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Atto a cui si riferisce:
C.4433 Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione e la solidarietà intergenerazionale attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4433


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MARAZZITI, FAUTTILLI, SANTERINI, BARADELLO, SBERNA
Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione e la solidarietà intergenerazionale attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente
Presentata il 18 aprile 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Gli anziani sono opere d'arte. Fanno parte dell'unicità delle nostre città ma, come tanta «bella Italia», sono esposti al rischio dell'isolamento e dell'abbandono. Le opere d'arte non sono il risultato automatico della modernità. Anche senza gli anziani non c'è né modernità, né presente, né futuro.
      Gli anziani sono opere d'arte perché solo il tempo, la conoscenza, le relazioni umane, la vita, la storia possono respirare in un anziano levigato dalla vita, anche quando il suo aspetto cambia. Non si fanno in un giorno, gli anziani e le opere d'arte. Rendono migliore l'ambiente, la vita di tutti i giorni, con la bellezza anche coperta dagli anni e dalla vita. Fanno parte dell'ecologia umana che rende il nostro tempo parte di un tempo più vasto, e non solo presente, magari senza memoria e senza futuro. Senza opere d'arte le nostre città sono più povere e più povera e dura è la convivenza sociale. Perché la bellezza, l'arte, la cultura e le stratificazioni umane della storia guariscono le ferite, le durezze, aiutano a essere migliori i singoli e un'intera società.
      Una società che facesse a meno della bellezza e delle sue opere d'arte sarebbe solo più povera. L'Italia ha un patrimonio artistico e umano unici al mondo. Ma se non visitato, non curato, non valorizzato, non reso parte della vita quotidiana anche il patrimonio artistico si impoverisce e, da valore, diventa un problema, un costo. Così gli anziani, non visitati, non parte della vita quotidiana, non considerati parte della ricchezza del nostro Paese – come l'età in più, gli anni in più, la più grande conquista di civiltà del nostro tempo – possono diventare o essere percepiti come un costo, un problema. Fino a fare diventare questo errore di visione quasi un pensiero sottile, che entra nelle famiglie, negli anziani stessi, nei più giovani. Ma gli anziani sono una grande risorsa. Il 20 per cento della popolazione italiana ancora non è pensata come una grande risorsa. Nessuna società al mondo, neanche la più evoluta o quella che cresce al ritmo più alto, può farlo se ignora e non valorizza un quinto delle proprie risorse.
      Come è noto, si va affermando da qualche tempo nel dibattito economico, politico e culturale del nostro Paese una visione spaventata e superficiale del fenomeno dell'invecchiamento demografico. Si dimentica che l'ingresso nell'età della longevità rappresenta una delle più straordinarie conquiste del progresso umano. Tra le tante cattive notizie che ci raggiungono ogni giorno questa è invece, davvero una vera buona notizia. Anche se non c'è una risposta univoca e adeguata a questo cambiamento epocale nelle società occidentali.
      Si tende troppo, infatti, a mettere in relazione l'allungamento della vita non con i grandi progressi nel campo della medicina, dell'alimentazione e degli stili di vita, ma piuttosto, se non esclusivamente negli ultimi tempi, con una serie concatenata di disastri incombenti: l'inevitabile e irreversibile erosione dei conti pubblici, la fine dell'armonia e la concorrenzialità tra generazioni. Sono messe in discussione acquisizioni sulle cui fondamenta è stato costruito nel dopoguerra il sistema di sicurezza sociale. Un Paese che pensa che gli anziani possono essere prevalentemente un peso ha poco futuro, perché è un Paese che rischia di diventare miope, incapace di immedesimarsi nei problemi dell'altro, che poi siamo anche noi.
      La politica e le istituzioni vivono nel tempo e sembrano ancora in ritardo, come il resto della società, nel costruire risposte positive e innovative. Ma c'è un tempo, ed è questo, in cui dalla politica e dal Parlamento può essere avviato un grande cambiamento, che tiene conto delle buone pratiche e delle esperienze più avanzate di inclusione degli anziani e di innovazione che viene proprio dal mondo degli anziani: per avviare una «rivoluzione dolce», promuovendo un cambiamento nell'organizzazione della vita sociale, delle comunità territoriali, della vita collettiva, nel costume, nella mentalità delle persone e in tanti altri ambiti della società.
