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Atto a cui si riferisce:
C.4397 Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire l'inserimento scolastico delle persone con disturbi specifici di apprendimento


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4397


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GUIDESI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire l'inserimento scolastico delle persone con disturbi specifici di apprendimento
Presentata il 30 marzo 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — DSA è l'acronimo per indicare i disturbi specifici di apprendimento.
      Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

          dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodificazione del testo);

          disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e di competenza ortografica);

          disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);

          discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e di operare con i numeri).

      Da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta. Risultano più o meno deficitarie la lettura di lettere, di parole e di non-parole, nonché di brani. La dislessia, per sua definizione, è associata a problemi nella lettura sia strumentale, in termini di velocità e accuratezza,

sia funzionale in termini di comprensione del testo; andrà pertanto a inficiare tutti gli ambiti ove è richiesta la prestazione in termini di comprensione del testo, comprensione di spiegazioni complesse, di testi di studio, di testi di verifiche, di problem-solving, di definizioni con termini specifici, di terminologie e concetti astratti, nella lingua inglese – lingua con regole di conversione del fonema-grafema non trasparente come l'italiano. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali e della scrittura manuale ed è collegata al momento motorio esecutivo della prestazione. La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura. La disortografia riguarda invece l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale. La disortografia è all'origine di una minore correttezza del testo scritto.
      La discalculia riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il riconoscimento immediato di piccole quantità, i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, nonché le strategie di calcolo a mente.
      La dislessia, a seguito della mancata automatizzazione della lettura, porta a un notevole affaticamento durante lo studio, a un sovraccarico della memoria di lavoro, alla dilatazione dei tempi, alla mancanza di recupero rapido di informazioni, a una deficitaria organizzazione funzionale e gestione dei tempi e per questo si rendono necessari non solo adeguati strumenti compensativi ma anche un'adeguata organizzazione delle attività di studio. Nell'anno scolastico 2014/2015 gli alunni con DSA negli istituti statali e non statali erano 186.803, di cui 108.844 alunni con disturbi di dislessia, 38.028 di disgrafia, 46.979 di disortografia e 41.819 di discalculia. Ovvero il 2,1 per cento del totale degli alunni, contro lo 0,7 per cento dell'anno scolastico 2010/2011, cui si aggiunge l'ulteriore criticità dovuta dall'essere spesso associati tali disturbi tra oro, aumentando in modo esponenziale le difficoltà dello studente.
      I DSA hanno un'origine neurobiologica. Gli studi condotti su famiglie di bambini con DSA e su gemelli omozigoti con DSA confermano in buona misura una base genetica. È probabile, quindi, che un genitore o un parente stretto di un bambino con DSA abbia avuto, a sua volta, problemi nell'imparare a leggere, a scrivere o nel calcolo. I DSA interessano in Italia più di 180.000 studenti (2,1 per cento del totale), con una forte disparità tra nord (dove superano il 3 per cento) e sud (0,9 per cento).
      Troppo spesso il riconoscimento dei sintomi tarda, con conseguenze di forte disagio: per esempio, nella scuola secondaria il disturbo supera il 4 per cento, a fronte dell'1,6 per cento nella scuola primaria. A causa del tardivo riconoscimento si complica, nel tempo, il rendimento scolastico del bambino o del ragazzo affetto da DSA, caricandolo così di ulteriori disturbi emozionali e comportamentali ma anche facendo crescere le preoccupazioni delle famiglie.
      Le diagnosi forniscono chiare e inequivocabili indicazioni di strumenti compensativi e dispensativi per gli studenti e in giurisprudenza la diagnosi costituisce presupposto sufficiente per l'attuazione della normativa di cui alla legge n. 170 del 2010.
      La scuola può dunque disporre previsioni più specifiche sulla scorta delle risultanze degli interventi attuati, ma sempre nel rispetto delle direttive della diagnosi; in proposito, la predisposizione del piano didattico personalizzato (PDP) deve fondarsi sia sulle indicazioni contenute nella diagnosi clinica sia, e soprattutto, su quelle sostanziali indicate nella diagnosi funzionale; in special modo quest'ultima diagnosi (la quale si differenzia dalla prima che consiste nell'identificazione del disturbo da cui è affetta una persona) contiene le informazioni di tipo funzionale inerenti la personalizzazione/individualizzazione, viene infatti descritta la somministrazione della prova (test) che tipo di difficoltà incontrata e in quale area: ciò ci permette di capire meglio le caratteristiche dello studente per impostare l'intervento.
      Queste informazioni forniscono indicazioni di tipo funzionale e devono essere opportunamente comprese e contestualizzate nell'attività di studio; le informazioni funzionali possono essere ben più ampie, riguardando, ad esempio, aspetti relativi alla memoria, alle strategie di compensazione attivate dal soggetto, agli aspetti di tipo emotivo eccetera. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tale fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica; la diagnosi costituisce dunque per la scuola parere tecnico-scientifico da cui la stessa non può discostarsi se non con adeguata motivazione.
      La redazione del PDP prevede una fase preparatoria d'incontro (in cui il PDP non ancora sottoscritto dai docenti può essere all'uopo consegnato alla famiglia) e di dialogo tra docenti, famiglia ed eventuali specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze; sotto un altro profilo, poi, trattandosi di un «patto», il PDP, in ultima istanza, è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti con DSA e, dunque, esso deve essere condiviso da tutte le parti; infine, sotto un profilo squisitamente giuridico, si tratta di procedimento amministrativo a formazione progressiva che presuppone un parere tecnico (diagnosi), dal quale l'amministrazione non può discostarsi, in cui il ruolo dei sanitari, anche consultivo, è fondamentale.
      Le Linee guida introducono il concetto di un documento formalmente predisposto a questo riguardo. La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici e dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate; punti di forza dello studente.
      La legge precisa che la scuola deve «adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti». Le Linee guida poi precisano che «In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove (solitamente il 30 per cento in più) o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente». Ancora oggi molti docenti penalizzano nei criteri di valutazione i ragazzi con DSA poiché a loro dire sono «facilitati». In realtà gli strumenti compensativi e dispensativi consentono di mettere il ragazzo con DSA allo stesso livello dello studente comunemente chiamato «normo dotato».
      A tale proposito, come previsto nella presente proposta di legge, appare indispensabile la formazione degli insegnanti, con strategie didattiche all'altezza e con adeguata professionalità. Sono questi i tre ingredienti essenziali per aiutare un bambino con DSA. Come riferito dagli operatori «gli errori non sono casuali; quando i bambini sbagliano lo fanno perché hanno elaborato in maniera non corrispondente la risposta che hanno dato; va analizzato l'errore, capire perché il bambino lo compie. Sembra facile ma non lo è. Almeno non lo è per chi non lo sa fare, per quegli insegnanti che non sono preparati alla gestione della dislessia: la formazione è una risorsa per tutti. Dipende dall'insegnante come il nostro cervello sviluppa le potenzialità. Non si può delegare all'insegnante di sostegno le difficoltà di un bambino. Oggi c'è poca formazione e soprattutto viene fatta sulla prestazione anziché sulla funzione: misura se il bambino raggiunge o meno certi parametri non fa analisi della qualità dell'apprendimento del bambino».
      La proposta di legge mira a completare, dopo un periodo di applicazione, quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dalle Linee guida del 2011, al fine di dare strumenti migliori agli insegnanti e la possibilità di un futuro migliore agli alunni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole: «servizi sanitari» sono inserite le seguenti: «centri accreditati, aziende sanitarie locali e associazioni»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a disciplinare l'attività di monitoraggio dell'attuazione delle finalità di cui al comma 1, prevedendo sanzioni in caso di inadempimento».

