• C. 4451 EPUB Disegno di legge presentato il 29 aprile 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4451 [Decreto G7] Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4451


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'interno
(MINNITI)
di concerto con il ministro della difesa
(PINOTTI)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.
Presentato il 29 aprile 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.
      Il decreto-legge, composto di tre articoli, persegue l'esigenza, di carattere straordinario ed urgente, di incrementare i dispositivi di sicurezza interna del Paese al fine di garantire lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che si terrà a Taormina il 26 e il 27 maggio 2017, prevenendo ogni rischio legato a minacce alla sicurezza, anche di natura terroristica.
      Con l'articolo 1 si provvede ad incrementare di 2.900 unità, per il periodo dal 1° al 28 maggio 2017, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tale incremento opera sull'originario contingente di 7.050 unità delle Forze armate, già autorizzato nell'ambito dell'operazione «Strade sicure». Il dispositivo richiamato si inquadra nella consolidata collaborazione tra le Forze di polizia e le Forze armate, in particolare per la prevenzione e il contrasto del terrorismo.
      L'articolo 2 dispone che alla copertura finanziaria si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
      L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, fissata nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, prevede che il contingente di personale, già autorizzato dall'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 7.050 unità, sia aumentato di ulteriori 2.900 unità di personale delle Forze armate, al fine di assicurare e di incrementare i dispositivi di sicurezza interna del Paese, nel periodo dal 1° al 28 maggio 2017, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo connesse allo svolgimento del prossimo Vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7).
      Le 2.900 unità di personale aggiuntive saranno così impiegate:

          1.923 unità per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili a Taormina;

          432 unità per il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime e aeree della Sicilia e della Calabria nonché di altre aree ritenute esposte a rischio;

          545 unità per gli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale.

      Gli oneri complessivamente derivanti dall'impiego del suddetto personale sono pari a euro 5.360.019.

      In particolare, si tratta dei seguenti:

          1) oneri di personale:

              indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, di importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori della sede di servizio, a cui si applica il regime fiscale previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tali importi sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento e IRAP dell'8,5 per cento), ai sensi della vigente normativa in materia;

              compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra, sia nella sede sia fuori della sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedente i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ed è stato utilizzato un costo medio orario di euro 12 in considerazione della categoria del personale impiegato (la gran parte del quale è costituita da militari di truppa). A tale importo sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento e IRAP dell'8,5 per cento);

              compenso forfetario d'impiego per tutto il personale imbarcato sulle unità navali nell'ambito di tale operazione, con esclusione del

personale dirigente, per un importo giornaliero medio di euro 97,8. A tale importo sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento e IRAP dell'8,5 per cento);

          2) oneri di funzionamento:

              viveri: per i militari impiegati fuori della sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione di viveri per l'importo di euro 4,80 per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;

              alloggio: per i militari impiegati fuori della sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

              servizi generali: per i militari impiegati fuori della sede di servizio che non fruiscono di alloggio presso strutture civili è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica, di acqua eccetera;

              equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori della sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e di riparazione del vestiario e degli equipaggiamenti eccetera;

              impiego di automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato, sono stati calcolati gli automezzi necessari al suo trasporto e impiego e utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto di carburante, lubrificanti eccetera;

          3) oneri una tantum:

              indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori della sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro 66.710 circa per 2.630 militari impiegati dal 1° al 28 maggio 2017 fuori della sede di servizio, prevedendo la corresponsione dell'indennità per due giorni, al costo giornaliero di euro 33.350 circa;

              spese per l'impiego di due assetti navali: euro 765.000;

              supporto logistico, acquisto di materiali e di attrezzature varie, attendamenti e pedaggi autostradali per un onere complessivo di euro 275.000 circa.

      Per il dettaglio analitico delle spese si rimanda alle schede allegate.

