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Atto a cui si riferisce:
C.4217 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4217


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIVATI, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
Presentata l'11 gennaio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni, in Italia, il sistema bancario ha mostrato enormi criticità, dal punto di vista dell'erogazione del credito come dell'allocazione di prodotti finanziari, soprattutto ad alto rischio (presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali). Ciò risulta determinato, da un lato, da regole inadeguate, soprattutto dal punto di vista della vigilanza, e, da un altro lato, da errori, omissioni e violazioni delle stesse. Ciò si è verificato anche perché gli organi di gestione hanno agito spesso in modo inadeguato e irresponsabile, quando non criminale, compromettendo in particolare i risparmi delle persone più deboli e meno esperte.
      Nelle ultime settimane, in particolare, abbiamo assistito a quello che probabilmente – anche per la sua dimensione – rimane il caso più eclatante e preoccupante, quello relativo al Monte dei Paschi di Siena, una banca che vanta una storia importante ma un presente miserrimo. In crisi da tempo, dopo il mancato superamento degli stress test durante l'estate e il successivo fallimento di un piano privato di salvataggio è dovuto intervenire lo Stato – cioè i contribuenti – con un salvataggio a «tutto tondo» e con un impegno non indifferente, appunto, per i contribuenti. Ancora è difficile dire a quanto ammonterà il conto finale per lo Stato.
      Non si tratta, d'altra parte, del primo né dell'unico caso in cui regole inadeguate e una loro cattiva applicazione determinano la crisi di un istituto bancario, con conseguenze pesantissime per i risparmiatori. Nel corso del 2015 e del 2016 abbiamo assistito alle vicende di altre cinque banche: Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Banca delle Marche Spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Banca popolare di Vicenza. Si tratta di vicende che hanno riguardato l'operato degli organi di amministrazione e della dirigenza delle banche medesime, le autorità di vigilanza e il Governo. Ma, d'altra parte, le stesse vicende hanno soprattutto bruciato oltre 2 miliardi di euro di risparmi di cittadini comuni (e non di investitori professionali). Anche nel caso delle banche citate, fin dal 2013 si sono avuti aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni subordinate, senza adeguati controlli e informazioni.
      Si tratta di vicende pesanti rispetto alle quali riteniamo che i rappresentanti dei cittadini, cioè le Camere, debbano intervenire a fare luce ricordando che, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, in tutte le sue forme; disciplina e controlla l'esercizio del credito».
      Certamente l'attuazione di questo articolo richiede adeguati interventi normativi, fino ad ora mancati (non potendosi ritenere tale, ad esempio, il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, che riforma la disciplina delle banche popolari, per alcuni versi addirittura dannoso), ma prima è necessario procedere in Parlamento a chiarire cosa è accaduto e quali ne sono state le ragioni per evitare il ripetersi di episodi analoghi in futuro.
      Per questi motivi riteniamo necessario proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. Alla Commissione spetta l'importante compito di: a) valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali; b) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie; c) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, ai fini di cui alla lettera b), con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità dei poteri di intervento, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi; d) verificare l'attività degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, con particolare riguardo all'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori. Come da previsione costituzionale, l'operato della Commissione non può e non deve sovrapporsi a quello della magistratura, che indaga su singoli casi e alla cui attività l'inchiesta parlamentare porterà ovviamente il massimo rispetto.
      L'indagine deve essere compiuta su un arco temporale ampio (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016) perché i problemi che hanno causato le situazioni di crisi e di dissesto delle banche italiane sono risalenti nel tempo.
      Tutto ciò premesso, appare logicamente consequenziale la necessità di capire fino in fondo ciò che è successo e come sia potuto succedere. Solo così si eviterà il ripetersi di questi eventi e si garantirà il corretto funzionamento del sistema bancario e finanziario, in osservanza dell'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, «per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati» (come previsto dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), nella consapevolezza che solo l'osservanza delle regole può garantire il funzionamento e l'efficienza di qualsiasi sistema.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione. Il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di tre mesi, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.
      3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo tre mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro cinque giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti

della Commissione appartenenti ai gruppi parlamentari di opposizione.
      4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 3.
(Competenze della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali;

          b) verificare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della gestione delle crisi bancarie;

          c) verificare, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, ai fini di cui alla lettera b), con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità dei poteri di intervento, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi;

          d) verificare, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016, l'attività degli organi di gestione degli istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, con particolare riguardo all'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori.

Art. 4.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-bis del codice penale.
      3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
      4. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la medesima o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
      2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.
      4. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione

dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.