• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01904 CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, ORELLANA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia - Premesso che: con la sentenza n. 50...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01904 presentata da FRANCESCO CAMPANELLA
giovedì 20 marzo 2014, seduta n.215

CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, ORELLANA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia - Premesso che:

con la sentenza n. 50 del 2014 della Corte costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero l'unica normativa che, dopo oltre 20 anni di vuoto legislativo e amministrativo in Italia, ha tutelato i diritti dei conduttori di immobili ad uso abitativo, vessati da locatori che affittano immobili senza concedere o registrare regolare contratto di locazione;

la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", all'art. 1, comma 4, stabilisce che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta";

l'art. 13, comma 1, prevede: "È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.";

l'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", dispone: "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto";

appare evidente che tale normativa è in netta contrapposizione con quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1998, tenuto conto che nel giudizio espresso dalla Corte costituzionale si fa riferimento proprio al fatto che per motivi tributari non possono essere dichiarati nulli i contratti;

a quanto risulta agli interroganti sono decine di migliaia le famiglie di inquilini che hanno agito nel rispetto della norma di legge, che consentiva di registrare un contratto di locazione della durata di 4 anni, rinnovabile per altri 4, e dando la possibilità ai conduttori di avere un canone favorevole, e consentendo in questo modo di contrastare l'evasione fiscale;

la Corte costituzionale ha dichiarato l'eccesso di delega in quanto il Governo nell'esercitarla è andato oltre i criteri e le indicazioni date dal Parlamento, e ha rilevato eccessive ripercussioni sui proprietari che avevano affittato in nero;

considerato che in Italia, stime rese pubbliche dall'Unione inquilini, uno dei sindacati più impegnati nella lotta alle locazioni in nero, parlano di 5 miliardi di cespiti non dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi e di un'evasione dell'Irpef di 1,5 miliardi di euro, mentre sembrerebbero essere circa 950.000 le case affittate in nero;

considerato altresì che:

le conseguenze per gli inquilini che hanno proceduto alla registrazione sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 possono essere gravissime, e probabilmente ci sarà un forte innalzamento della conflittualità tra inquilini e proprietari, con il paradosso che proprietari che hanno affittato in nero e evaso le tasse, quindi compiendo un reato penale, usufruiranno di tribunali, pagati da tutti i contribuenti, per vedersi di fatto riconoscere il canone versato in nero e gli arretrati;

a detta degli interroganti non è possibile che lo Stato proponga con decreto legislativo al cittadino un patto di legalità chiedendogli di denunciare l'evasore fiscale che ha omesso di stipulare regolare contratto scritto e di registrarlo, per poi lasciare il conduttore da solo a rischiare la casa, per giunta con l'onere di risarcire lo stesso evasore fiscale;

il messaggio che oggi arriva ai cittadini proprietari di immobili che affittano regolarmente e pagano per intero le imposte è pericolosissimo in quanto sottende ad un'impunità per coloro che affittano in nero ed evadono le tasse, il che può avere gravi ripercussioni nel comparto delle locazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario adottare con urgenza ogni opportuno provvedimento a tutela degli inquilini che hanno agito nel rispetto della norma di legge e di quei proprietari onesti che stipulano contratti regolari registrandoli nei modi e nei termini indicati;

se nel nuovo "piano casa", annunciato in occasione della seduta n. 6 del Consiglio dei ministri in data 12 marzo 2014, siano previste norme che rispondano alla necessità di un'efficace lotta alle locazioni in nero e alla conseguente evasione fiscale che ne deriva.

(4-01904)