Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.7/01244 premesso che:
l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate (cosiddetto «Bonus...
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-01244presentato daCRIPPA Davidetesto diMartedì 18 aprile 2017, seduta n. 780
La X Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate (cosiddetto «Bonus elettrico») ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo, in particolare, una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate e attribuendo all'allora Ministero delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione;
in attuazione della direttiva europea 2003/54/CE, che già prevedeva l'adozione da parte degli Stati membri di misure a tutela e a favore di clienti vulnerabili, il bonus è stato esteso non solo ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche a quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
lo stesso bonus previsto per la componente elettrica è riconosciuto agli stessi soggetti per le utenze di gas e settore idrico;
con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 n. 29998 sono stati definiti i criteri di accesso e di erogazione dei bonus. In particolare, quanto al parametro di accesso al beneficio e all'individuazione della fascia di clienti finali in disagio economico, il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare l'indicatore di situazione economica equivalente, Isee, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, quale strumento ampiamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali. Per gli utenti domestici con grave disagio fisico, invece, il riconoscimento è stato subordinato alla presenza, nel luogo di erogazione della prestazione elettrica, di un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita;
quanto alle modalità di accesso ai bonus è stato previsto, sia per i soggetti con disagio economico, che per quelli con grave malattia fisica, che il riconoscimento avvenga «su richiesta» dell'utente il quale dovrà presentare un'apposita domanda presso il comune di residenza o presso un altro ente designato dal comune (CAF, ad esempio), utilizzando gli appositi moduli e depositando la necessaria documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio (l'attestazione Isee per i casi di disagio economico ovvero, nei casi di persone affette da grave malattia, il certificato Asl che attesti la situazione di grave condizione di salute e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale);
il recente decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016 ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del bonus, elevando la soglia Isee da 7.500 euro (prevista dal precedente decreto ministeriale del 2007) ad euro 8.107,5; ma ha, altresì, confermato le modalità di accesso al bonus che continuerà ad essere erogato su richiesta dell'utente, seppure agevolato nella presentazione, con l'introduzione della possibilità di inoltrare la richiesta in via telematica;
i criteri e le modalità di accesso stabilite a livello ministeriale, fanno sì che, allo stato attuale, i bonus siano attribuiti soltanto da una minoranza degli aventi diritto. I dati offerti dalle associazioni dei consumatori rappresentano una situazione sconcertante: secondo uno studio di 15 associazioni dei consumatori, realizzato nell'ambito del progetto «Bonus a sapersi», sarebbero circa due milioni le famiglie che potrebbero beneficiare degli sconti e che non lo hanno richiesto; su base annua, nel 2016, solo il 34 per cento degli aventi diritto al bonus elettrico lo ha di fatto richiesto (il 27 per cento per gli aventi diritto al bonus gas). Di questi, oltre un terzo non avrebbe rinnovato la domanda;
le ragioni della mancata erogazione del bonus, pur sussistendone i presupposti, vanno ricercati, secondo i dati emersi dallo studio, nella complessità dell’iter di accesso al beneficio;
in un tale contesto, sarebbe dunque auspicabile un intervento di riforma volto alla semplificazione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione, al fine di garantire l'attribuzione dei bonus alla totalità degli aventi diritto;
in tal senso, andrebbe rivista la procedura di riconoscimento del bonus, preferendo, all'attuale sistema «a richiesta» dell'utente, l'erogazione automatica del bonus direttamente da parte del fornitore del servizio, proprio in considerazione delle condizioni di disagio e di sofferenza, come peraltro già previsto (a decorrere dal 2010) per i possessori della Social Card (per i quali l'erogazione del bonus avviene automaticamente in bolletta senza alcuna richiesta dell'utente);
tale finalità potrebbe essere concretamente attuata anche attraverso la revisione dei parametri di accesso al beneficio, con particolare riferimento alle condizioni di disagio economico, che potrebbero individuarsi su base reddituale (e non più in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente), agevolando in tal modo anche lo scambio delle informazioni necessarie all'erogazione dei bonus tra le autorità competenti (contrariamente a quanto accadrebbe per i dati necessari alla compilazione dell'Isee,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per prevedere che l'erogazione dei bonus energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o con grave malattia avvenga in modo automatico senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire le medesime condizioni di accesso al beneficio da parte della platea degli aventi diritto;
in attuazione del precedente impegno, a valutare l'opportunità di rivedere le condizioni di accesso al bonus, sostituendo l'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus e valutando la possibilità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di ampliare la platea dei beneficiari.
(7-01244) «Crippa, Sibilia, Vallascas, Alberti».