• C. 2200 EPUB Proposta di legge presentata il 18 marzo 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2200 Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2200


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI SALVO, DANIELE FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI, ZAN
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
Presentata il 18 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La disciplina del divorzio stabilita dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, prevede il termine di tre anni dall'inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio. Un termine, da un lato, inutile quale eventuale deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate e, dall'altro, troppo lungo per la formalizzazione delle scelte di vita maturate nel frattempo, che spesso può esasperare il conflitto, nonché accentuare i sentimenti di rivalsa.
      Nonostante i correttivi apportati alla legge nel tempo per rendere più veloce e semplice la procedura, è ormai improcrastinabile che il legislatore intervenga in maniera incisiva su tale aspetto, al fine di dare risposta alle esigenze di chi chiede di poter sciogliere il matrimonio anticipatamente rispetto ai tre anni previsti dalla normativa vigente.
      La presente proposta di legge è pertanto volta a rendere più agevole e celere la procedura, eliminando le eccessive complessità che pongono ostacolo alla volontà dei coniugi i quali abbiano maturato la decisione di porre fine al loro matrimonio, soprattutto quando, in mancanza di figli, non si debbano prendere in considerazione altri interessi meritevoli di tutela. In particolare, si propone la riduzione, da tre anni a un anno, del termine, decorrente dall'inizio della separazione, per la pronuncia della sentenza di divorzio, nel caso che non vi siano figli minori. In presenza di figli minori, invece, il termine è fissato in due anni. Inoltre, con la novella contenuta nell'articolo 1, si anticipa lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie (che attualmente consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione) al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. L'articolo 191 del codice civile, infatti, nell'attuale formulazione, comporta che tutti i beni frattanto acquisiti dai coniugi continuino a ricadere nella comunione, pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.
      Il testo che si propone – analogo a un testo unificato già approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Camera n. 1556 e abbinati) – appare in linea con la legislazione dei Paesi europei più evoluti (Gran Bretagna, Francia e Germania, ad esempio), essendo patrimonio comune, ormai, che le relazioni matrimoniali possano proseguire solo con il costante impegno di entrambi i coniugi e che la scelta, nel senso della separazione prima, e dello scioglimento poi, non possa essere contrastata e penalizzata.
      I proponenti, condividendo la necessità di un intervento del legislatore sui tempi per l'ottenimento del divorzio, sottopongono quindi all'attenzione della Camera dei deputati la presente proposta di legge, auspicandone la rapida approvazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 191 del codice civile).

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898).

      1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».

Art. 3.
(Disposizione transitoria).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche alle separazioni personali i cui procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.