• Testo DDL 2667

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2667 Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2667
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori LUCIDI, GAETTI, TAVERNA, PUGLIA, PAGLINI, MORONESE, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, MARTON, COTTI, BOTTICI, MONTEVECCHI, PETROCELLI, FATTORI, SCIBONA, BUCCARELLA, AIROLA, BLUNDO, DONNO, LEZZI, SERRA, MARTELLI, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI, SANTANGELO, CATALFO, GIARRUSSO e GIROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2017

Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita

Onorevoli Senatori. -- Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito positivamente all'aumento dell'interesse dell'opinione pubblica e alla diffusione del presidio medico di urgenza denominato generalmente «defibrillatore».

Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» all'articolo 7, comma 11, ha disposto che «Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita».

Successivamente è stato approvato il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute 11 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, recante «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita».

Nella pratica succede che molto spesso questo strumento viene però fornito o donato da comitati di cittadini, da benefattori, da fondazioni private e in ogni caso viene acquistato fuori dal perimetro di acquisto della sanità pubblica, potendolo catalogare dunque come un acquisto non fatto dall'amministrazione ma piuttosto da cittadini privati.

Emerge il fatto che tali dispositivi, pur essendo oggetti essenziali per le fasi di emergenza, vengano tassati in fase di acquisto con una aliquota che li accomuna ad oggetti convenzionali e soprattutto, come poco sopra citato, questi acquisti avvengono al di fuori del circuito per così dire statale.

Vista l'importanza di tali strumenti e al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano anche un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, sarebbe opportuno ridurre l'IVA dal 22 per cento al 4 per cento.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», elenca nella Tabella A - Parte II (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.

I beni soggetti a questa riduzione sono i più vari, ad esempio latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini, ortaggi e piante mangerecce, legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri, frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico, farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico, frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare, margarina animale o vegetale ecc.

Per quanto concerne invece il settore sanitario, vengono rilevati, tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, al punto 30): «apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità; punto 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie [...]».

Il presente provvedimento è volto ad introdurre l'aliquota IVA agevolata (4 per cento) sui defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante riduzione dell’IVA per i defribillatori semiautomatici e gli altri dispositivi salvavita)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

«31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.