• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/03645 FASIOLO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: nella notte tra il 14 e 15 settembre 2016, presso lo stabilimento...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03645 presentata da LAURA FASIOLO
mercoledì 5 aprile 2017, seduta n.802

FASIOLO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 14 e 15 settembre 2016, presso lo stabilimento Fincantieri SpA di Monfalcone (Gorizia), in salderia B, durante il turno iniziato alle ore 22 e terminato alle ore 6 del mattino, 4 operai sono stati considerati in sospensione lavorativa «al di fuori» della pausa consentita e, a seguito di tale episodio, sono stati licenziati;

i 4 lavoratori si sono rivolti al giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia e nel primo grado di giudizio dagli atti processuali è emerso che non vi era recidiva a carico dei lavoratori, che non vi erano indicazioni scritte sulla collocazione della pausa di lavoro in una determinata fascia oraria e che, per stessa ammissione aziendale, vi era flessibilità, tanto che in altri casi la pausa era stata spostata. A detta dei legali dei 4 operai, il problema è nato da una mancanza di comunicazione tra superiore ed operai circa la collocazione temporale della mezz'ora di pausa consentita;

il giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia ha emesso ordinanza, avendo accertato l'"illegittimità" dei licenziamenti ed ha disposto l'immediato reintegro dei lavoratori a carico della società Fincantieri, condannandola a ricostituire la posizione assicurativa e contributiva dei dipendenti con adempimento dei relativi oneri, nonché a corrispondere le retribuzioni globali risultanti dalle ultime buste paga emesse a loro favore, dal licenziamento all'effettivo reintegro, oltre al pagamento delle spese legali;

il pronunciamento del giudice applica rigorosamente l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nella più recente versione, la quale impone di dichiarare illegittimo il licenziamento quando il fatto rientri tra le condotte punibili mediante sanzione conservativa, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; a tal proposito, il contratto collettivo nazionale applicato da Fincantieri prevede che in caso di abbandono del posto di lavoro (inteso anche come sospensione arbitraria o ritardata ripresa) la sanzione applicabile vada dalla multa alla sospensione (sanzione massima irrogabile);

l'azienda ha annunciato di proporre opposizione in tutte le sedi, imputando ai lavoratori licenziati di aver tenuto una condotta rischiosa per se stessi e per gli altri ed ha deciso di non dare seguito al reintegro fisico sul posto di lavoro dei 4 operai, interdicendo loro l'ingresso agli stabilimenti Fincantieri, ma di limitarsi al reintegro formale nell'organico, alla corresponsione dello stipendio, degli arretrati, delle previdenze ed assicurazioni pregresse, come ordinato dal giudice del lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire sulla questione che sta assumendo connotazioni paradossali sul piano del lavoro, come diritto e principio, nel senso che nel caso specifico lo stipendio non è la naturale conseguenza di una prestazione lavorativa, ma di un mero adempimento formale imposto da un'ordinanza;

se non ritenga di intervenire al fine di salvaguardare le persone in causa sul piano umano, etico e morale, prima ancora che psicologico, palese fonte di disagio.

(3-03645)