• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02754/013 In sede di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città; premesso che: il provvedimento in esame reca...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2754/13 presentato da ALDO DI BIAGIO
mercoledì 12 aprile 2017, seduta n. 807

Il Senato,
In sede di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
premesso che:
il provvedimento in esame reca introduce disposizioni finalizzate a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori attraverso strumenti di coordinamento tra Stato ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, rivolte in particolare e prioritariamente a coordinare i soggetti istituzionali coinvolti nelle politiche di gestione del territorio, anche relativamente alla collaborazione tra forze di polizia e polizia locale;
il provvedimento si pone in continuità con l'azione strutturata e programmata di coordinamento tra soggetti istituzionali, coinvolti nella gestione del territorio sul versante della sicurezza e delle politiche di prossimità, già definita dal Ministero dell'Interno a partire dal 2007 attraverso i cosiddetti "patti per la sicurezza";
nell'ambito di questa programmazione si rende sempre più manifesta l'evoluzione funzionale che la polizia locale, ormai ordinariamente impegnata in operazioni di sicurezza e soccorso pubblico in coordinamento con le altre forze di polizia, ha subito negli ultimi vent'anni e che prosegue tutt'oggi di pari passo col rapido e continuo mutamento delle dinamiche sociali;
a fronte di tale coinvolgimento sempre più consistente e continuativo, che ha sostanzialmente modificato i contorni operativi e funzionali della polizia locale, non si è definito un conseguente adeguamento della normativa relativa all'inquadramento, ai profili contrattuali e alle qualifiche che, oltre a fornire un adeguato riconoscimento della categoria, ne garantirebbe anche l'operatività;
l'ordinamento di polizia locale, nonostante i tentativi di rettifica portata avanti nel corso delle ultime legislature, è ancora informato alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che tuttavia non rispecchia l'evoluzione funzionale e le specificità assunte negli anni dalla polizia locale;
è opportuno ricordare, a titolo di esempio, le ambiguità normative attualmente vigenti relativamente alla qualifica di polizia giudizi aria, derivanti dal combinato disposto dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge 65/86, che tuttavia risultano anacronistiche rispetto all'evoluzione funzionale e operativa della categoria. Infatti la qualifica di polizia giudizi aria è riconosciuta alla polizia locale dall'art. 57 cpp con una grave limitazione temporale (comma 2 lettera b), "quando sono in servizio") e dalla legge 65/86 con una grave limitazione spaziale legata ai limiti " dell'ente territoriale di appartenenza" (del codice di procedura penale);
entrambe le normative risultano ormai anacronistiche e dovrebbero essere rettificate per eliminare i limiti spaziotemporali consentendo che, quando si riveli necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni - ad esempio investigative -, tali limiti siano da considerarsi superabili. Una tale rettifica normativa si rende imprescindibile anche ai fini degli obiettivi di efficace gestione del territorio previsti dal provvedimento in esame;
considerato inoltre che:
sussistono criticità anche in relazione ad ambiguità normative in relazione al porto dell'arma in dotazione del personale di Polizia Locale, che oltre ad avere risvolti penalizzanti sull'operatività della categoria, sono attualmente fonte di un crescente contenzioso giudiziario;
la possibilità di porto d'armi senza licenza per il personale di Polizia locale è definito in relazione alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 comma 5 della legge 65/86: "Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4";
tale qualifica risulta permanente a meno di perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo e tuttavia lo stesso comma 5 sembra definime limiti relativi all'ambito territoriale di appartenenza;
è opportuno evidenziare tuttavia che il DM 45/87 recante regolamento di esecuzione della legge 65/86 prevede all'art. 6, comma 1 che "Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale le modalità di assegnazione dell'arma agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza determinando altresì: a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa; b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta" e al successivo comma 2 che "Per le armi assegnate ai sensi del 1º comma lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti";
l'ambiguità normativa relativamente alla sussistenza o meno di limiti alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e al conseguente risvolto in tema di limitazioni al porto dell'arma d'ordinanza, oltre a non rispecchiare minimamente la sopraccitata evoluzione funzionale, mal si concilia sia con le esigenze operative e di indagine che interessano attualmente il corpo di Polizia Locale a fronte dei mutati contesti operativi, sia con gli stessi obblighi di intervento fuori servizio di cui sono oggetto gli agenti di Polizia Locale, sia con l'obbligo di custodia di cui all'art.20 della legge 110/75 avente natura continuativa;
in inoltre da menzionare l'ulteriore elemento di criticità rappresentato dall'inquadramento contrattuale degli agenti di Polizia Locale, che attualmente sono configurati secondo il regime privatistico di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) nonostante le peculiarità operativo funzionali della categoria che non sono assimilabili al restante personale della pubblica amministrazione e devono essere invece configurati secondo autonome disposizioni ordinamentali che ne rispecchino i profili operativi e di rischiosità, inquadrando la Polizia locale all'interno dell'articolo 3 del TUPI, analogamente alle altre forze di Polizia,
impegna il Governo a predisporre le opportune misure per rettificare le criticità evidenziate in premessa, con particolare riferimento al superamento delle limitazioni della qualifica di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 cpp, alle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e alla ridefinizione contrattuale in regime pubblicistico, nonché ad avviare le opportune misure al fine di definire un nuovo inquadramento della Polizia Locale che ne rispecchi l'evoluzione funzionaIe garantendone l'operatività.
(numerazione resoconto Senato G7.100)
(9/2754/13)
DI BIAGIO