      Certamente invecchiare comporta problemi e rischi. Ma la maggior parte di questi, anche se non tutti, è in stretta relazione con il modo con cui avviene questa naturale evoluzione della vita umana. Garantire adeguate forme di protezione, insieme alla valorizzazione delle personalità di ciascuno, può allentare e per così dire ammorbidire la perdita di capacità e di funzioni legate in genere all'invecchiamento, fino a rendere il trascorrere degli anni un processo nuovamente acquisitivo.
      Gli anziani – è sempre bene ricordarlo – possono mettere al servizio di tutta la società il patrimonio umano, culturale e professionale che hanno acquisito nel corso della vita. Anche l'anziano che ha poca mobilità. Una società che sa essere a misura anche di chi ha poca mobilità migliora tutta. Il trasferimento di conoscenze, anche di semplici attenzioni umane, diventa di particolare importanza nel tempo della comunicazione rapida, della sovrabbondanza di notizie disponibili senza gerarchia di autorevolezza, in un'accelerazione che fa prevalere il presente sulla progettualità e sulla consapevolezza stratificata.
      La nostra società, pensiamo alla rigidità che ancora separa bruscamente la vita attiva legata al lavoro e all'occupazione da quella inattiva del pensionamento, è ancora inadeguata a cogliere e a utilizzare la ricchezza dei percorsi umani e biografici di tanti anziani. Lo stato di quiescenza porta con sé spesso un senso di inutilità che diventa frustrazione, sconforto e che induce all'isolamento. Il pensionamento stesso può diventare una delle con-cause di mortalità, quando si accompagna a isolamento e a malattie croniche, anche quando non letali.
      Il tempo dell'anziano è invece «tempo liberato», nel senso più profondo del termine: e può esserlo se una società è capace di dirlo a se stessa e di riconoscerlo, anche rimuovendo gli ostacoli.
      L'invecchiamento attivo può essere potenzialmente un fattore di enorme miglioramento della qualità della vita e del benessere sociale dell'intera popolazione. In questo senso un intervento legislativo sul tema appare quanto mai opportuno, per rafforzare una diversa idea di vecchiaia, al di là delle necessarie esigenze di assistenza e di protezione sociale in genere associate anche sul piano legislativo alla condizione anziana.
      Del resto un'adeguata promozione dell'invecchiamento attivo costituisce un investimento importante per il nostro Paese, anche perché si salvaguarda la salute psico-fisica degli anziani stessi e se ne ritarda la perdita di autonomia, favorendo inoltre la conservazione di spazi di autosufficienza «residuale», anche in età molto avanzata.
      Per agevolare una vita di relazione attiva è necessario promuovere politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, per prevenire fenomeni di isolamento sociale e per limitare il ricorso a strutture residenziali che accentuano la separatezza e dunque la marginalità degli anziani.
      L'invecchiamento è un processo graduale e la stessa condizione anziana, oggi, è molto più differenziata di una volta, in base alle diverse fasce d'età. Si possono prevedere quindi altrettanti impegni differenziati, a seconda dell'età e della propria condizione.
      Nella promozione dell'invecchiamento attivo il ruolo dell'associazionismo e del volontariato è decisivo. La modalità individuale di impegno e di adesione a progetti deve essere preservata e, nel caso, promossa e sostenuta, ma è soprattutto attraverso un riconoscimento pieno dell'attività dell'anziano associato che si può valorizzare e premiare la progettualità del lavoro sociale e quindi la sua efficacia.
      Nel contesto premesso la presente proposta di legge reca disposizioni volte a promuovere una cultura e una pratica dell'invecchiamento attivo della popolazione, attraverso la partecipazione e l'impiego delle persone anziane ad attività di utilità sociale e di formazione permanente, nonché a favorire la solidarietà intergenerazionale.
      L'articolo 1 individua le finalità e i princìpi attraverso i quali la Repubblica promuove e favorisce una cultura e una pratica dell'invecchiamento attivo, che incentivi tutte le iniziative volte a consentire alle persone anziane di contribuire al benessere della comunità nazionale e della compagine sociale, realizzando le loro potenzialità di benessere fisico, psichico e sociale, offrendo loro protezione, sicurezza e cure adeguate nel momento del bisogno, rimuovendo tutti gli ostacoli a una loro piena inclusione sociale e contrastando fenomeni di discriminazione.
