• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/11109    ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per gli atti di acquisto delle abitazioni non di lusso, ovvero altro diritto reale relativo sulle stesse, è necessario, unitamente alle...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-11109presentato daRUOCCO Carlatesto diMartedì 11 aprile 2017, seduta n. 778

   RUOCCO, SIBILIA, ALBERTI, PISANO, PESCO, FICO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per gli atti di acquisto delle abitazioni non di lusso, ovvero altro diritto reale relativo sulle stesse, è necessario, unitamente alle altre condizioni previste dalla legge, che l'immobile oggetto del beneficio «sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività... La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto» (Nota II-bis, articolo 1, comma 1, tariffa, parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131);
   secondo il testo della norma, quindi, la dichiarazione nell'atto di acquisto è obbligatoria esclusivamente nell'ipotesi in cui i benefici siano richiesti in prospettiva dello spostamento della residenza nei successivi 18 mesi;
   nella pratica delle compravendite immobiliari, è invalsa la prassi di inserire la promessa di spostamento della residenza in tutte le ipotesi di acquisto agevolato, anche in quelle in cui il contribuente avrebbe potuto farne a meno, essendo, sovente, l'abitazione già situata nel comune ove il medesimo lavora, e quindi destinataria ipso facto del beneficio; tale inconveniente è stato favorito anche dall'assenza di un paritetico obbligo dichiarativo nell'ipotesi de quo che non ne ha stimolato la ricezione nei formulari professionali in uso;
   tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3457 del 2016, ha stabilito l'obbligatorietà di dichiarare nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro: un orientamento che fa certamente chiarezza, parificando le due ipotesi agevolative, ma che non risolve, purtroppo, la situazione di quanti, negli anni precedenti, hanno escluso l'obbligatorietà confidando nel tenore letterale della legge;
   si deve rammentare, infine, che decorsi 18 mesi dall'acquisto, senza il trasferimento della residenza nel comune ove l'immobile è ubicato, l'Agenzia recupera l'imposta ordinaria oltre la sanzione del 30 per cento sull'imposta dovuta –:
   quali iniziative intenda intraprendere affinché gli acquirenti delle abitazioni, che hanno dichiarato l'intenzione di spostare la residenza nei comuni ove esse sono ubicate, conservino il diritto alle agevolazioni fiscali anche nel caso di mancato trasferimento della stessa nei successivi diciotto mesi, purché all'atto dell'acquisto risulti inequivocabilmente dimostrato che ivi svolgevano la propria attività lavorativa, autonoma o dipendente. (5-11109)