essere una legge «ponte» come indicato nel comma 51 dell'articolo 1 (in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione), diventa in maniera definitiva la legge ordinamentale per le province.
      In questo nuovo scenario e alla luce dei problemi e delle opportunità che si sono evidenziati in questi anni di attuazione, si propongono modifiche per dare stabilità a un ente che continua a essere riconosciuto nella Costituzione e per superare gli effetti di una condizione di precarietà che ha determinato incertezze e difficoltà nel garantire il corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate dallo Stato.
      La proposta di legge interviene modificando alcuni commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e della legge n. 190 del 2014 per riconoscere alle province le corrette risorse e per chiarire le funzioni fondamentali a garanzia dei servizi essenziali per i cittadini e i territori.
      La stessa Corte dei conti, nell'audizione sulla finanza delle province e città metropolitane svolta nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 23 febbraio 2017, ha evidenziato che «sotto il profilo ordinamentale, all'attuale assetto può riconoscersi una stabilità non condizionata» rilevando che «si è determinata una oggettiva condizione di precarietà che incide sulle prerogative costituzionali degli Enti interessati alla riforma(...) la precarietà si manifesta in particolar modo a causa della forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale (strade e scuole medie superiori) e risulta manifestamente irragionevole proprio per l'assenza di proporzionate misure che ne possano giustificare il dimensionamento. In questo senso la Corte dei Conti si era già pronunciata con sentenza 188 del 2015)». La violazione dell'articolo 3 della Costituzione causata dall'inadeguatezza dei servizi per l'insufficienza delle risorse in quanto «profilo di garanzia che presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali» (sentenza n. 10 del 2016).
      Con questa proposta di legge si intende modificare la legge n. 56 del 2014 assumendo come principio la trasformazione delle province in enti di area vasta strettamente legate ai comuni del loro territorio dando operatività ai suddetti enti come soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie fondamentali e di funzioni conferite previste dagli articoli 114 e 118 della Costituzione.
      Con la legge n. 56 del 2014 si è passati da un'amministrazione locale basata su due livelli di governo separati a un'amministrazione locale in cui i sindaci (e gli amministratori comunali) si fanno carico sia delle esigenze di governo di prossimità, sia delle esigenze di governo territoriale. Con questa proposta di legge si conferma la positività della scelta operata dalla legge n. 56 del 2014 di trasformare le province in enti la cui rappresentanza è garantita dai sindaci e dai consiglieri comunali.
      Le nuove province, enti di governo di area vasta di secondo livello, sono diventate le «case dei comuni», nelle quali si ricercano le soluzioni più efficienti e funzionali per rispondere alle domande dei territori, sviluppando così nuove pratiche di collaborazione tra enti locali che consentono di erogare servizi di qualità ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi.
      Con questa proposta di legge si intende dare alle province la chiara responsabilità di attivare processi cooperativi in grado di sintetizzare le esigenze locali, rappresentandole in una logica di sistema, confermare il ruolo di casa dei comuni e conseguentemente mantenere l'elezione di secondo livello sia per il presidente che per il consiglio provinciale.
      Affinché le province, e i sindaci e consiglieri comunali che le rappresentano e le amministrano, possano garantire le funzioni assegnate occorre anche rivedere le scelte di bilancio operate a partire dalla legge di stabilità n. 190 del 2014, che ha operato un taglio insostenibile dei bilanci delle 76 province delle regioni a statuto ordinario. In quattro anni la spesa è stata ridotta del 40 per cento e ciò ha avuto un forte impatto sull'erogazione dei servizi essenziali assegnati a queste istituzioni e, in particolare, sulla gestione, manutenzione e messa in sicurezza di 130.000 chilometri di strade provinciali e di 5.100 scuole superiori, dove studiano 2 milioni e 500.000 studenti, e sugli interventi per la difesa del suolo e il contrasto del dissesto idrogeologico.
      Per dare stabilità al sistema delle province occorre anche definire i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delegate alle province dalla legge dello Stato e si auspica che la Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali affronti in tempi rapidi la definizione di costi standard per l'esercizio delle funzioni fondamentali, abbandonando la logica della spesa storica e definendo le risorse necessarie per un livello minimo di esercizio per ciascuna funzione. Solo così si potrà dare stabilità alle province, permettere loro di programmare i servizi da erogare, nonché uscire dall'instabilità del bilancio annuale e nel contempo si potrà qualificare la spesa pubblica.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56).