Art. 2.

      1. All'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «3-bis. La diagnosi dei DSA, effettuata con le modalità di cui al presente articolo, ha natura di parere tecnico-scientifico al quale la scuola deve attenersi, salva motivata scelta difforme, nella predisposizione del piano didattico personalizzato, a pena di illegittimità di quest'ultimo e di responsabilità disciplinare dei redattori e della mancata applicazione del medesimo piano.

          3-ter. Entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico è fatto obbligo di predisporre il piano didattico personalizzato, di cui al comma 3-bis, per ogni studente con DSA, ferma restando la validità del piano didattico personalizzato dell'anno scolastico precedente nelle more della predisposizione del nuovo piano.

          3-quater. Il piano didattico personalizzato di cui al comma 3-ter deve essere

predisposto e approvato prevedendo la partecipazione attiva della famiglia, dello studente, degli specialisti e dell'associazione delegata».
Art. 3.

      1. L'articolo 4 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è sostituito dal seguente:

          «Art. 4. – (Formazione nella scuola). – 1. Il personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado deve essere adeguatamente informato e formato in merito alle tematiche dei DSA mediante la frequenza obbligatoria di corsi di aggiornamento da tenere, con cadenza annuale, con le modalità determinate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

          2. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare».

Art. 4.

      1. All'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della dispensa dalla forma scritta od orale delle lingue anche in sede di esami conclusivi dei cicli scolastici o durante il corso universitario, compresi i test di accesso alle facoltà»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «di ammissione» sono inserite le seguenti: «e la frequenza»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. Ove sia indicato nella certificazione di DSA è fatto obbligo al personale docente, in ogni grado di istruzione primaria e secondaria, nonché in sede di esami conclusivi del ciclo scolastico, dei test di ammissione all'università e degli esami universitari, di consentire agli studenti con DSA certificate l'utilizzo di mediatori didattici

quali registratore per le lezioni, personal computer, audio libri, sintetizzatori vocali, diapositive, riprese fotografiche e cinematografiche delle lezioni, mappe concettuali, schemi, formulari, compendi delle regole, calcolatrici, fogli di calcolo, dizionari digitali, correttori ortografici o quanto altro tecnicamente disponibile».
Art. 5.

      1. All'articolo 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. I familiari di studenti iscritti in ogni grado di istruzione primaria e secondaria con DSA certificati impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «collettivi nazionali» sono inserite le seguenti: «o dai contratti integrativi aziendali».

Art. 6.

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla medesima legge.