• C. 1957 EPUB Proposta di legge presentata il 15 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.1957 Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1957


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ERMINI, AMODDIO, BIFFONI, GIUSEPPE GUERINI, MAURO GUERRA, MAGORNO, MALPEZZI, MARZANO, MATTIELLO, MORANI, MORETTI, RICHETTI, ROSSOMANDO, SCALFAROTTO, VAZIO, VERINI
Modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive e di perseguibilità di taluni reati a querela della persona offesa
Presentata il 15 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Sussiste la necessità conclamata di rendere il processo penale più spedito e ciò potrà avvenire con una serie di riforme sia del codice di rito che delle norme sostanziali. Vi sono alcune norme che impediscono al processo di avere uno sviluppo celere, o addirittura di essere instaurato, poiché la procedibilità d'ufficio rende obbligatoria non solo la celebrazione del dibattimento ma anche lo svolgimento delle attività di indagine.
      È evidente che ciò comporta un inutile dispendio di risorse e di energie che invece sarebbe opportuno destinare per i procedimenti più importanti e a maggiore pericolosità sociale.
      Si sente dunque la necessità di una deflazione dei processi, in particolare dinanzi al giudice monocratico, oggi supportato in modo essenziale dalla magistratura onoraria, evitando celebrazioni inutili per fatti di lievissima entità soprattutto quando la parte offesa è stata risarcita e non vi è interesse da parte privata o pubblica di procedere oltre.
      Con la presente proposta di legge si cerca di dare una soluzione, necessariamente parziale, ma che si ritiene utile per rendere più semplice e spedito il processo penale.
      Sono indicate anche due modifiche che non riguardano la procedibilità ma che di fatto impediscono la definizione rapida dei procedimenti.
      La modifica all'articolo 135 del codice penale riduce da 250 euro a 60 euro la somma di conversione nella corrispondente pena pecuniaria di ogni giorno di detenzione. L'aumento abnorme da 38 euro a 250 euro ha di fatto, bloccato la definizione di procedimenti che si definivano con l'emissione del decreto penale di condanna e con il pagamento da parte del condannato della somma indicata. Oggi vediamo decreti penali che indicano condanne a somme assolutamente fuori dalle possibilità di un comune cittadino e che sono pertanto oggetto di opposizioni, con inutile aggravio di risorse e di tempo, solo al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena. Senza contare il fatto che, inoltre, lo Stato non incassa più le somme previste dal decreto penale di condanna.
      Scopo deflattivo ha anche l'estensione della ritorsione e della provocazione anche ai casi di minaccia di cui al primo comma dell'articolo 612 del codice penale. Trovano il loro fondamento ai fini della deflazione dei processi e uno stimolo allo spirito di giustizia ripartiva anche le modifiche alle norme previste dagli articoli 610 primo comma, 612 e 635 del codice penale.
      Si ritiene inoltre opportuno rendere perseguibili a querela le fattispecie di minore entità che nella pratica quotidiana impediscono la definizione dei processi.
      I piccoli casi di danneggiamenti di cose mobili altrui di cui al numero 7) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale possono essere perseguiti a querela della parte offesa. Non quindi una depenalizzazione ma una semplice modifica di rito che può, nel suo piccolo, essere utile per la deflazione e lo snellimento dei processi penali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 135 del codice penale).

      1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 60 o frazione di euro 60».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 599 del codice penale).

      1. All'articolo 599 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «dall'articolo 594, se le offese sono reciproche» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 594 e 612, primo comma, se le offese e le minacce sono reciproche»;

          b) al secondo comma, le parole: «594 e 595» sono sostituite dalle seguenti: «594, 595 e 612, primo comma,»;

          c) al terzo comma, le parole: «all'offensore che non abbia» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori che non abbiano».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 610 del codice penale).

      1. All'articolo 610 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 612 del codice penale).

      1. All'articolo 612 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa salvo che la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 635 del codice penale).

      1. Al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), le parole: «, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625» sono soppresse;

          b) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

              3-bis) su altre delle cose indicate nel numero 7) del primo comma dell'articolo 625: in questo caso il delitto è perseguibile a querela di parte».