• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.1/00407 premesso che: il 27 marzo 2014 presso la Corte di giustizia europea è prevista l'udienza per rispondere alle questioni di pregiudizialità sollevate sia dal tribunale di Napoli...



Atto Camera

Mozione 1-00407presentato daGIORDANO Giancarlotesto diLunedì 24 marzo 2014, seduta n. 196

La Camera,
premesso che:
il 27 marzo 2014 presso la Corte di giustizia europea è prevista l'udienza per rispondere alle questioni di pregiudizialità sollevate sia dal tribunale di Napoli (GUCE, C 141/11-2013) che dalla Corte Costituzionale (GUCE, C 313/7-2010) sulla legittimità della norme italiane che, per i lavoratori della scuola, acconsentono di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato in maniera continuativa ed estesa ben oltre il limite massimo dei 36 mesi fissati dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; lo scopo della normativa europea è stato quello di dare dignità al lavoro migliorando la qualità di quello precario e garantire, così, l'applicazione del principio di non discriminazione nonché di prevenzione di ogni abuso derivante dall'utilizzo del susseguirsi di contratti o di rapporti di lavoro temporanei;
nel nostro Paese si continuano ad infrangere, ormai da troppi anni, le clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla citata direttiva europea che affermano, rispettivamente e con chiarezza, che:
«Clausola 4.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Clausola 5.
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati «successivi»;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato»;
l'attuale normativa italiana sul precariato, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, deve essere cambiata al più presto in quanto in profondo contrasto con il diritto comunitario e con le legittime rivendicazioni dei tanti lavoratori precari che hanno presentato i ricorsi al tribunale del lavoro e che si son già visti riconoscere il diritto alla parità di trattamento con il personale di ruolo; infatti, si susseguono sentenze anche della magistratura italiana che condannano e disapplicano l'attuale normativa che addirittura sanziona, per le pubbliche amministrazioni, l'assunzione o l'impiego di lavoratori attraverso la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo n.165 del 2001 – «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» – articolo 36 (utilizzo di contratti di lavoro flessibile));
il nostro Paese, pertanto, per sua colpa e inefficienza, potrà essere condannato per infrazione del diritto comunitario dalla Corte di giustizia europea che porrà così fine all'uso e all'abuso dei contratti a termine e alla disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato che svolgono lo stesso lavoro. Un risultato decisivo per migliaia di lavoratori precari di lungo corso che dovranno essere stabilizzati e vedranno riconosciuto l'impegno e il lavoro con cui in questi anni hanno garantito il funzionamento della scuola pubblica;
esiste un'altra situazione, in cui la discriminazione a carico di lavoratori a tempo determinato appare inequivocabilmente evidente, determinatasi con riferimento all'applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», che prevede il reclutamento dei docenti universitari di ruolo di prima e seconda fascia con una procedura in due fasi: una prima imperniata su concorsi pubblici di abilitazione nazionale ed una seconda basata su concorsi pubblici di chiamata da esperirsi dai singoli atenei;
si è ora per la prima volta completato l'espletamento dei concorsi nazionali previsti dalla citata legge n. 240 del 2010;
i concorsi hanno portato a conseguire l'abilitazione per la prima e la seconda fascia sia candidati già strutturati con un rapporto a tempo indeterminato (come professori associati o ricercatori) sia candidati non strutturati legati ad un'università da contratti d'insegnamento a tempo determinato, conclusi, uno dopo l'altro, anno per anno;
l'articolo 24 della legge prevede che un singolo ateneo, con risorse ad hoc, apra concorsi per la chiamata di abilitati riservati a professori di seconda fascia e ricercatori in servizio in tale ateneo e non prevede che questo, con risorse proprie ad hoc, apra concorsi riservati a docenti non strutturati ad esso legati da un contratto annuale ancorché ripetuto di anno in anno;
è evidente che alla chiamata di questa categoria di docenti legati all'università da contratti a tempo determinato, che hanno ottenuto un'abilitazione sulla base di concorsi pubblici nazionali, non si può opporre il principio secondo cui un'amministrazione pubblica non può assumere senza concorso,

impegna il Governo

a provvedere immediatamente, ancor prima della prevedibile condanna per infrazione, ad adottare iniziative normative per superare l'inadeguatezza della normativa in vigore relativa al sistema contrattuale del lavoro, avendo riguardo ai principi sanciti dalla citata direttiva europea e programmare, pertanto, un piano di stabilizzazione del personale precario sulla base di tutti i posti effettivamente vacanti.
(1-00407) «Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Di Salvo, Costantino, Fratoianni, Airaudo, Placido, Paglia».