• Testo DDL 2734

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2734 Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2734
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ANITORI, CONTE, DALLA TOR, FORMIGONI, MARINELLO e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2017

Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge che viene presentato intende operare in merito alla prevenzione e alla salvaguardia del territorio nazionale, duramente colpito dagli eventi sismici che hanno interessato recentemente le regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, ma che hanno da sempre colpito l'intero territorio nazionale. La peculiarità geologica del nostro Paese, la sua predisposizione al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico, impongono interventi urgenti finalizzati alla conoscenza geologica del territorio e quindi alla riduzione del rischio. Parlare di prevenzione senza un'approfondita conoscenza del territorio risulta un'attività incompleta e non del tutto efficace. La conoscenza del territorio nella sua globalità, sia nei termini degli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia nei termini della compatibilità tra questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo, rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale. La fase conoscitiva che prelude alla previsione comporta un notevole impegno poiché si basa su attività ed azioni sistematiche protratte nel tempo; presuppone dettagliati studi di rilevamento, valutazione, elaborazione ed analisi di numerose informazioni indispensabili per l'organica strutturazione di un patrimonio conoscitivo di supporto ad ogni iniziativa, intervento e azione mirati alla salvaguardia ambientale e ad assicurare la pubblica incolumità nella lotta contro gli effetti delle calamità naturali. La conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, è una condizione essenziale per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue attività e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi; essa rappresenta, per un Paese industrializzato e densamente abitato come l'Italia, un requisito indispensabile per qualsiasi forma di programmazione territoriale. Non è pensabile prevenire o mitigare i rischi naturali da un lato ed utilizzare, in modo efficiente e responsabile le risorse -- come l'acqua, le materie prime, i combustibili -- dall'altro, prescindendo da tali conoscenze. La stessa costruzione di infrastrutture, di cui il nostro Paese ha sempre più bisogno, non può prescindere dalla conoscenza del territorio, al fine di un corretto sviluppo sostenibile.

L'analisi storica sugli effetti conseguenti il cosiddetto rischio idrogeologico pone in evidenza come l'entità dei danni in Italia sia in costante aumento, con notevole incremento a partire dal secondo dopoguerra. Ciò trova spiegazione da una parte nella maggiore disponibilità di fonti di informazione e di sensibilizzazione al problema, dall'altra nel consistente ampliamento delle aree urbanizzate a scapito di aree di pertinenza dei processi di modellamento naturale del territorio. I danni derivanti dal dissesto idrogeologico (movimenti franosi, attività fluvio-torrentizia, erosione dei litorali) si rivelano quindi molto spesso associati a scelte territoriali ed ambientali non compatibili e, in prospettiva, rischiano di crescere fortemente, provocando una continua e ripetuta distruzione di ricchezza, solo in parte rinnovabile, a fronte di costi e sforzi superiori a quelli che sarebbero necessari per intraprendere la strada della prevenzione e del riassetto.

A fronte delle gravi ripercussioni attinenti il non corretto utilizzo dell'ambiente e del territorio è diventato di grande attualità, negli ultimi anni, a causa della sempre più frequente ricorrenza di fenomeni di un certo rilievo come siccità, ondate di calore, alluvioni o periodi prolungati di freddo intenso, anche il problema dei cambiamenti climatici, i quali alterano il paesaggio naturale modificando l'intensità, la dimensione e la frequenza dei fenomeni associati ai rischi naturali e possono vanificare in breve tempo la disponibilità di risorse naturali fondamentali quali ad esempio le risorse idriche.

Notevole è la ricerca sviluppata nel campo del rischio sismico, dove sempre più emerge l'esigenza degli studi di microzonazione sismica che, tenendo conto delle caratteristiche litologiche, geomorfologiche e strutturali locali, permettono una corretta ed efficiente valutazione degli effetti dei terremoti sugli insediamenti urbani e le infrastrutture, con conseguente corretta pianificazione urbanistica.

Il progetto per la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia (progetto CARG) può senz'altro fornire gli strumenti conoscitivi di base per la conoscenza fisica del territorio, prevedendo rilevamenti geologici di dettaglio alla scala 1:10.000, informatizzazione dei dati alla scala 1:25.000 e loro organizzazione in una banca dati nazionale, allestimento e stampa dei fogli alla scala 1:50.000. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), subentrando nelle funzioni già del Servizio Geologico d'Italia, ai sensi delle leggi del 2 febbraio 1960 n. 68 e del 24 maggio 1989 n. 183, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991 n. 85, è l'organo cartografico ufficiale dello Stato per quanto concerne la cartografia geologica. L'ISPRA, attraverso l'attuale Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, coordina il progetto, che vede la partecipazione delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle università e degli istituti di ricerca, tra i quali il CNR e l'INGV e che rappresenta un ottimo esempio di sinergia tra l'ente centrale, gli enti locali e il mondo della ricerca.

Per quanto detto, la Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo ed alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture, deve essere considerata un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese.

Gli studi di microzonazione sismica (MS) hanno l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma. Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi ammissibili in una data area, programmare le indagini e i livelli di approfondimento, stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate, definire priorità di intervento. Tutto ciò è oggetto degli studi di MS, attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno. Al momento di decidere l'esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l'utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

La realizzazione della cartografia geologica e gli studi di microzonazione sismica sono strettamente connessi e sicuramente la cartografia geologica rappresenta la base conoscitiva di partenza sulla quale vengono poi effettuati gli approfondimenti necessari per la microzonazione sismica.

Il mancato completamento del Progetto cartografia geologica (CARG) e di quello di MS, hanno posto il nostro Paese in una situazione di criticità per il patrimonio abitativo, per la prevenzione dai rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle risorse naturali.

Il presente disegno di legge dà seguito agli impegni presi dal Governo con l'approvazione della mozione n. 707 (testo 3) a prima firma della Senatrice Anitori, approvata dall'aula del Senato nella seduta antimeridiana del 7 marzo 2017, con cui il Senato impegna l'esecutivo a stanziare i fondi necessari per il completamento della carta geologica e gli studi di microzonazione sismica del Paese.

Pertanto l'articolo 1 dispone il finanziamento necessario per il completamento della Carta geologica italiana, pari a 22 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2020. Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimento per il Servizio geologico d'Italia dell'Ispra, che può stipulare convenzioni per lo svolgimento dell’attività con le regioni e le province autonome, con istituti e dipartimenti universitari e con il Cnr.

L'articolo 2 stanzia 15 milioni di euro per il 2017 nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di realizzare gli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2, che non siano destinatari delle risorse stanziate già a tal fine dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Si stabilisce, inoltre, che, a decorrere dall'anno finanziario 2018, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sia determinata annualmente dalla legge di bilancio al fine di finanziare gli studi di microzonazione sismica.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 4 consente agli enti territoriali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell’ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale, all'assunzione di personale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

Art. 2.

(Stanziamenti per il completamento degli studi di microzonazione sismica)

1. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e di euro 44 milioni per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «, di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni per il 2017».

2. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dal comma 1, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2018, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 37 milioni per il 2017, 22 milioni per il 2018 e 2019, e 10 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti territoriali)

1. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.