• C. 302-3674-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 12 aprile 2017); TERROSI Alessandra, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3674 Norme in materia di produzione biologica
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 302-3674-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 302, d'iniziativa dei deputati
FIORIO, CENNI, PRINA, ROMANINI
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico
Presentata il 16 marzo 2013
e
n. 3674, d'iniziativa dei deputati
CASTIELLO, RICCARDO GALLO, GULLO, SQUERI
Norme in materia di produzione biologica
Presentata il 15 marzo 2016
(Relatrice: TERROSI)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 12 aprile 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 302 e 3674, si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 302 Fiorio ed abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico»;

          osservato, preliminarmente, che la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa comunitaria e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08, mentre la normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali;

          preso atto che l'articolo 1, comma 2, del testo definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione delle emissioni inquinanti stabilita a livello europeo;

          rilevato, dunque, sotto il profilo del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che tale disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalla materia «agricoltura», riconducibile alla competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e che in tale ambito rilevano altresì le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» - tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il regolamento n. 834 del 2007 - «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed s) della Costituzione;

          osservato che vengono altresì in rilievo le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la materia «formazione professionale», di competenza residuale regionale ai sensi del citato articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

          ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);

          preso atto che il testo del provvedimento, all'articolo 2, prevede che l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa comunitaria;

          rilevato poi che l'articolo 3 individua nelle regioni e province autonome le autorità locali competenti, disponendo che le attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con il metodo biologico siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti;

          valutate con favore le disposizioni che prevedono espressamente il coinvolgimento delle regioni, tra cui: l'articolo 4, comma 3, laddove è prescritto che tre rappresentanti delle regioni siano indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome perché partecipino al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica; gli articoli 6 (comma 3), 8 (comma 1), 9 (comma 1-ter), 11 (comma 1) e 12 (comma 5), dove si prevede l'intesa della Conferenza Stato-regioni nell'emanazione di diversi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          osservato che l'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca;

          valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nella definizione del richiamato Piano d'azione nazionale, alla luce della coesistenza di competenze legislative statali e regionali nelle materie dell'agricoltura e della tutela dell'ecosistema;

          tenuto conto, peraltro, che, in base al successivo articolo 6, comma 3, resta fermo che la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel piano d'azione avviene previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

          osservato che l'articolo 7 prevede che lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola effettuata con metodo biologico e che, in tale ambito, è altresì richiamato il decreto di riparto delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, di intesa con la Conferenza Stato-regioni;

          ricordato che nel quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione, che ha affidato la ricerca scientifica e tecnologica alla competenza legislativa concorrente, la Corte costituzionale ha evidenziato che «la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, in quanto tale in grado di

rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati» (sentenze nn. 423 del 2004 e 31 del 2005), rilevando altresì che la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione (sentenza n. 133 del 2006);

          osservato poi che l'articolo 8 – in base al quale lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi – attribuisce ad un decreto ministeriale, da adottare di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale, materia che, come specificato anche nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, rientra tra gli ambiti di competenza esclusiva regionale;

          ricordato che, in tema di istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50 del 2005 la Corte costituzionale ha evidenziato, sotto un profilo generale, come la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguardi l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi;

          rilevato che, secondo la medesima sentenza n. 50 del 2005, non è compresa, invece, nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile;

          osservato, infine, che l'articolo 10 prevede l'istituzione di un Tavolo di filiera dei prodotti biologici, che ha il compito di proporre al Ministero - che svolge compiti di verifica della compatibilità comunitaria - le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali;

          richiamata l'esigenza di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'ambito del medesimo articolo 10,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          agli articoli 5 e 10, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni alla luce delle considerazioni svolte in premessa.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

          condivise pienamente le finalità del provvedimento, il quale, nel favorire lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare effettuata secondo metodi biologici, intende perseguire gli obiettivi di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, favorire la sicurezza alimentare, sostenere lo sviluppo rurale, salvaguardare l'ambiente e la biodiversità, tutelare il benessere degli animali, nonché ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante: Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (C. 302 Fiorio e abb.);

          sottolineato positivamente che il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, prevede tra i suoi obiettivi l'incentivazione al consumo di prodotti biologici anche attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo;

          apprezzate le disposizioni recate dal Titolo V del testo unificato, in materia di organizzazione della produzione e del mercato e condivisa in particolare la definizione dei distretti biologici che si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e hanno tra le finalità quella di promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agrituristica e il turismo rurale;

          valutata positivamente la disposizione, al comma 3 dell'articolo 10, per cui le intese di filiera, pur potendo prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza

diretta una limitazione del volume di offerta, non possono comportare restrizioni della concorrenza;

          condivise le finalità dell'articolo 12 sulle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, le quali, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, perseguono, tra le altre, la finalità di migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati

          sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 302 e n. 3674, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;

          espresso apprezzamento per i contenuti del provvedimento, che intende definire una disciplina organica della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, con particolare riferimento al sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, ai distretti biologici, all'organizzazione della produzione e del mercato, nonché agli strumenti di sostegno di carattere finanziario allo sviluppo dell'agricoltura biologica;

          rilevato che l'articolo 8 prevede la promozione, da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della formazione teorico-pratica di tecnici e operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i relativi controlli ispettivi;

          considerato che il medesimo articolo 8 rinvia la definizione dei principi in base ai quali le Regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale a un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel procedimento di adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, chiamato a definire i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale, con riferimento alla produzione agricola con metodi biologici, di tecnici e operatori nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere controlli ispettivi.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abbinata, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico», quale risultante dagli emendamenti approvati;

