Testo approvato 2754 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.2754 [Decreto sicurezza urbana] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 aprile 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle cittÃ
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle cittÃ
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città , è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14
Allâarticolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui allâarticolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Allâarticolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori dâintervento:
a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nellâambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dellâutilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire lâinclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».
Allâarticolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità , tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».
Allâarticolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».
Allâarticolo 5:
al comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dellâarredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo lâimpiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso lâinstallazione di sistemi di videosorveglianza»;
alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) promozione dellâinclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per lâeliminazione di fattori di marginalità , anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e allâesclusione sociale»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
2-ter. Ai fini dellâinstallazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per lâanno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nellâambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Allâarticolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».
Allâarticolo 7:
al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalità pubblica dellâintervento»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomÃni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati allâuopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dallâanno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dallâimposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ove possibile, le previsioni dellâarticolo 119 del testo unico delle leggi sullâordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nellâanno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui allâarticolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dallâarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nellâanno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui allâarticolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui allâarticolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dellâequo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dallâanno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allâarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefìci di cui al presente comma.
2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica lâarticolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dellâinterno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Allâarticolo 8:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dellâambiente e del patrimonio culturale»;
al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 è inserito il seguente: â7-bis.», le parole: «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonché dellâambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dellâarticolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico"»;
alla lettera b):
le parole: «allâarticolo 54: 1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «allâarticolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente»;
al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «concernenti lâincolumità pubblica sono diretti a tutelare lâintegrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;
il comma 2 è soppresso.
Allâarticolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilità e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono lâaccessibilità e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» è inserita la seguente: «pecuniaria»;
al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «allâaccertamento»;
al comma 2, dopo le parole: «e dallâarticolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonché dallâarticolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio».
Allâarticolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed»;
al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «allâimposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «allâosservanza del divieto, imposto dal giudice,»;
al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e lâaccesso alle banche dati,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro dellâinterno, di concerto con il Ministro dellâeconomia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dellâarticolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio lâarresto ai sensi dellâarticolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente allâarresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dellâarticolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che lâarresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».
Allâarticolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «priorità che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni caso garantiti»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Allâarticolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie"».
Allâarticolo 12:
al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: âper tre mesiâ sono sostituite dalle seguenti: âda quindici giorni a tre mesiâ».
Dopo lâarticolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Modifica allâarticolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). -- 1. Allâarticolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "di un esercizio" sono inserite le seguenti: ", anche di vicinato,"».
Allâarticolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità , salute, lavoro e studio del destinatario dellâatto»;
al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;
alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».
Allâarticolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dellâassenza di personale in mobilità o in esubero nellâambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».
Allâarticolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».
Allâarticolo 16:
al comma 1, le parole: «lâobbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «lâobbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
Dopo lâarticolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Parcheggiatori abusivi). -- 1. Il comma 15-bis dellâarticolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente lâattività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nellâattività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"».