• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01142-A/015    premesso che:     il provvedimento all'esame disciplina il consenso informato e la relazione esistente tra il medico e il paziente, nell'obiettivo di realizzare una relazione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01142-A/015presentato daGIORDANO Silviatesto diGiovedì 20 aprile 2017, seduta n. 782

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame disciplina il consenso informato e la relazione esistente tra il medico e il paziente, nell'obiettivo di realizzare una relazione serena per entrambi e valorizzando anche la relazione di cura nel rispetto delle scelte terapeutiche di ciascun individuo, come tutelate sia dalla nostra Costituzione e sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Pertanto si disciplina e garantisce il diritto di ciascuno ad essere informato esaustivamente sia direttamente sia tramite altre persone da lui indicate e il susseguente diritto di esprimere la propria volontà sui trattamenti sanitari attuali e futuri ed il rispetto di tale volontà;
    dopo il consenso informato, secondo una prospettiva logica e consequenziale, il provvedimento disciplina quindi le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) alle quali il medico è tenuto ad attenersi senza incorrere in responsabilità civili e penali;
    il testo disciplina inoltre la pianificazione delle cure che, tenendo conto dell'evolversi e delle conseguenze di una patologia cronica, invalidante o caratterizzata da una inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, consente al paziente di progettare e condividere il percorso di cura che avrà valore anche quando il paziente venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più esprimere la propria volontà;
    una disposizione transitoria infine consente di salvaguardare le disposizioni anticipate di trattamento rese in periodi antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento;
   considerato che:
    dunque, nel provvedimento emerge chiaramente la centralità della volontà del paziente e, in tal senso, esso può senz'altro considerarsi un primo passo avanti di civiltà e concreta attuazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione ove è scritto che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»;
    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (carta di Nizza), sancisce all'articolo 3 – Diritto all'integrità della persona – che: «Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato»; quindi, a seguito della promulgazione della Carta di Nizza, il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non è più soltanto un requisito di liceità del trattamento, ma è, prima di tutto, un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona;
    è indubbio che il diritto di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari è una estrinsecazione della tutela della dignità umana apportando così un ribaltamento di prospettive. Secondo una ormai superata giurisprudenza, il medico era ritenuto l'unico dominus della strategia terapeutica e il paziente, pertanto, veniva considerato come semplice destinatario di scelte di stretta competenza del sanitario, anche quando riguardavano la qualità della sua vita. Oggi invece il requisito del consenso libero e consapevole del paziente diventa il presupposto di legittimità dell'operato del medico, altrimenti illecito, e costituisce l'aspetto più importante dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi anni» in tema di responsabilità medica;
    a conferma di ciò, il codice deontologico medico approvato il 18 maggio 2014, prescrive all'articolo 35 che: «L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato» e all'articolo 38: «Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali»;
    la Cassazione con la sentenza 21748 del 2007 afferma che: «Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente, la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi»;
    ed aggiunge: «Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale, proclamata inviolabile dall'articolo 3 della Costituzione. Ne discende che non è attribuibile al medico un generale «diritto di curare» a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire con il solo limite della propria coscienza... il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi»;
    e ancora la Corte: «... ritiene che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo coattiva... Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro di una alleanza terapeutica che tiene uniti il malato e il medico nella ricerca – insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto e la massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza e c’è, prima ancora il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato autentico ed attuale»;
    tuttavia, la promozione e valorizzazione della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico» rischia di tradursi in una mera dichiarazione di principio dato che non sono previste sanzioni, neanche di sola natura disciplinare, nei confronti del medico che tenga un comportamento che ostacoli la formazione del consenso informato da parte del paziente;
    pertanto, ai fini della piena attuazione del presente provvedimento, sarebbe utile adeguare i Codici deontologici, affinché sia scongiurato il rischio che essi possano in qualche modo legittimare il medico a non rispettare la volontà espressa dal paziente,

impegna il Governo

ad attivarsi nelle sedi opportune affinché, in tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sia pienamente garantita la volontà, comunque manifestata, del paziente, nel pieno rispetto dei princìpi di cui alla presente proposta di legge, che risultano in armonia con i principi della nostra Costituzione e legittimati dalla giurisprudenza interna e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
9/1142-A/15. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Baroni.