      1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 50, dopo le parole: «Alle città metropolitane» sono inserite le seguenti: «e alle province»;

          b) al comma 51, le parole: «In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto applicabili»;

          c) dopo il comma 54 è inserito il seguente:

          «54-bis. Gli statuti delle province con più di 100 comuni possono prevedere l'istituzione di un esecutivo nominato dal presidente e composto da un massimo di quattro consiglieri provinciali. L'esecutivo collabora con il presidente nel governo della provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali. L'esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al presidente, al consiglio provinciale o all'assemblea provinciale. L'esecutivo decade alla cessazione della carica del presidente. L'incarico è esercitato a titolo gratuito»;

          d) al comma 57, le parole: «di cui al comma 3, secondo periodo, possono» sono sostituite dalla seguente: «devono», le parole: «d'intesa con la regione» e: «per specifiche funzioni» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le zone omogenee sono, di norma, ambiti di

riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. L'assemblea dei sindaci, su proposta del presidente della provincia o dei sindaci interessati, approva e aggiorna annualmente il piano triennale finalizzato all'individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali, da esercitare attraverso unioni, convenzioni o fusioni tra i comuni e con specifica tutela delle comunità montane. Le zone omogenee devono gestire in forma associata almeno tre funzioni comunali. Ognuna delle zone omogenee può decidere quali funzioni comunali gestire in forma associata»;

          e) al comma 60 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e i consiglieri dei comuni della provincia»;

          f) al comma 65 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di consigliere comunale»;

          g) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

          «65-bis. In caso di cessazione dalla carica di presidente, si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente»;

          h) al comma 68, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

          i) il comma 72 è abrogato;

          l) dopo il comma 74 è inserito il seguente:

          «74-bis. Con la costituzione delle aree omogenee, ai sensi del comma 57, l'assemblea dei sindaci può prevedere che l'elezione dei consiglieri provinciali sia effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché secondo le disposizioni dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

in quanto compatibili con le norme del presente articolo. La scelta delle modalità di voto e la definizione dei collegi uninominali sono stabilite dall'assemblea provinciale con la modifica dello statuto»;

          m) al comma 79, alinea, le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge» sono soppresse, la lettera a) è abrogate e alla lettera b), le parole: «successivamente a quanto previsto alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «le elezioni sono indette e si svolgono»;

          n) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse e sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «L'incarico di presidente della provincia è esercitato a titolo gratuito nel caso in cui l'incarico sia ricoperto dal sindaco della città capoluogo di provincia. In tutti gli altri casi al presidente è attribuita un'indennità di funzione, nella misura stabilita dal consiglio provinciale e comunque non superiore a quella stabilita per il sindaco del comune capoluogo di provincia. L'indennità di funzione non è cumulabile con l'indennità di carica o con i gettoni di presenza dovuti per la carica di sindaco o di consigliere comunale. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa»;

          o) al comma 85, alinea, dopo le parole: «quali enti con funzioni di area vasta» sono inserite le seguenti: «oltre alle funzioni, e alle risorse per esercitarle, attribuite loro con legge regionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «f-bis) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;

          f-ter) d'intesa con i comuni, esercizio delle funzioni di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive;

          f-quater) adozione di un piano strategico del territorio provinciale che costituisce atto d'indirizzo per l'attività della provincia;

          f-quinquies) definizione di un piano triennale che preveda aree omogenee come

ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni comunali conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione»;

          p) il comma 88 è sostituito dal seguente:

          «88. Le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti costituiscono l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale e ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Negli altri casi, le funzioni di ente di governo per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono svolte in forma associata tra più enti di area vasta. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adeguano le proprie leggi regionali in materia di servizi pubblici locali».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

      1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 418, le parole: «per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro» sono soppresse;

          b) al comma 420, lettera c), dopo le parole: «di procedere» sono inserite le seguenti: «, fino al conseguimento della riduzione di spesa prevista dal comma 421,»;

          c) dopo il comma 421 è inserito il seguente:

          «421-bis. A decorrere dall'anno 2017, le città metropolitane e le province possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica e della spesa rideterminata ai sensi del comma 421».