• C. 4378 EPUB Proposta di legge presentata il 21 marzo 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4378 Modifica all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pianificazione delle aree per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4378


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MELILLA, FOLINO, SCOTTO, QUARANTA, ZARATTI, FAVA, NICCHI, D'ATTORRE, RICCIATTI, SANNICANDRO, PIRAS, KRONBICHLER
Modifica all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pianificazione delle aree per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale
Presentata il 21 marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riprende e fa proprio l'appello delle settimane scorse del Coordinamento nazionale «no triv», di 148 associazioni e comitati e di 135 personalità della cultura, della politica e delle scienze e la loro proposta legislativa di modifica alla normativa vigente, finalizzata a reintrodurre il piano delle aree, soppresso poco più di un anno fa con la legge di stabilità 2016. Tale proposta di legge è stata inviata ai presidenti delle assemblee legislative e delle giunte delle regioni e delle province autonome.
      Come ricordano i promotori dell'appello, la finalità è stabilire quali aree del territorio nazionale debbano essere escluse dall'esercizio delle attività «petrolifere», prevedendo che a decidere siano anche le regioni e le comunità locali interessate.
      È infatti, questo, un ambito nel quale è indispensabile garantire alle regioni un ruolo centrale nelle scelte di politica energetica del Paese e nelle decisioni che riguardano il loro territorio. E questo vale ancora di più nel caso di attività di ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi in Italia, attività che mettono a rischio il mare e interi territori.
      Sotto questo aspetto, uno degli strumenti di primaria importanza per la condivisione delle scelte è appunto il piano delle aree, come già ricordato inopinatamente soppresso dalla legge di stabilità 2016. Sono sempre i promotori dell'appello e della proposta di modifica legislativa a ricordare che la reintroduzione del piano delle aree e la necessità di far partecipare attivamente, e con pari diritto, le regioni alla redazione dello strumento non è solo un atto costituzionalmente dovuto in quanto la materia «governo del territorio» è di competenza concorrente, unitamente a quella energetica. Peraltro è tutta la politica energetica nazionale ed europea che deve essere urgentemente e radicalmente rivista e questo anche in attuazione degli accordi della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, cosiddetta COP 21. Non è pensabile che gli obiettivi della Strategia energetica nazionale 2013 restino invariati.
      Un primo passo è quello di avviare subito in tal senso la revisione della normativa riguardante l'acquisizione dei titoli minerari, la ricerca, l'estrazione a fini produttivi, lo stoccaggio e il trasporto di gas e di petrolio.
      Non è ulteriormente rinviabile che il Paese si doti di uno strumento di pianificazione in grado di identificare quali aree del territorio e del mare debbano essere definitivamente e stabilmente sottratte alla disponibilità delle compagnie petrolifere.
      Ricordiamo che il piano delle aree era stato introdotto dalla legge n. 164 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto Sblocca Italia, su richiesta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle regioni. Nelle intenzioni dei proponenti e del legislatore, il piano delle aree avrebbe dovuto rappresentare un indispensabile strumento di ricerca di un ragionevole punto di equilibrio e di ricomposizione di interessi territoriali ed economici in cui, oltre a garantire la salvaguardia di legittime prerogative costituzionali, avrebbero dovuto essere messe in gioco le migliori capacità di definizione di criteri scientifici e di procedure metodologiche con valore erga omnes, garantendo al contempo i necessari processi di coinvolgimento e di partecipazione democratica, come sanciti dalla Convenzione di Aahrus del 1998, resa esecutiva dalla legge n. 108 del 2001.
      Il piano delle aree fu poi soppresso, come più volte ricordato, in sede di approvazione della legge di stabilità 2016, malgrado l'opposizione delle regioni promotrici del referendum «no triv», che avrebbero invece voluto mantenerlo e rafforzarlo, estendendone la sfera di applicazione anche alle aree marine poste entro le 12 miglia dalle linee di costa.
      La questione fu al centro di uno dei sei quesiti referendari «no triv» su cui non fu possibile votare a causa della soppressione del piano e fu anche oggetto di un acceso dibattito alla Camera e di uno specifico emendamento alla legge di stabilità 2016 che, posto ai voti, non fu accolto tuttavia dall'Assemblea.
      La presente proposta di legge quindi, riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, reintroduce a l'obbligo di predisporre il piano delle aree nelle quali sono consentite le citate attività.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è inserito il seguente:

          «1.1. Con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1».