      L'articolo 2 reca le definizioni di persona anziana, di invecchiamento e di invecchiamento attivo.
      L'articolo 3, comma 1, affida allo Stato, alle regioni e agli enti locali, questi ultimi anche in forma associata, e alle aziende pubbliche, la predisposizione nell'ambito dell'attività di utilità sociale, privilegiando la collaborazione con organizzazioni di volontariato e associazioni del terzo settore, di progetti ed iniziative volti al coinvolgimento stabile e volontario di persone anziane sul proprio territorio, individuando in un elenco non esaustivo tali attività. Il comma 2 dell'articolo in commento dispone che sempre lo Stato, le regioni, gli enti locali anche in forma associata, promuovono ed incentivano, altresì, la partecipazione delle persone anziane ai processi educativi e ai programmi di apprendimento permanente, anche attraverso: progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale attraverso la formazione in materia di nuove tecnologie e dell'accesso alle stesse; progetti e iniziative di aggiornamento e approfondimento culturale e artistico, nonché di attività ludico-sportive; iniziative di affidamento a titolo gratuito, anche in forma associata, della rivalutazione e della bonifica di terreni comunali incolti, secondo forme e modalità individuate dal comune interessato.
      L'articolo 4 dispone che sulla base del tempo offerto alla comunità le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di interventi culturali, formativi e ricreativi forniti in maniera gratuita o a costi ridotti, dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni beneficiarie delle attività di utilità sociali realizzate dalle persone anziane stesse. L'articolo in commento specifica, altresì, che indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività di utilità sociale, le persone anziane usufruiscono comunque di un buono pasto per ogni giorno impiegato in tali attività, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche con l'impiego di taxi.
      L'articolo 5, comma 1, prevede adeguate forme di informazione e di pubblicità circa l'importanza della cultura dell'invecchiamento attivo e la partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale. I commi 2 e 3 dell'articolo in commento dispongono, altresì, che il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove – favorendo la realizzazione di protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, Comitato olimpico nazionale italiano, associazioni per lo sport sociale, organizzazioni di volontariato e del terzo settore con finalità di promozione sociale – azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali quando le reti sociali e assistenziali territoriali lo permettano.
      L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via sperimentale e per il triennio 2017–2019, di un fondo – con una dotazione di 75 milioni di euro per il triennio di riferimento – destinato al finanziamento di progetti di invecchiamento attivo elaborati e realizzati dalle regioni e dagli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e associazioni terzo settore.
      L'articolo 7 reca la necessaria copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1982 a Vienna con risoluzione 37/51 del 3 dicembre 1982 e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991 che contiene i princìpi delle Nazioni Unite per le persone anziane, con particolare riferimento al loro diritto alla partecipazione, alla dignità, all'indipendenza, all'autorealizzazione e all'assistenza, e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, riconosce e tutela il diritto delle persone anziane a condurre una vita dignitosa e indipendente e a partecipare alla vita sociale, economica e culturale. A tale fine promuove e favorisce una cultura e una pratica dell'invecchiamento attivo, che incentivi tutte le iniziative volte a consentire alle persone anziane di contribuire al benessere della comunità nazionale e della compagine sociale, realizzando le loro potenzialità di benessere fisico, psichico e sociale, offrendo loro protezione, sicurezza e cure adeguate nel momento del bisogno, rimuovendo tutti gli ostacoli a una loro piena inclusione sociale e contrastando fenomeni di discriminazione.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la promozione dell'invecchiamento attivo avviene anche attraverso la valorizzazione del patrimonio umano, culturale e professionale acquisito dalle persone anziane nel corso della vita, del loro ruolo sociale, nel rafforzamento della solidarietà, della coesione sociale e della cooperazione tra le generazioni. Nel contempo, al fine della promozione dell'invecchiamento attivo, la presente