      Agli oneri derivanti dall'impiego del suddetto personale, pari a euro 5.360.019 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA
PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      L'intervento normativo, di natura straordinaria ed urgente, è necessario in quanto persegue, anche in ragione delle recenti minacce terroristiche, l'obiettivo di incrementare e rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del Paese indispensabili per lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7 che si svolgerà a Taormina nei prossimi 26 e 27 maggio. In particolare, si prevede – per il periodo dal 1° al 28 maggio 2017 – l'incremento, rispetto alle originarie 7.050 unità già autorizzate, di ulteriori 2.900 unità di personale delle Forze armate da applicare ai suddetti presìdi di sicurezza. Esso è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      L'intervento si inserisce nel quadro normativo nazionale, che già prevede procedure di collaborazione tra personale delle Forze di polizia e delle Forze armate per la sicurezza del Paese nella lotta contro la criminalità e i fenomeni di terrorismo. Ci si riferisce alle originarie disposizioni introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che hanno previsto che personale delle Forze armate potesse essere posto a disposizione per servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (cosiddetta «Operazione “Strade sicure”»). Successivi interventi normativi hanno poi integrato, nel tempo, le finalità del suddetto modello collaborativo, che è stato successivamente previsto e utilizzato anche con riferimento alle ulteriori esigenze di sicurezza connesse agli emergenti fenomeni di terrorismo internazionale, anche legati a specifici eventi o esigenze.
      Si elencano, di seguito, le disposizioni emanate nella materia:

          articolo 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

          articolo 24 (Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

          articolo 3 (Combustione illecita di rifiuti) del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

          articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

          articolo 5 (Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

          articolo 5-bis (Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali;

          articolo 7 (Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo) del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante misure urgenti per interventi nel territorio;

          articolo 1, commi 472 e 473, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

          decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza;

          articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      L'intervento normativo incide sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 377, della legge di bilancio per l'anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Esso dispone, per le specifiche esigenze connesse all'organizzazione e allo svolgimento del G7, l'incremento del contingente di

personale delle Forze armate applicato ai dispositivi di sicurezza per il piano d'impiego della cosiddetta «Operazione “Strade sicure”», in misura pari a 2.900 unità. Tale incremento è riferito al periodo dal 1° al 28 maggio 2017. Conseguentemente, la norma dispone che si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, anche alla rimodulazione della durata del piano di impiego del personale delle Forze armate già autorizzato per l'anno 2017 (7.050 unità).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      L'intervento è compatibile con le competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e degli enti locali, trattandosi di un intervento volto alla tutela della sicurezza interna dello Stato, di esclusiva competenza statale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      L'intervento normativo non incide sui princìpi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      L'intervento non costituisce processo normativo di rilegificazione in quanto la materia è sempre stata disciplinata da norme primarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge in materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali sulla materia o giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Il decreto-legge è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica italiana sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali sulla materia o giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto innanzi alla Corte di giustizia.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indirizzi giurisprudenziali sulla materia o giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      La minaccia terroristica in Europa ha visto in molti Paesi lo schieramento di militari per presidiare luoghi pubblici e possibili obiettivi o per pattugliare le strade. In Francia, per lo più nella regione parigina, si è istituzionalizzata l’operation sentinelle e in Belgio i soldati sono stati posti a presidio delle strade dopo gli attentati a Bruxelles. Anche in Germania è previsto l'impiego di militari in operazioni di ordine pubblico.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      I riferimenti normativi contenuti nel testo sono corretti in quanto si tratta delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 377, della legge di bilancio per l'anno 2017, che non hanno subìto modificazioni o integrazioni rispetto alla loro originaria formulazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Non sono previsti interventi di novella su disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'intervento normativo non contiene alcuna disposizione che comporti effetti abrogativi impliciti né introduce norme abrogative espresse nel testo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Non sono previsti effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie. Il provvedimento dispone un incremento di personale delle Forze armate da applicare ai presìdi di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 28 maggio 2017. Tale termine è funzionale alle esigenze di sicurezza connesse al prossimo Vertice del G7 che si svolgerà a Taormina il 26 e il 27 maggio 2017.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

      Non risultano aperte deleghe al Governo sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      L'intervento normativo, con il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, rimette a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, la rimodulazione della durata dell'impiego del contingente del personale delle Forze armate già autorizzato dall'articolo 1, comma 377, della legge n. 232 del 2016.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      L'Amministrazione dell'interno provvede con propri sistemi di rilevazione dei dati in oggetto alla verifica dell'utilizzazione e all'aggiornamento dei riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017.
Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, che ha autorizzato, per l'anno 2017, l'impiego di personale delle Forze armate da destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017;

      Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza indispensabili per lo svolgimento del predetto vertice;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7).

      1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Articolo 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 29 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando