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Atto a cui si riferisce:
C.1944 Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1944


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRUNO BOSSIO, AMODDIO, ANTEZZA, BARGERO, CENNI, CENSORE, CIMBRO, COCCIA, D'INCECCO, CINZIA MARIA FONTANA, GARAVINI, GASPARINI, GIACOBBE, INCERTI, LODOLINI, MARCHI, MORETTO, NICCHI, PETITTI, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione
Presentata il 10 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, alla luce dell'obiettivo strategico B4 «Formazione a una cultura della differenza, di genere» dell'Unione europea che impone «di recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università, della didattica i saperi innovativi delle donne nel promuovere l'approfondimento culturale e l'educazione al rispetto delle differenze di genere» e in ossequio alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2013, la quale prevede specificamente, all'articolo 14 rubricato «Educazione», l'obbligo di un ripensamento complessivo di saperi e di modalità di relazione all'interno dei sistemi scolastici nazionali al fine di combattere ogni forma di violenza basata sui modelli socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini, introduce l'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
      In particolare, la presente proposta di legge mira a garantire la formazione dell'identità di genere nella scuola attraverso una pratica pedagogica che parte da sé per consentire un radicale ripensamento di sé. Tale pratica è volta anche a realizzare politiche di orientamento dei giovani, al fine di ottenere il superamento degli stereotipi nella scelta delle carriere e di evitare le conseguenti forme di segregazione orizzontale o verticale, in ragione del genere, nel luogo di lavoro.
      La proposta di legge s'incardina, quindi, coerentemente tra i modelli educativi non tradizionali necessari a promuovere nei giovani e nelle famiglie un'educazione alla parità e alla non discriminazione, rispettosa dei diritti e delle libertà fondamentali enunciati nei princìpi democratici degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere nelle attività didattiche).

      1. È istituito, nel sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere promuovendo cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.

Art. 2.
(Affidamento dell'insegnamento dell'educazione di genere).

      1. Le tematiche a contenuto metodologico scientifico e culturale relative all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a se stante e sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
      2. I consigli d'istituto nominano, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.
      3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica

e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.
Art. 3.
(Aggiornamento dei docenti).

      1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce i criteri per il reclutamento, la formazione e la certificazione del personale docente.
      2. Le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e le scuole di specializzazione, nel predisporre i corsi per gli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, e, per quanto di competenza, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana una direttiva che reca disposizioni per l'adeguamento dei programmi di insegnamento alle disposizioni dagli articoli 1, 2 e 3.
      2. Per l'anno scolastico e accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, istituisce opposti corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.


      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, di concetto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, l'adozione di libri di testo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria conformi alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo) e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.
      4. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge.