• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11209    il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano individuate le modalità di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11209presentato daFREGOLENT Silviatesto diMercoledì 26 aprile 2017, seduta n. 784

   FREGOLENT. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle risorse del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377;
   il suddetto fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali, disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, contempla ancora un regime previdenziale a «prestazione definita», ben distante, invece, dal regime a «contribuzione definita» ed a capitalizzazione dei contributi versati, come introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;
   secondo il regime a «prestazione definita», contemplato da numerose forme pensionistiche complementari preesistenti, l'ammontare della prestazione da erogare è prefissata e corrisponde ad una percentuale del reddito o della prestazione corrisposta dalla previdenza obbligatoria, e risulta, pertanto, slegato dall'ammontare dei contributi versati. Tale regime può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai vecchi iscritti;
   già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali di trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958, progetto supportato da una approfondita relazione tecnica predisposta, su formale richiesta del Ministero stesso, dall'Inps, e che avrebbe un impatto neutro sui saldi di finanza pubblica, non comportando oneri a carico della fiscalità generale, a differenza dell'ipotesi di un mancato adeguamento che certamente porterebbe all'obbligo da parte dell'Inps al rimborso dei contributi versati secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni –:
   se ritenga opportuno garantire la tutela della posizione previdenziale maturata ad oggi dai lavoratori esattoriali e la continuità del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, prevedendo, ove ne sussistano i presupposti, nel decreto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-riscossione» come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. (5-11209)