• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07362 BLUNDO, SERRA, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI - Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07362 presentata da ROSETTA ENZA BLUNDO
mercoledì 12 aprile 2017, seduta n.807

BLUNDO, SERRA, CAPPELLETTI, PUGLIA, PAGLINI - Ai Ministri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la signora M.S. è madre di quattro figli: G.C. la più grande, è nata dall'unione matrimoniale tra la M.S. ed il signor F.C., dal quale ha successivamente divorziato, gli altri tre figli sono nati, invece, dall'unione di fatto tra la signora M.S. ed il signor M.G.;

la figlia G.C., di anni 16, è stata in affidamento familiare disposto giudiziariamente a seguito della crisi coniugale intercorsa tra la madre M.S. e il padre F.C.;

dal 2012 al 2014, la primogenita ha vissuto con la madre. Successivamente, per problematiche legate alle difficoltà relazionali tra la minore e la madre, originate dalla lunga permanenza in una famiglia affidataria della prima, la minore ha scelto di rientrare presso gli affidatari;

dopo la rottura da parte dei tre figli nei confronti del padre M.G., a causa della violenza perpetrata da questi nei confronti della mamma, quest'ultima si è occupata da sola degli altri tre figli, con un monitoraggio dei servizi sociali di Faenza, in provincia di Ravenna. Gli stessi servizi, in data 21 marzo 2016, le comunicavano che lo stesso giorno ci sarebbe stato un intervento amministrativo d'urgenza, ai sensi dell'art. 403 del codice civile, col quale i suoi figli non avrebbero più fatto rientro a casa, ma, prelevati da scuola, sarebbero stati collocati altrove; ciò poiché, a detta dell'assistente sociale, la signora S.M. "non sarebbe stata in grado di occuparsi di loro". Di fatto i minori venivano immediatamente collocati dal servizio sociale presso due famiglie diverse, delle quali a tutt'oggi la madre non conosce il nominativo e con cui non vi è alcun contatto; ciò sarebbe avvenuto senza alcun provvedimento di affidamento giudiziario, come richiesto dall'art. 4 della legge n. 149 del 2001;

contemporaneamente, il servizio sociale chiedeva un accertamento sanitario obbligatorio a carico della signora M.S., in occasione del quale il medico così descriverebbe la situazione rinvenuta: "la signora è stata sottoposta a visita all'interno della propria abitazione in presenza di agenti della Polizia Municipale di Faenza. Al termine della valutazione clinica non è emerso alcun elemento di alterazione di carattere psicopatologico, né sotto l'aspetto timico né rispetto alla forma e contenuto del pensiero o ad eventuali fenomeni dispercettivi". Pertanto, contrariamente alle dichiarazioni dell'assistente sociale, a giudizio degli interroganti non vi sarebbero state assolutamente i presupposti per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) né per allontanare con urgenza i figli minori dalla signora M.S.;

considerato che risulta agli interroganti che il servizio sociale abbia attuato l'intervento amministrativo d'urgenza, ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, omettendo di segnalarlo tempestivamente al pubblico ministero del Tribunale per i minorenni competente, cioè quello di Bologna, e impedendo di fatto ogni valutazione e decisione da parte di quest'ultimo. Solo nel giugno 2016, quindi tre mesi dopo, mediante il ricorso difensivo depositato dal legale della signora S.M., il Tribunale per i minorenni di Bologna veniva informato dell'allontanamento coatto e della collocazione etero familiare dei tre minori eseguita dal servizio sociale;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che a tutt'oggi sia completamente inesistente qualsiasi progetto o programma di supporto alla signora M.S., finalizzato al ricongiungimento dei minori alla madre;

i minori, rispettivamente di anni 9, 7 e 6, come detto prelevati dalla loro scuola, non incontrerebbero la madre, se non in modo "vigilato", vale a dire presso una casa di accoglienza, ove si incontrano per un'ora e mezza ogni 15 giorni, e non sentirebbero la voce della loro madre se non una volta ogni 15 giorni in viva voce con la presenza dell'operatore;

i minori sarebbero stati altresì costretti a cambiare scuola e tutti i tre non avrebbero più alcun contatto con il loro ambiente abituale e i propri compagni di scuola;

considerato infine che il Tribunale per i minorenni di Bologna, intervenuto su istanza del legale della signora M.S., avrebbe confermato il provvedimento d'urgenza attivato dal servizio sociale, senza peraltro esperire alcuna indagine suppletiva, demandando allo stesso servizio l'effettuazione di proprie valutazioni psicologiche, nonostante vi sia a carico di quest'ultimo un procedimento penale e disciplinare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni al riguardo;

se non ricorrano le circostanze per intraprendere le opportune iniziative ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, onde individuare e valutare i criteri in base ai quali i minori siano stati allontanati dalla madre M.S., e se sussistano le condizioni per adottare i necessari provvedimenti correttivi a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale;

se non ritengano doveroso che siano accertate le ragioni per le quali non sia stata espletata alcuna ulteriore indagine e sia stata riconosciuta di fatto ai servizi sociali faentini la piena autonomia decisionale nella collocazione e regolamentazione degli incontri tra minori e madre;

se non considerino opportuno accertare le ragioni della perdurante assenza di un progetto di sostegno alla genitorialità per la signora M.S., madre dei tre minori in affido, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché le conseguenze psicologiche che un allontanamento coatto dalla famiglia d'origine può aver prodotto sui minori;

su quali basi siano giustificati i contributi statali percepiti dalle famiglie affidatarie, ovvero dalle comunità di accoglienza, che ospitano attualmente i minori, alla luce della situazione descritta, indicativa di molte altre simili, frutto, a parere degli interroganti, della distorta interpretazione di circostanze e documenti da parte degli organismi coinvolti nell'iter di allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine.

(4-07362)