C. 4356 EPUB Proposta di legge presentata l'8 marzo 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4356 Modifica dell'articolo 57 e abrogazione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione e di elettorato attivo del Senato della Repubblica
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4356 |
La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 35 del 2017, ha affermato che «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee», mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima della sentenza, aveva affermato che anche allo scopo «di consentire nuove elezioni con esiti chiari è necessario dotare il nostro Paese di leggi elettorali, per la Camera e per il Senato, che non siano, come in questo momento, l'una fortemente maggioritaria e l'altra assolutamente proporzionale ma siano omogenee e non inconciliabili fra di esse».
Il bicameralismo paritario disegnato della Carta fondamentale impone al Governo di godere di un rapporto di fiducia sia con la Camera dei deputati che con il Senato della Repubblica e per tale ragione appare necessario intervenire anche a livello costituzionale per rimuovere le vistose asimmetrie presenti nelle modalità di composizione delle due Camere e per dare ai cittadini tra i 18 e i 25 anni di età, già elettori alla Camera, la possibilità di esprimere il proprio voto anche per il Senato.
L'intervento sull'articolo 57 della Costituzione mira a eliminare la previsione secondo cui il Senato viene eletto «a base regionale», lasciando quindi al legislatore la possibilità di disegnare un sistema elettorale che possa prevedere una distribuzione dei seggi anche a livello nazionale, macroregionale o subregionale. La presente proposta di legge costituzionale abroga anche la disposizione secondo cui ogni regione debba avere un numero minimo di sette senatori, norma, quest'ultima, foriera di illogiche sovrarappresentazioni, basti pensare alla regione Basilicata che attualmente elegge più senatori che deputati. Restano ferme, invece, le disposizioni tese a garantire un senatore alla regione Valle d'Aosta e due senatori alla regione Molise.
L'abrogazione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è invece necessaria per rendere omogeneo il corpo elettorale chiamato ad esprimersi per l'elezione di Camera e Senato, consentendo ai cittadini maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di età la facoltà di votare anche per l'elezione di quest'ultimo.
La presente proposta di legge costituzionale si prefigge, quindi, lo scopo di attenuare la potenziale instabilità dei governi derivante dai possibili differenti equilibri presenti nei due rami del Parlamento.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
I senatori sono trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Il Molise ha due senatori, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentosei e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».
1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è abrogato.