          condivise, in generale, le finalità del provvedimento in esame, anche in relazione all'attenzione posta ai temi della tutela della salute e della sicurezza alimentare,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e 3674 Castiello recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico»;

          ricordato che il provvedimento in titolo si concentra, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, sul sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, sui distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato e sugli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

          visto in particolare l'articolo 13, in materia di sementi biologiche, che modifica l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, introducendovi un nuovo comma 6-bis, al fine di prevedere che anche agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, siano riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio;

          rilevato che la medesima disposizione prevede altresì che analoga facoltà di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio sia riconosciuta anche agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione, o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione;

          osservato che tale ultima disposizione riconosce agli agricoltori il diritto di vendita diretta e di libero scambio di tutte le sementi e non unicamente di quelle prodotte in regime biologico, e che tale previsione non appare omogenea con il contenuto prevalente del provvedimento, specificamente rivolto a disciplinare il settore del biologico;

          ritenuto altresì opportuno garantire, in linea generale, in ottemperanza al principio di necessaria pubblicità, che la vendita e lo scambio delle sementi avvenga con modalità che consentano di identificare le varietà vendute o scambiate, al fine di assicurare adeguata tutela per gli utilizzatori o consumatori delle medesime;

          preso atto inoltre che l'articolo 6 del testo unificato in titolo istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinando all'agricoltura biologica le risorse precedentemente destinate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, più in generale, al Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità;

          ritenuto al riguardo opportuno che sia valutata la possibilità di destinare risorse, oltre che all'agricoltura biologica, anche all'innovazione in agricoltura e alla sostenibilità della filiera agroalimentare;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità, con finalità di omogeneità e coerenza del provvedimento in titolo, di modificare

l'articolo 13 del provvedimento nel senso di prevedere, al comma 1, capoverso 6-bis), secondo periodo, che il riferimento agli agricoltori che producono sementi, riguardi esclusivamente le sementi biologiche.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica «attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra» stabiliti a livello europeo;

          rilevato che la disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, incidendo in primis sulla materia «agricoltura», ascritta alla competenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), ma interessando al contempo le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea», dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007, «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a), e), l) ed s)), le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) nonché la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza regionale;

          considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (ex plurimis, sentenze n. 7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003);

          preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (art. 3), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (art. 2);

          evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

          sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-ter, 11, comma 1, e 12, comma 5, che richiedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: a) determinare la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; b) a definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori del biologico; c) disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; d) stabilire i criteri ed i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; e) provvedere al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del biologico;

          rilevato peraltro che un uguale coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia di competenza regionale «agricoltura»;

          sottolineato infine che l'articolo 13 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, che incide direttamente sulla materia di competenza regionale «agricoltura», alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.


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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Capo I
NORME GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

          a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

          b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;

          c) gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

      2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici

agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
      3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.
Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI
Art. 2.
(Autorità nazionale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

Art. 3.
(Autorità locali).

      1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

Capo III
ORGANISMI DI SETTORE
Art. 4.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

      1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».


      2. Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e al Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.
      3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e da un rappresentante dei distretti biologici di cui all'articolo 10. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.
      4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

          a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

          b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

          c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

          d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

      5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
E DI FINANZIAMENTO
Art. 5.
(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

      1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.
      2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

          a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di

attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

          b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

          c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;

          d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;

          e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

          f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

          g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera d).

      3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

Art. 6.
(Fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica).

      1. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza

con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204/ del 1º luglio 2014.
      2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.
      3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
      4. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
      5. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. I contributi sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'omissione del versamento del contributo di cui al citato articolo 59, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; il versamento del contributo in misura inferiore al dovuto comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
Art. 7.
(Contratti di rete tra gli operatori
della filiera biologica).

      1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 8.
(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata
nel settore della produzione agricola biologica).

      1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.
      2. Per le finalità di cui al comma 1:

          a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato

l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

          b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo finalizzate alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;

          c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

          d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 6, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.
(Formazione professionale).

      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO
Art. 10.
(Distretti biologici).

      1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significative:

          a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

          b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

      2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche

di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.
      3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
      4. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
      5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

          a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

          b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

          c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

          d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

          e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la

somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

          f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico.

      6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative.
      7. Il Comitato direttivo del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.
      8. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
      9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico.

Art. 11.
(Organizzazioni interprofessionali
nella filiera biologica).

      1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

          a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

          b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici;

          c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

              1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

              2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

              3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

              4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

              5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

              6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

              7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

      2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
      3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al

minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.
      4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
      5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o una organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.
      6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

          b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al

comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

          c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

      7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
      8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi

agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
      9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.
      10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
      11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
      12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
      13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
Art. 12.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

      1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari

presenti nel Tavolo oppure le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

          a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

          b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

          c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

          d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

          e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

          f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

      3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali.
      4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.


      6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
Art. 13.
(Organizzazioni dei produttori biologici).

      1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
      2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.
      3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

          a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

          b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

              1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

              2) gestire le crisi di mercato;

              3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

              4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

              5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

      4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

          a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

          b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

          c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

          d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

          e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di

almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

          f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima;

          g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

          h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

          i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

          l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

      5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Art. 14.
(Sementi biologiche).

      1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

          «6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno

evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro italiano varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.
      2. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
      3. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 16.
(Norma di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.