Testo DDL 2736
Atto a cui si riferisce:
S.2736 Modifiche al codice penale in materia di truffa ai danni di persone anziane
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2017
Modifiche al codice penale in materia di truffa ai danni di persone anziane
Onorevoli Senatori. -- Negli ultimi tempi si è registrata nell'intero territorio nazionale una recrudescenza di truffe a danno di soggetti anziani che, sempre più avanti negli anni, vivono in casa da soli o con il coniuge e che, da sempre, sono obiettivi principali dei truffatori.
Le statistiche demografiche, secondo fonti fornite dalle banche dati del Ministero dell'interno (SDI/SSD) consolidati per gli anni 2013-2014, operativi per gli anni 2015-2016, negli ultimi 3 anni hanno registrato un sensibile aumento di truffe ai danni di persone over 65.
Il picco massimo, dal 2013, si è registrato nel 2015 dove sono stati accertati 15.909 casi di truffa a uomini e donne, in crescita del 10 per cento rispetto all'anno precedente dove sono stati segnalati 14.461 casi e, del 19 per cento nei primi 8 mesi del 2016.
Il basso livello delle sanzioni per truffa non consente agli investigatori e alla magistratura di usufruire delle necessarie e opportune misure di sicurezza volte a contenere e prevenire questi reati. In questo campo gli arresti sono sempre più rari e i truffatori se la cavano sempre con poco: per la truffa semplice, oggi, sono previsti al massimo tre anni di reclusione ma la pena si risolve, solitamente, con condanne di qualche mese in quanto i responsabili di tali raggiri si appellano sempre alle attenuanti, ai riti alternativi. Inoltre, allo stato attuale, l'indagato può essere arrestato solo se colto in flagranza di reato e questo caso non si verifica quasi mai in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate. Non ultimo è, poi, il problema relativo all'avvio dell'inchiesta che, nel caso del reato di truffa semplice, può avvenire solo se la vittima sporge formale querela; addirittura, a volte, le denunce vengono ritirate per paura di ritorsioni da parte delle persone querelate. C'è da aggiungere, infine, che non sempre si può contestare il reato di rapina, per il quale è prevista una pena più forte, in quanto è possibile comminare detta pena solo allorquando le vittime subiscono una violenza ma, ovviamente, i truffatori prediligono, per loro natura, il raggiro.
Sono necessarie, dunque, pene più severe e il concetto di certezza della pena va, pertanto, perseguito con ogni mezzo.
La tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo strettamente penalistico, trova il suo baluardo nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di «circonvenzione d'incapace». Purtroppo, nell'articolo in questione, sotto il profilo soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale peculiarità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo dell'articolo 643 del codice penale. Ne consegue che il giudice dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare la ricorrenza di uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in un siffatto stato, il soggetto agente non sarà punibile.
L'articolo 1 del presente disegno di legge introduce nel codice una fattispecie penale autonoma. Viene, infatti introdotto un articolo 640-sexies che punisce chi abusa della condizione di debolezza o vulnerabilità dovuta all'età della vittima. La pena prevista è della reclusione da tre a sei anni e della multa da 500 a 2.000 euro.
L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, prevedendo l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per i delitti di truffa aggravata in danno di persone anziane.
Il presente disegno di legge è pertanto volto a colmare un vuoto legislativo, con l'intento di arginare un fenomeno che sta diffondendosi in modo allarmante e, attraverso l'inasprimento di pene e sanzioni, far da deterrente per quei soggetti che, approfittando della condizione di debolezza delle persone anziane, pongono in essere attività truffaldine e raggiri.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di truffa ai danni di persone anziane)
1. Dopo l'articolo 640-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-sexies. - (Truffa aggravata ai danni di persone anziane). -- 1. La pena è della reclusione da tre a sei anni, con multa da 500 a 2.000 euro, e si procede d'ufficio, se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso abusando della condizione di debolezza o vulnerabilità dovuta all'età della vittima».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza di reato)
1. Dopo la lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, è inserita la seguente:
«e-ter). delitti di truffa aggravata ai danni di persone anziane, previsti dall'articolo 640-sexies del codice penale».