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Atto a cui si riferisce:
C.4429 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4429


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VILLAROSA, ALBERTI, PESCO, PISANO, RUOCCO, SIBILIA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena
Presentata il 13 aprile 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La crisi finanziaria della banca Monte dei Paschi di Siena e i necessari interventi dello Stato italiano al fine di ridurre gli effetti pregiudizievoli a carico dei risparmiatori induce il Parlamento a valutare le inefficienze del sistema e le eventuali responsabilità degli organi di vigilanza. A tale fine, con la presente proposta di legge si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Banca Monte dei Paschi di Siena, della fondazione Monte dei Paschi di Siena e, conseguentemente, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia.
      L'articolo 1 descrive il campo d'azione della Commissione di inchiesta e delinea il dettaglio degli oggetti sui quali indagare, con particolare attenzione alle operazioni di acquisizione societaria e all'attività su strumenti finanziari derivati.
      L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione nonché la sua struttura, la durata della sua attività e le modalità di relazione alle Camere.
      L'articolo 3 definisce i poteri della Commissione.
      L'articolo 4 determina gli obblighi di segretezza.
      L'articolo 5 delinea l'organizzazione interna della Commissione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e le eventuali connesse responsabilità, anche politiche, che hanno causato il dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito denominata «MPS».
      2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario della banca MPS indagando, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

          a) gli atti correlati alla costituzione, nel 1995, della fondazione bancaria e alla privatizzazione della banca e gli atti che hanno implicato la cessione delle quote azionarie della banca MPS fino al 35 per cento attuale;

          b) gli atti con cui si è proceduto alle dismissioni di beni patrimoniali di proprietà della banca MPS finalizzate a coprire le perdite e garantire utili alla fondazione bancaria dal 1995 al 2000 e fino all'attuale situazione di dissesto finanziario e patrimoniale;

          c) le eventuali responsabilità di soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori, che l'ordinamento attribuisce loro, e l'eventuale conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;

          d) la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e clienti, sia da parte della banca MPS, sia

da parte degli organi di vigilanza e controllo;

          e) la coerenza dell'attività svolta dalla fondazione MPS dal 1999 al 2012 in relazione al dettato del proprio statuto;

          f) le criticità delle operazioni di acquisizione della Banca popolare Antoniana veneta (di seguito denominata «Antonveneta») e della Banca del Salento – Banca 121, verificando la convenienza e l'economicità delle acquisizioni rispetto al valore effettivo degli istituti acquisiti, nonché la correttezza della valutazione delle situazioni patrimoniali di Antonveneta e Banca del Salento, confrontandole con le valutazioni effettuate all'epoca da parte di altri istituti di credito interessati all'acquisizione delle citate banche;

          g) l'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e l'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

          h) la congruità tra eventuali bonus e piani di assegnazione di azioni di amministratori e dirigenti (stock options) in relazione alla profittabilità per la banca MPS dell'operato del consiglio di amministrazione;

          i) le criticità delle operazioni in strumenti finanziari derivati compiute dalla banca MPS, valutando per ciascuna l'esito in termini di plusvalenze o minusvalenze, nonché l'attività sottostante da cui dipende ciascun derivato;

          l) la correttezza dell'operato dei vertici della banca MPS e della fondazione MPS rispetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato;

          m) la relazione tra le variazioni di valutazione del merito creditizio (rating) da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di controllo e vigilanza;

          n) la valutazione dell'adeguatezza del piano di ristrutturazione e della situazione patrimoniale della banca MPS, eseguita per la sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari emessi dalla banca MPS per 3,9 miliardi di euro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.
(Composizione e durata).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
      4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
      5. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
      6. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.
      3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.
      6. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa informazioni relative alle attività svolte e alle informazioni acquisite sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta. Può altresì ottenere la documentazione prodotta dalle società di revisione contabile sui medesimi fatti.


      7. La Commissione può acquisire in copia la documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, eseguite ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ove attinenti ai fatti oggetto dell'inchiesta.
      8. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili alla Commissione i segreti professionale e bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
      9. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      10. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      11. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.
      12. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 10, 11 e 12.


      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite annuo massimo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.