C. 1957 EPUB Proposta di legge presentata il 15 gennaio 2014
Atto a cui si riferisce:
C.1957 Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1957 |
È evidente che ciò comporta un inutile dispendio di risorse e di energie che invece sarebbe opportuno destinare per i procedimenti più importanti e a maggiore pericolosità sociale.
Si sente dunque la necessità di una deflazione dei processi, in particolare dinanzi al giudice monocratico, oggi supportato in modo essenziale dalla magistratura onoraria, evitando celebrazioni inutili per fatti di lievissima entità soprattutto quando la parte offesa è stata risarcita e non vi è interesse da parte privata o pubblica di procedere oltre.
Con la presente proposta di legge si cerca di dare una soluzione, necessariamente parziale, ma che si ritiene utile per rendere più semplice e spedito il processo penale.
Sono indicate anche due modifiche che non riguardano la procedibilità ma che di fatto impediscono la definizione rapida dei procedimenti.
La modifica all'articolo 135 del codice penale riduce da 250 euro a 60 euro la somma di conversione nella corrispondente pena pecuniaria di ogni giorno di detenzione. L'aumento abnorme da 38 euro a 250 euro ha di fatto, bloccato la definizione di procedimenti che si definivano con l'emissione del decreto penale di condanna e con il pagamento da parte del condannato della somma indicata. Oggi vediamo decreti penali che indicano condanne a somme assolutamente fuori dalle possibilità di un comune cittadino e che sono pertanto oggetto di opposizioni, con inutile aggravio di risorse e di tempo, solo al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena. Senza contare il fatto che, inoltre, lo Stato non incassa più le somme previste dal decreto penale di condanna.
Scopo deflattivo ha anche l'estensione della ritorsione e della provocazione anche ai casi di minaccia di cui al primo comma dell'articolo 612 del codice penale. Trovano il loro fondamento ai fini della deflazione dei processi e uno stimolo allo spirito di giustizia ripartiva anche le modifiche alle norme previste dagli articoli 610 primo comma, 612 e 635 del codice penale.
Si ritiene inoltre opportuno rendere perseguibili a querela le fattispecie di minore entità che nella pratica quotidiana impediscono la definizione dei processi.
I piccoli casi di danneggiamenti di cose mobili altrui di cui al numero 7) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale possono essere perseguiti a querela della parte offesa. Non quindi una depenalizzazione ma una semplice modifica di rito che può, nel suo piccolo, essere utile per la deflazione e lo snellimento dei processi penali.
1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 o frazione di euro 60».
1. All'articolo 599 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dall'articolo 594, se le offese sono reciproche» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 594 e 612, primo comma, se le offese e le minacce sono reciproche»;
b) al secondo comma, le parole: «594 e 595» sono sostituite dalle seguenti: «594, 595 e 612, primo comma,»;
c) al terzo comma, le parole: «all'offensore che non abbia» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori che non abbiano».
1. All'articolo 610 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio».
1. All'articolo 612 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa salvo che la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339».
1. Al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), le parole: «, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625» sono soppresse;
b) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
3-bis) su altre delle cose indicate nel numero 7) del primo comma dell'articolo 625: in questo caso il delitto è perseguibile a querela di parte».