legge promuove anche iniziative volte a:

          a) contrastare fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;

          b) sostenere il turismo sociale come modalità di promozione culturale;

          c) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro, con forme di alternanza di pensione e lavoro, sulla base della libera scelta, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento e di sovrapposizione temporanea tra anziani e nuovi lavoratori, per la trasmissione dei saperi e delle conoscenze.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) persona anziana, qualsiasi soggetto che abbia superato i 65 anni di età o che sia in stato di quiescenza;

          b) invecchiamento, il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, attraversando ogni ambito della vita organizzata, influenzando la programmazione e la gestione nei diversi settori in cui essa si articola. Tale processo assume caratteristiche e scopi differenti nella sua evoluzione anche a livello individuale e deve essere riconosciuto attribuendo valore a tutte le età;

          c) invecchiamento attivo, il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte a ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso

dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società.
Art. 3.
(Attività di utilità sociale e di formazione permanente).

      1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali anche in forma associata, e le aziende pubbliche, nell'ambito dell'attività di utilità sociale, predispongono, privilegiando la collaborazione con organizzazioni di volontariato e associazioni del terzo settore, progetti e iniziative volti al coinvolgimento stabile e volontario di persone anziane sul proprio territorio, per le finalità di cui alla presente legge. Particolare riguardo deve essere dato a progetti rivolti a sostenere la persona anziana in condizioni di limitata autonomia, anche attraverso il sostegno al suo nucleo familiare, per la sua permanenza il più a lungo possibile nel mondo del lavoro e nel contesto domiciliare in alternativa al ricovero in strutture di cure e di assistenza residenziali. Tali iniziative e progetti possono riguardare tra l'altro:

          a) l'adozione di misure integrative di sostegno economico alla persona anziana e al suo nucleo familiare, per il mantenimento della sua autonomia nel contesto domiciliare e per garantire un'assistenza qualificata e continuativa al bisogno;

          b) l'incremento dell'offerta di centri diurni per persone anziane o con disabilità anche temporanee, con obiettivi di socializzazione e di riabilitazione;

          c) il sostegno economico alle persone anziane per la promozione della domanda di ausili informatici e domotici, per la connettività e l'autonomia in ambiente domestico e lavorativo;

          d) la promozione di reti di solidarietà attraverso le associazioni familiari, di tutela e di rappresentanza delle persone anziane, ai fini di organizzare iniziative di mutuo-aiuto e di rafforzamento delle comunità solidali;

          e) la promozione di iniziative culturali di informazione e di sensibilizzazione sui

diritti delle persone anziane e sul valore della loro presenza visibile nella società, nonché la promozione della solidarietà tra generazioni;

          f) la promozione di iniziative rivolte al recupero degli antichi mestieri, con la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone anziane, anche a sostegno di nuove opportunità formative e lavorative dei giovani e della nuova impresa;

          g) la compagnia ad altre persone anziane e alle persone che vivono in condizioni di isolamento, con l'obiettivo di costruire reti sociali per la protezione dei soggetti più fragili;

          h) l'assistenza sociale e culturale in residenze socio-sanitarie o in strutture penitenziarie, nonché in centri per migranti;

          i) la trasmissione della cultura, dei valori costituzionali e della lingua italiana e la cura dell'integrazione dei migranti.

      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali anche in forma associata promuovono e incentivano, altresì, la partecipazione delle persone anziane ai processi educativi e ai programmi di apprendimento permanente, anche attraverso l'offerta di:

          a) progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale attraverso la formazione in materia di nuove tecnologie e dell'accesso alle stesse;

          b) progetti e iniziative di aggiornamento e approfondimento culturale e artistico, nonché di attività ludico-sportive;

          c) iniziative di affidamento a titolo gratuito, anche in forma associata, della rivalutazione e della bonifica di terreni comunali incolti, secondo forme e modalità individuate dal comune interessato.

Art. 4.
(Riconoscimento dell'attività di utilità sociale).

      1. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo

possono essere destinatarie di interventi culturali, formativi e ricreativi forniti in maniera gratuita o a costi ridotti dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni beneficiarie delle prestazioni rese da tali persone nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1. I soggetti di cui al periodo precedente fruiscono comunque di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati anche su autovetture da piazza.
      2. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, si applicano le disposizioni previste dalla medesima legge.
Art. 5.
(Informazione e campagne di sensibilizzazione, prevenzione e benessere).

      1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti territoriali promuovono e favoriscono, tramite adeguate forme di pubblicità e di informazione e campagne di sensibilizzazione, la cultura dell'invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale secondo le finalità di cui all'articolo 1 e la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile dei medesimi soggetti nel volontariato e nell'associazionismo, attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità, nonché quali beneficiari dei progetti e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 3.
      2. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi fisici e psicologici invalidanti, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, Comitato olimpico nazionale italiano, associazioni per lo sport sociale, nonché organizzazioni

di volontariato e del terzo settore con finalità di promozione sociale.
      3. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali quando le reti sociali e assistenziali territoriali lo permettano.
Art. 6.
(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).

      1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione da parte delle regioni e degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del terzo settore, di progetti di invecchiamento attivo compatibili con le politiche economico-sociali individuate nel territorio, è istituito, in via sperimentale e per il triennio 2017-2019, un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 75 milioni di euro per il triennio 2017-2019.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la ripartizione delle risorse del medesimo comma 1.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.