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Atto a cui si riferisce:
C.2004 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2004


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011
Presentata il 27 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riprende il disegno di legge n. 3600 depositato l'11 dicembre 2012 al Senato nel corso della XVI legislatura, sul quale, per la fine anticipata di quella legislatura, non era, nemmeno iniziato l'esame nella competente Commissione. Il disegno di legge in questione era stato presentato dall'allora Ministro per gli affari esteri, Terzi di Sant'Agata, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
      L'atto internazionale di cui si chiede la ratifica costituisce un nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, che si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi.
      Con il nuovo Accordo, dunque, si intende sostituire le precedenti intese in materia, ormai obsolete (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971 e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990). Ma le ragioni dell'adozione dell'Accordo risiedono anche nella presa d'atto degli intervenuti cambiamenti politici e dell'evoluzione che la collaborazione in campo culturale scientifico e tecnologico ha avuto negli ultimi anni. La Repubblica ceca è infatti divenuto Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa quindi a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.
      L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone, da una parte, di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali, fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, l'Accordo consentirà di promuovere e incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'attività di cooperazione universitaria, l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando nondimeno la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
      Il testo si compone di un preambolo e venti articoli.
      L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti:

          1) gli articoli 1 e 2 individuano le finalità e i settori prioritari di collaborazione;

          2) gli articoli da 3 a 14 riguardano i campi di collaborazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica;

          3) gli articoli 15 e 16 stabiliscono le modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;

          4) gli articoli da 17 a 20 recano le clausole di entrata in vigore, di modifica, di risoluzione delle controversie, la durata e l'eventuale denuncia dell'Accordo stesso.

      Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo, ovvero il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca.
      L'articolo 1 esemplifica la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti, nonché degli Accordi internazionali di cui gli Stati contraenti siano eventualmente parte. A tale ultimo riguardo, l'Italia annette particolare importanza ai princìpi e agli obblighi cui è tenuta ai sensi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati, non ancora entrata in vigore nella Repubblica ceca, ma prossima alla ratifica, allorché sarà completato il processo di revisione del codice civile.
      L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.
      L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario.
      L'articolo 4 evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, sia a quelli promossi da organismi internazionali regionali, in particolare l'INCE; in aggiunta auspica la collaborazione tra enti locali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell'Accordo.
      L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, anche mediante la stipula di accordi diretti, nei settori della scienza e della

ricerca, mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi.
      L'articolo 6 si riferisce alle forme di cooperazione in ambito culturale e artistico, incluse l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative (visive e applicate), il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre e rassegne, nonché la traduzione di opere letterarie e scientifiche.
      L'articolo 7 è costituito da due commi, il primo inteso a incoraggiare e facilitare l'attività delle istituzioni culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale, il secondo a favorire lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante.
      L'articolo 8 è costituito da due commi:

          il comma 1 si riferisce alla collaborazione in campo archeologico;

          il comma 2 mira a sostenere la cooperazione fra le competenti amministrazioni dei due Paesi nei settori della salvaguardia, conservazione, restauro e gestione dei rispettivi patrimoni archeologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico.

      L'articolo 9 si riferisce all'impegno delle Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970, mentre il riferimento agli obblighi di cui alla Convenzione UNIDROIT del 1995 è stato riassorbito attraverso il rinvio generale al rispetto degli obblighi posti dalle Convenzioni di cui gli Stati siano eventualmente parte inserito all'articolo 1.
      L'articolo 10 indica gli strumenti di cooperazione nel campo della letteratura didattica e scientifica, dell'archivistica, nonché fra musei, biblioteche e nel settore dell'educazione fisica e dello sport. Tale cooperazione si attuerà attraverso scambi di visite di esperti e di documentazione.
      L'articolo 11 mira a sviluppare la collaborazione reciproca nel settore della gioventù con scambi di informazioni ed esperienze, anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ.
      L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti.
      L'articolo 13, costituito da due commi, enumera gli strumenti di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno progressivamente considerati prioritari ai sensi dei Protocolli esecutivi dell'Accordo. Il comma 2 indica le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, organizzazione di conferenze, simposi e seminari, realizzazione di ricerche comuni e ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata fra le Parti contraenti.
      L'articolo 14, costituito da due commi, enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti. Il comma 2 indica nel Ministero italiano per i beni e le attività culturali e nel Ministero ceco della cultura le amministrazioni governative competenti per materia.
      L'articolo 15 istituisce una commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali e cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione.
      L'articolo 16 sancisce altresì la facoltà degli organi competenti delle Parti contraenti di procedere alla stipula di protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni e iniziative concrete di cooperazione.
      L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e formalizza

la contestuale cessazione dell'effetto delle disposizioni dei precedenti Accordi del 18 maggio 1971 e del 30 novembre 1990.
      L'articolo 18 specifica le procedure da adottare per apportare modifiche all'Accordo. L'articolo 19 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato).
      Infine, l'articolo 20, costituito da due commi, definisce la durata dell'Accordo (a tempo indeterminato) e le modalità per denunciare l'Accordo stesso, disponendo nel contempo la salvaguardia sino a esaurimento dei programmi di cooperazione in corso alla data di dispiegamento degli effetti di un'eventuale denuncia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2014 del medesimo accordo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.